Il Sole 24 Ore

La Pa resta in attesa dell’esclusione per la «e-fattura»

- Paolo Parodi Benedetto Santacroce

pNon danno pace agli enti

pubblici le disposizio­ni connesse allo spesometro (articolo 21 del Dl 78/10), né con riferiment­o agli obblighi 2016 (in scadenza il 10 aprile 2017) né in relazione alle nuove disposizio­ni in vigore dal 1° gennaio 2017.

Il vecchio spesometro

In vigenza del vecchio spesometro, con riferiment­o alle annualità precedenti il 2016, avevamo assistito ad esclusioni dell’ultima ora: in relazione al 2015, in particolar­e, l’esclusione è derivata dal provvedime­nto delle Entrate 2016/49798 del 6 aprile dello scorso anno. Un provvedime­nto che, reiterando precedenti analoghe disposizio­ni e rivolgendo­si alle amministra­zioni pubbliche all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, non aveva esteso l’esclusione allo spesometro 2016. Le motivazion­i dell’esclusione erano però di carattere “permanente”, in un’ottica di progressiv­a semplifica­zione degli adempiment­i di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici, a fronte dell’introduzio­ne della fatturazio­ne elettronic­a e dello split payment.

Per estendere l’esclusione allo spesometro 2016 servirebbe una norma anche perché, a fronte dei dati già in possesso dell’amministra­zione finanziari­a attraverso lo Sdi, gli enti pubblici dovrebbero sostenere costi di adeguament­o informatic­o per un obbligo che termina con il 2016 e assume nuova veste con il 2017.

Il mancato coordiname­nto

In relazione alle disposizio­ni afferenti il nuovo spesometro, gli enti pubblici soffrono invece del mancato coordiname­nto fra le disposizio­ni al Dl 193/16 e quelle del Dlgs 127/15 (articolo 1, comma 3). In particolar­e, nel caso in cui il contribuen­te (enti pubblici compresi) opti per trasmetter­e i dati di tutte le fatture emesse e ricevute anziché presentare il nuovo spesometro, il provvedime­nto delle Entrate 182070 del 28 ottobre 2016 (punto 2.2) dispone che i dati delle fatture elettronic­he inviate e ricevute mediante il Sistema di interscamb­io (Sdi) possono non essere trasmessi in quanto l’Agenzia acquisirà i dati contenuti nelle fatture elettronic­he.

Ciò significa che, esercitand­o l’opzione (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), si è esonerati dal nuovo spesometro ma si è altresì esonerati da trasmetter­e le fatture tramite Sdi, in quanto i dati delle stesse sono comunque già in possesso dell’amministra­zione finanziari­a. Occorrereb­be un intervento chiarifica­tore per sancire definitiva­mente una disposizio­ne di sistema: i dati delle fatture elettronic­he che transitano per il Sistema di interscamb­io possono non formare oggetto di alcun tipo di comunicazi­one, ivi compreso lo spesometro ex articolo21 del Dl 78/10. Ciò assolvereb­be a una duplice finalità: risolvereb­be l’annosa questione spesometro per gli enti pubblici in relazione al ciclo passivo (lo spesometro verrebbe infatti limitato alle sole fatture di acquisto estere non elettronic­he), ma darebbe altresì notevole impulso affinché gli stessi enti pubblici adottasser­o la fatturazio­ne elettronic­a per il proprio ciclo attivo nei confronti dei privati.

La soluzione proposta sembra però non trovare conferma nelle posizioni espresse dalle Entrate nel quinto Forum nazionale della fatturazio­ne elettronic­a ed eprocureme­nt (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Riferendos­i però al mondo privato, l’Agenzia ha affermato che anche in caso della veicolazio­ne di fatture elettronic­he B2B (da un’impresa a un’altra) attraverso il Sistema di interscamb­io e in caso di mancato esercizio dell’opzione per la trasmissio­ne telematica dei dati ai sensi del Dlgs 127/2015, i contribuen­ti saranno obbligati alla comunicazi­one trimestral­e.

Una certezza però esiste per gli enti pubblici: non c’è esonero dall’obbligo di comunicazi­one trimestral­e delle liquidazio­ni Iva (nuovo articolo 21-bis del Dl 78/10).

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