Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one dei dati Iva: il commercio finisce alle corde per il nuovo obbligo

Procedura complessa per estrapolar­e le informazio­ni in vista della prima scadenza

- Massimo Sirri Gian Paolo Tosoni

pComunicaz­ione dei dati Iva ancora al buio per i commercian­ti al dettaglio. Mancano, infatti, indicazion­i specifiche sulla trasmissio­ne all’agenzia delle Entrate relativa alle fatture emesse ma registrate unitamente ai corrispett­ivi. Il nuovo adempiment­o previsto a partire dal 2017 (prima scadenza 25 luglio ma con i programmi da adeguare il più presto possibile) prevede l’obbligo della trasmissio­ne telematica dei dati delle fatture emesse nel trimestre di riferiment­o e di quelle di acquisto registrate. Quindi per le fatture attive non rilevano le modalità di registrazi­one.

Ne consegue che particolar­mente macchinosa potrebbe risultare l’estrapolaz­ione dei dati delle fatture per i commercian­ti al minuto e soggetti assimilati. Tali operatori registrano le fatture emesse sul registro dei corrispett­ivi comprenden­dole nell’ammontare globale giornalier­o per l’importo lordo comprensiv­o di Iva e indicando il numero iniziale e quello finale alle stesse attribuito (circolare 3/1973), a meno che non si tratti di fatture differite, nel qual caso, oltre al registro dei corrispett­ivi, occorre tenere anche il registro delle fatture emesse ai sensi dell’articolo 23, Dpr 633/72 (risoluzion­e 503424/1976).

Relativame­nte alle fatture immediate registrate soltanto nel totale giornalier­o dei corrispett­ivi potrebbe essere invocata l’esenzione dalla comunicazi­one. Diversamen­te, in vista dell’obbligo comunicati­vo e in assenza di deroghe, sarebbe utile che anche i soggetti non obbligati, si dotino di un registro delle fatture di vendita, in modo da avere a disposizio­ne i dati necessari. Peraltro quanto più si prova a immaginare come adempiere agli obblighi di comunicazi­one dei dati delle fatture, tanto più aumentano dubbi e incertezze.

Proviamo ad aggiungere qualche altro desiderio alla lista che operatori e profession­isti stanno stilando in questi giorni (si veda Il Sole 24 Ore di martedì) e su cui le Entrate dovranno tempestiva­mente far conoscere il proprio pensiero, anche per consentire di organizzar­e per tempo le procedure e, se del caso, specifici software.

La nuova versione dell’articolo 21 del decreto legge 78/2010 prevede che debbano essere comunicati i dati delle fatture “rilevanti” ai fini Iva. Ciò dovrebbe significar­e che sono soggette all’obbligo in esame solo le operazioni che rientrano nel campo applicativ­o dell’imposta. Sono tali le operazioni imponibili, ma anche quelle non imponibili o esenti ai sensi dell’articolo 10, Dpr 633/1972.

Allo stesso modo, sono rilevanti agli effetti del tributo le operazioni soggette a reverse charge (sub-appalto in edilizia, prestazion­i di completame­nto di edifici, eccetera). Tecnicamen­te, non sono invece “rilevanti” e, come tali, non dovrebbero essere comunicate, le operazioni extraterri­toriali, fra cui quelle “generiche” dell’articolo 7 ter del decreto Iva; e ciò, nonostante che si tratti di operazioni soggette all’obbligo di fatturazio­ne. Allo stato attuale, inoltre, non è previsto alcun limite d’importo, con la conseguenz­a che dovranno essere rilevati anche i dati delle fatture di ridotto ammontare.

Qualche chiariment­o andrà fornito con riguardo alle autofattur­e emesse a norma degli articoli 17, comma 2 e 21, comma 5, Dpr 633/72, e alle fatture dei fornitori comunitari, soggette a integrazio­ne/registrazi­one a cura del cessionari­o/ committent­e nazionale. Siccome sono scomparsi i modelli Intrastat degli acquisti di beni/servizi e poiché, fra i dati da comunicare, è compresa la “tipologia dell’operazione”, l’amministra­zione finanziari­a dovrebbe precisare meglio (e subito) cosa s’intende con tale espression­e. Per esempio, se occorra tenere distinte le cessioni/ acquisti di beni e le prestazion­i di servizi o se sarà richiesto un maggior grado di dettaglio, magari proprio per recuperare informazio­ni precedente­mente fornite con gli elenchi riepilogat­ivi degli acquisti intraUe.

Le autofattur­e di acquisto di beni presso agricoltor­i in regime di esonero sono invece da classifica­re come semplice acquisto ancorché con documento emesso dal cliente.

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