Il Sole 24 Ore

Assegnazio­ni senza valore dei beni

La bozza di Redditi SC non consente la compilazio­ne alle società con esercizio a cavallo La mancanza del campo mette a rischio il perfeziona­mento dell’operazione

- Luca De Stefani

pLa dichiarazi­one dei redditi delle società di capitali da utilizzare per il 2016, modello Redditi SC 2017, disponibil­e in bozza da lunedì scorso, non risolve il problema delle società con periodo d’imposta a cavallo d’anno, che hanno effettuato l’assegnazio­ne o la trasformaz­ione agevolata nel periodo chiuso precedente­mente al 31 dicembre 2016, le quali rischiano di non vedersi considerat­a perfeziona­ta l’operazione, perché il modello Unico SC 2016 non consente l’inseriment­o del « valore dei beni » oggetto dell’operazione.

Le operazioni

Per le società di capitali che entro il 30 settembre 2016, ovvero dal primo ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 (con proroga al 30 settembre 2017, introdotta dall’articolo 1, comma 565 della legge 232/2016), hanno assegnato o ceduto ai soci gli immobili e i beni mobili registrati (tutti non strumental­i per destinazio­ne) ovvero si sono trasformat­e in società semplici, benefician­do delle relative agevolazio­ni (articolo 1, commi da 115 a 120 della legge 208/2015), è stata introdotta la sezione XXII nel modello Redditi SC 2017. Anche per le operazioni che sono state effettuate dal primo ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, la data in cui fare la verifica della sussistenz­a della qualità di socio della società resta il 30 settembre 2015.

Il silenzio delle istruzioni

Le istruzioni non dicono nulla relativame­nte alla problemati­ca delle società con periodo d’imposta a cavallo dell’anno solare, che per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 devono utilizzare obbligator­iamente il modello dichiarati­vo precedente, Unico SC 2016. Questo modello deve essere usato anche da quelle con periodo pari all’anno solare che hanno interrotto il 2016 (ad esempio, per un’operazione straordina­ria, come la stessa trasformaz­ione in società semplice).

In Unico SC 2016, infatti, è possibile indicare, nel relativo rigo RQ85, solo l’importo dell’imposta sostitutiv­a da pagare, oltre che la «differenza tra il valore normale dei beni» e il «loro costo fiscalment­e riconosciu­to» (differenza, che non va inserita se negativa, ad esempio, in caso di valore catastale inferiore a quello contabile). La circolare 1° giugno 2016, n. 26/E (peraltro, successiva all’approvazio­ne di Unico SC 2016), invece, ha chiarito che l’opzione per le assegnazio­ni o le trasformaz­ioni agevolate «deve ritenersi perfeziona­ta con l’indicazion­e in dichiarazi­one dei redditi dei valori dei beni» e della «relativa imposta sostitutiv­a». Quindi, questi soggetti sono impossibil­itati a indicare i «valori dei beni» oggetto dell’operazione, con il rischio di vedersi considerat­a quest’ultima come non perfeziona­ta.

Questo problema interessa ancora di più le società di persone che nel 2016, dopo l’operazione agevolata, hanno spezzato il periodo d’imposta, ad esempio, perché sono state messe in liquidazio­ne (nessun problema, invece, per quelle che si sono sciolte senza liquidazio­ne, circolare 48/ E/2002), le quali devono utiliz- zare (dopo le modifiche operate all’articolo 1 del Dpr 322/98 dall’articolo 17, comma 1, del Dlgs 175/2014) il modello Unico Sp 2016, che però non prevede alcuna sezione utilizzabi­le per dichiarare l’agevolazio­ne (si veda Il Sole 24 Ore del 9 novembre 2016, del 2 e 18 gennaio 2017 e la Dre Piemonte n. 901-533/2016).

Non rileva ai fini del perfeziona­mento dell’agevolazio­ne, invece, l’omesso, insufficie­nte e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiv­a entro il 30 novembre 2016 per il 60% e il 16 giugno 2017 per la restante parte ovvero, in caso di utilizzo della proroga, rispettiva­mente entro il 30 novembre 2017 e il 18 giugno 2018 (con il codice tributo 1836, ovvero 1837 per l’affrancame­nto delle eventuali riserve in sospension­e d’imposta).

Il valore normale dei beni immobili va riportato nella colonna 1 del rigo RQ82 (RQ83 per i beni mobili registrati), il costo fiscalment­e riconosciu­to nella colonna 2 e la loro differenza nella colonna 3. L’imposta sostitutiv­a dovuta va nel rigo RQ84.

Le variazioni

Tra le variazioni in aumento da indicare nel rigo RF31 del modello Redditi Sc 2017, va utilizzato il codice 51 per sterilizza­re la minusvalen­za, registrata a conto economico civilistic­o e non deducibile fiscalment­e, che si genera per effetto dell’assegnazio­ne dei beni diversi da quelli merce. Tra i “delta” in diminuzion­e (rigo RF55, codice 51), invece, va registrata l’eventuale plusvalenz­a (non tassata) generata a seguito della suddetta operazione.

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