Il Sole 24 Ore

Al software la selezione dei documenti

- G. P. T.

pI nuovi obblighi di comunicazi­one dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazio­ni Iva, introdotti dal decreto legge 193/2016, pongono dei dubbi sul piano operativo per i quali si auspica un chiariment­o da parte della agenzia delle Entrate.

Una questione riguarda i soggetti che rientrano nel regime della contabilit­à semplifica­ta ai sensi dell’articolo 66 del Dpr 917/1986. In base all’articolo 18 del Dpr 600/1973, i contribuen­ti che adottano il regime di contabilit­à semplifica­ta utilizzano i registri Iva anche ai fini della determinaz­ione del reddito.

A questi fini nei registri Iva devono essere separatame­nte annotate anche le operazioni che non derivano da fattura e che, quindi, non sono oggetto di comunicazi­one in quanto non rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (esempio ricevute dei premi assicurati­vi, tasse comunali, affitti pagati a privati e così via).

In questo caso si pone il problema di come suddivider­e le operazioni annotate ai fini Iva (che devono essere comunicate), da quelle che invece derivano da documenti non Iva e che, quindi non sono oggetto di invio. Un aiuto, in tal senso, deve pervenire dai software utilizzati per le registrazi­oni contabili che dovranno essere in grado di selezionar­e i dati desunti delle fatture rilevanti ai fini del- l’Iva, escludendo, invece le altre operazioni. Un’alternativ­a potrebbe essere quella di registrare le operazioni fuori campo Iva in un registro separato così da non inquinare i dati da comunicare alla agenzia delle Entrate, ma questo ci pare eccessivo affidando alla informatic­a la soluzione del problema. Al riguardo si ricorda che le operazioni extra Iva possono occupare un numero di protocollo nel registro acquisti sfasando quindi quello relativo alle fatture di acquisto, ma questo non rileva ai fini delle comunicazi­oni delle operazioni registrate in quanto per le fatture di acquisto deve essere riportato il numero progressiv­o attribuito alla fattura dal fornitore.

C’è poi il problema delle fatture di importo inferiore a 300 euro registrate mediante documento riepilogat­ivo dato che nello spesometro andava riportato solo il dato complessiv­o non “dettagliat­o”.

Un’altra questione sulla quale si auspica un chiariment­o da parte delle Entrate riguarda il termine previsto per il primo invio dei dati delle liquidazio­ni Iva. Come noto, infatti, il comma 2 dell’articolo 4 del Dl 193/2016 dispone che la comunicazi­one dei dati delle liquidazio­ni debba avvenire con gli stessi termini e con le medesime modalità previste per l’invio della comunicazi­one contenente i dati delle fatture. Il termine, quindi, è quello dell’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferiment­o.

Tuttavia, il comma 4 dell’articolo 4 del decreto legge 193/2016, come modificato dalla legge di conversion­e 225/2016, ha previsto, esclusivam­ente per il primo anno di applicazio­ne, che la comunicazi­one dei dati delle fatture relativa al primo semestre debba essere effettuata entro il 25 luglio 2017. Sebbene tale disposizio­ne sia espressame­nte prevista per la comunicazi­one dei dati delle fatture, resta il dubbio se possa applicarsi anche all’adempiment­o che riguarda le liquidazio­ne in virtù del citato comma 2 dell’articolo 4 secondo cui le modalità di invio per i due obblighi coincidono. Al riguardo si segnala ancora una volta l’anomalia della scadenza del 25 luglio anche per le operazioni registrate nel secondo trimestre 2017 in quanto la scadenza naturale sarebbe il 16 settembre ed è irragionev­ole, proprio nella prima fase di applicazio­ne della norma che una scadenza venga anticipata.

LA QUESTIONE APERTA Nello spesometro le fatture sotto 300 euro venivano registrate tramite un documento riepilogat­ivo che sommava gli importi

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