Il Sole 24 Ore

Ricambi usati, Iva solo sul margine

Per i giudici europei i pezzi smontati da veicoli demoliti sono a tutti gli effetti «beni d’occasione» Non imponibili i canoni per diritti d’autore versati da chi fabbrica riprodutto­ri audio-video

- Anna Abagnale Benedetto Santacroce

pI pezzi usati delle auto, smontati dai demolitori e rivenduti come ricambi, costituisc­ono a tutti gli effetti «beni d’occasione» . Di conseguenz­a, rientrano nell’applicazio­ne del regime del margine. Inoltre, i titolari di diritti di riproduzio­ne non effettuano alcuna prestazion­e di servizi, rilevante ai fini Iva, nei confronti dei produttori di apparecchi di registrazi­one e riproduzio­ne, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d’autore riscuotono canoni sulla vendita di tali apparecchi.

Sono queste le conclusion­i a cui è pervenuta ieri la Corte di Giustizia con due diverse sentenze relative rispettiva­mente alle cause C471/15 e C-37/16, fornendo dei chiariment­i puntuali riguardo le due macro-aree di operazioni imponibili ai fini Iva: cessioni di beni e prestazion­i di servizi.

Nella prima sentenza, infatti, la Corte è stata chiamata a pronunciar­si sulla cessione di “beni d’occasione” e precisamen­te sulla pos- sibilità di considerar­e tali i pezzi usati provenient­i da autoveicol­i fuori uso acquisiti da un’impresa di riciclaggi­o (sostanzial­mente un demolitore) di veicoli e destinati ad essere rivenduti come pezzi di ricambio. Condividen­do le conclusion­i dell’avvocato generale, i giudici di Lussemburg­o fanno leva sul significat­o letterale della norma unionale (articolo 311, paragrafo 1, punto 1, direttiva 2006/112/ CE), la quale definisce i “beni d’occasione” come «beni mobili materiali suscettibi­li di reimpiego, nello stato originario o previa riparazion­e», a nulla rilevando che gli stessi provengano da un altro bene nel quale erano incorporat­i co- me parti costitutiv­e. Quello che conta unicamente è che il bene conservi la propria funzionali­tà. A corollario di quanto detto, la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo/rivenditor­e, affinché non si produca l’effetto distorsivo di una doppia imposizion­e Iva, non può che essere soggetta al regime del margine, in cui la base imponibile è pari alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (il cosiddetto “margine”) diminuito dell’importo dell’Iva relativa al margine stesso. Eventuali difficoltà nella determinaz­ione della stessa, e in particolar­e, del prezzo di acquisto dei singoli pezzi di ricambio, non giustifica­no in alcun modo l’esclusione dal regime, considerat­a anche la possibilit­à che la direttiva concede agli Stati membri di determinar­la in relazione a tutte le cessioni di beni assoggetta­te al regime speciale, come margine globale.

Con la seconda sentenza, la Corte ha chiarito, invece, che non sono soggetti ad Iva i canoni che le società di gestione collettiva dei

L’INTERPRETA­ZIONE Non è rilevante il fatto che le parti degli automezzi provengano da un altro bene perché conta solo che conservino la funzionali­tà

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