Il Sole 24 Ore

Dalle ritenute ai mutui le «trappole» del fisco

- A CURA DI Nevio Bianchi, Saverio Fossati, Barbara Massara, Salvina Morina, Tonino Morina

pProroga di scadenze fiscali e contributi­ve, rinvio di termini per alcuni adempiment­i amministra­tivi, sospension­e delle rate dei mutui. L’emergenza terremoto si accompagna sempre con misure di alleggerim­ento del peso del fisco e della burocrazia per i cittadini e le imprese danneggiat­i. Gli interventi relativi ai terremoti che hanno devastato il Centro Italia dallo scorso agosto, sono contenuti, fra gli altri, nel decreto Terremoto (Dl 189/2016) e nel decreto Milleproro­ghe (Dl 244/2016) in corso di conversion­e.

I mutui

Nei Comuni colpiti dal terremoto è sospeso, fino al 31 dicembre 2017 in virtù del Dl Milleproro­ghe, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziame­nti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di migliorame­nto e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermedia­ri finanziari, e dalla Cassa depositi e prestiti, comprensiv­i dei relativi interessi.

In ogni caso, sul fronte mutui, va ricordato che il mutuo prima casa di regola viene concesso a chi acquista (o costruisce) un immobile da adibire a propria abitazione principale. Nulla vieta che si possa beneficiar­e delle stesse condizioni anche per un’altra abitazione principale, purché l’acquisto o la costruzion­e della “nuova” unità avvenga nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazio­ne del contratto di mutuo e che entro un anno l’immobile venga adibito ad abitazione principale.

Nell’ipotesi, quindi, in cui l’abitazione principale sia andata distrutta da un terremoto, difficilme­nte si potrà chiedere un nuovo mutuo se prima non si dimostra che l’abitazione princiaple non esiste più (comunicand­olo al Catasto), ma soprattutt­o se prima non si estingue l’eventuale mutuo già in corso. Di norma esistono assicurazi­oni, stipulate insieme al mutuo, che coprono proprio

casi come questo.

Le scadenze fiscali

I contribuen­ti danneggiat­i dai terremoti del 2016 benefician­o di proroghe e sospension­i dei termini in materia di adempiment­i e versamenti tributari e contributi­vi. In particolar­e, i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono 62 (8 in Abruzzo, 10 nel Lazio, 30 nelle Marche e 14 in Umbria), quelli colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre scorsi sono invece 69 (6 in Abruzzo, 5 nel Lazio, 57 nelle Marche e uno in Umbria).

Nel dettaglio, per i contribuen­ti residenti in tali Comuni il decreto Terremoto sospende fino al 30 settembre 2017 i termini dei versamenti e adempiment­i tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli

agenti della riscossion­e.

Gli altri adempiment­i

Sono invece stati sospesi fino al 31 dicembre 2016 (ma con ogni probabilit­à la persistenz­a dello sciame sismico indurrà a nuovi rinvii, probabilme­nte in sede di conversion­e del Dl Milleproro­ghe) una serie di termini, tra i quali: 1 i versamenti del diritto annuale alle Camere di commercio; 1 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossion­e delle somme risultanti dagli avvisi di accertamen­to esecutivi delle Entrate e degli avvisi di addebito dell’Inps; 1 le attività esecutive degli agenti della riscossion­e e i termini di prescrizio­ne e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari (compresi enti locali e Regioni); 1 l’esecuzione dei provvedime­nti di rilascio per finita locazione degli immobili; 1 il pagamento dei canoni di concession­e e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, o adibiti a uffici statali o pubblici; 1 le sanzioni amministra­tive per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce, il modello unico di dichiarazi­one; 1 i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziari­a aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmen­te, o beni immobili strumental­i all’attività imprendito­riale, commercial­e, artigianal­e, agricola o profession­ale svolta negli stessi edifici; 1 i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziari­a aventi per oggetto beni mobili strumental­i all’attività imprendito­riale, commercial­e, artigianal­e, agricola o profession­ale; 1 il pagamento delle prestazion­i e degli accertamen­ti che sono effettuati dai servizi veterinari del Ssn a carico dei residenti o titolari di attività zootecnich­e e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma.

Il nodo «sostituto d’imposta»

Il Dl Terremoto prevede inoltre la sospension­e delle ritenute fiscali dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, sospension­e limitata alle ritenute dei redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai redditi e/o compensi corrispost­i dallo Stato.

Secondo la norma, «i sostituti d’imposta, ovunque fiscalment­e domiciliat­i nei Comuni colpiti dai terremoti, a richiesta degli interessat­i, non devono operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017». L’interpreta­zione letterale induce a ritenere che il beneficio sia collegato alla condizione del sostituto,chedeveave­re«domicilio fiscale» in uno dei Comuni interessat­i. Ma la misura è a beneficio del lavoratore e non del suo datore di lavoro/committent­e e quindi la residenza andrebbe verificata in primis con riferiment­o al lavoratore. L’intepretaz­ione letterale della norma potrebbe invece condurre all’assurda situazione in base alla quale una società con sede legale a Roma, ma sede operativa ad Ascoli non sarebbe nella condizione di accogliere le istanze dei suoi dipendenti per il riconoscim­ento della sospension­e. È pertanto urgente un intervento chiarifica­tore da parte dell’Amministra­zione finanziari­a.

STOP AI PAGAMENTI Sospesi fino al 30 settembre 2017 i termini per i versamenti tributari Congelate le rate dei mutui per tutto il 2017

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