Al software la selezione dei documenti
pI nuovi obblighi di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni Iva, introdotti dal decreto legge 193/2016, pongono dei dubbi sul piano operativo per i quali si auspica un chiarimento da parte della agenzia delle Entrate.
Una questione riguarda i soggetti che rientrano nel regime della contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 66 del Dpr 917/1986. In base all’articolo 18 del Dpr 600/1973, i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata utilizzano i registri Iva anche ai fini della determinazione del reddito.
A questi fini nei registri Iva devono essere separatamente annotate anche le operazioni che non derivano da fattura e che, quindi, non sono oggetto di comunicazione in quanto non rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (esempio ricevute dei premi assicurativi, tasse comunali, affitti pagati a privati e così via).
In questo caso si pone il problema di come suddividere le operazioni annotate ai fini Iva (che devono essere comunicate), da quelle che invece derivano da documenti non Iva e che, quindi non sono oggetto di invio. Un aiuto, in tal senso, deve pervenire dai software utilizzati per le registrazioni contabili che dovranno essere in grado di selezionare i dati desunti delle fatture rilevanti ai fini del- l’Iva, escludendo, invece le altre operazioni. Un’alternativa potrebbe essere quella di registrare le operazioni fuori campo Iva in un registro separato così da non inquinare i dati da comunicare alla agenzia delle Entrate, ma questo ci pare eccessivo affidando alla informatica la soluzione del problema. Al riguardo si ricorda che le operazioni extra Iva possono occupare un numero di protocollo nel registro acquisti sfasando quindi quello relativo alle fatture di acquisto, ma questo non rileva ai fini delle comunicazioni delle operazioni registrate in quanto per le fatture di acquisto deve essere riportato il numero progressivo attribuito alla fattura dal fornitore.
C’è poi il problema delle fatture di importo inferiore a 300 euro registrate mediante documento riepilogativo dato che nello spesometro andava riportato solo il dato complessivo non “dettagliato”.
Un’altra questione sulla quale si auspica un chiarimento da parte delle Entrate riguarda il termine previsto per il primo invio dei dati delle liquidazioni Iva. Come noto, infatti, il comma 2 dell’articolo 4 del Dl 193/2016 dispone che la comunicazione dei dati delle liquidazioni debba avvenire con gli stessi termini e con le medesime modalità previste per l’invio della comunicazione contenente i dati delle fatture. Il termine, quindi, è quello dell’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Tuttavia, il comma 4 dell’articolo 4 del decreto legge 193/2016, come modificato dalla legge di conversione 225/2016, ha previsto, esclusivamente per il primo anno di applicazione, che la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre debba essere effettuata entro il 25 luglio 2017. Sebbene tale disposizione sia espressamente prevista per la comunicazione dei dati delle fatture, resta il dubbio se possa applicarsi anche all’adempimento che riguarda le liquidazione in virtù del citato comma 2 dell’articolo 4 secondo cui le modalità di invio per i due obblighi coincidono. Al riguardo si segnala ancora una volta l’anomalia della scadenza del 25 luglio anche per le operazioni registrate nel secondo trimestre 2017 in quanto la scadenza naturale sarebbe il 16 settembre ed è irragionevole, proprio nella prima fase di applicazione della norma che una scadenza venga anticipata.
LA QUESTIONE APERTA Nello spesometro le fatture sotto 300 euro venivano registrate tramite un documento riepilogativo che sommava gli importi