La Corte Ue dà il via libera agli incentivi per l’energia
pLe agevolazioni sui consumi elettrici di cui godono le imprese energivore (dalla siderurgia alla ceramica, dalle concerie alle cartiere), cioò quelle a forte consumo di energia, possono essere limitate al solo settore manifatturiero. La normativa italiana – che recepisce la direttiva europea sulla tassazione elettrica (2003/96/Ce) è – dunque – perfettamente in linea con le regole Ue, anche se così preclude la possibilità alle imprese operanti in altri settori non manifatturieri di accedere alle agevolazioni.
La sentenza emessa ieri dai giudici di Lussemburgo si riferisce a una causa(C-189/15) che ha opposto l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Fondazione S. Lucia e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
Secondo un decreto ministeriale del 2013, spetta, infatti, all’Autorità per l’Energia (Aeeg) ridefinire i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitando i benefici alle sole imprese energivore del settore manifatturiero. Il caso era stato sollevato, appunto, da un ente sanitario e il Consiglio di Stato aveva chiesto, in via pregiudiziale, se la normativa italiana era in linea con gli obiettivi della direttiva.
I giudici di Lussemburgo, prima di tutto, chiariscono che gli importi dovuti possono avere natura di imposte indirette . Anche perchè le somme raccolte possono coprire non solo costi di produzione e distribuzione dell’elettricità ma anche costi legati a obiettivi d’interesse generale (promozione delle energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza nuclea- re). Di conseguenza, la loro riduzione (o l’esonero di alcune categorie di imprese) dal pagarle avrebbe natura di agevolazione (sgravio) fiscale
Tuttavia, il fatto che solo alcune imprese (le manifatturiere), a differenza di altre (i servizi sanitari), siano beneficiarie della riduzione fiscale «non è contrario alla direttiva 2003/96, che consente agli Stati membri di riconoscere gli incentivi solo ad alcune imprese energivore, a seconda del loro settore, concretamente individuato».
La Corte, tuttavia, rileva che si tratta di verificare se una tale norma nazionale «selettiva» costituisca un aiuto di Stato. Ma di accertare questo, i giudici Ue non sono stati al momento investiti.