Ricambi usati, Iva solo sul margine
Per i giudici europei i pezzi smontati da veicoli demoliti sono a tutti gli effetti «beni d’occasione» Non imponibili i canoni per diritti d’autore versati da chi fabbrica riproduttori audio-video
pI pezzi usati delle auto, smontati dai demolitori e rivenduti come ricambi, costituiscono a tutti gli effetti «beni d’occasione» . Di conseguenza, rientrano nell’applicazione del regime del margine. Inoltre, i titolari di diritti di riproduzione non effettuano alcuna prestazione di servizi, rilevante ai fini Iva, nei confronti dei produttori di apparecchi di registrazione e riproduzione, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d’autore riscuotono canoni sulla vendita di tali apparecchi.
Sono queste le conclusioni a cui è pervenuta ieri la Corte di Giustizia con due diverse sentenze relative rispettivamente alle cause C471/15 e C-37/16, fornendo dei chiarimenti puntuali riguardo le due macro-aree di operazioni imponibili ai fini Iva: cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Nella prima sentenza, infatti, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla cessione di “beni d’occasione” e precisamente sulla pos- sibilità di considerare tali i pezzi usati provenienti da autoveicoli fuori uso acquisiti da un’impresa di riciclaggio (sostanzialmente un demolitore) di veicoli e destinati ad essere rivenduti come pezzi di ricambio. Condividendo le conclusioni dell’avvocato generale, i giudici di Lussemburgo fanno leva sul significato letterale della norma unionale (articolo 311, paragrafo 1, punto 1, direttiva 2006/112/ CE), la quale definisce i “beni d’occasione” come «beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione», a nulla rilevando che gli stessi provengano da un altro bene nel quale erano incorporati co- me parti costitutive. Quello che conta unicamente è che il bene conservi la propria funzionalità. A corollario di quanto detto, la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo/rivenditore, affinché non si produca l’effetto distorsivo di una doppia imposizione Iva, non può che essere soggetta al regime del margine, in cui la base imponibile è pari alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (il cosiddetto “margine”) diminuito dell’importo dell’Iva relativa al margine stesso. Eventuali difficoltà nella determinazione della stessa, e in particolare, del prezzo di acquisto dei singoli pezzi di ricambio, non giustificano in alcun modo l’esclusione dal regime, considerata anche la possibilità che la direttiva concede agli Stati membri di determinarla in relazione a tutte le cessioni di beni assoggettate al regime speciale, come margine globale.
Con la seconda sentenza, la Corte ha chiarito, invece, che non sono soggetti ad Iva i canoni che le società di gestione collettiva dei
L’INTERPRETAZIONE Non è rilevante il fatto che le parti degli automezzi provengano da un altro bene perché conta solo che conservino la funzionalità