«Segnalazione» ampia al giudice
Approvati gli emendamenti alla delega di r iforma della legge fallimentare - Forti perplessità di Confindustr ia Vincolati organi di controllo, Fisco e Inps - Esteso il ricorso al sindaco nelle Srl
pSegnalazione diretta all’autorità giudiziaria, da parte di Entrate e Inps, ma anche da parte dell’organo di controllo societario, dei segnali della crisi d’impresa; estensione dell’obbligo di sindaco unico; esclusione da responsabilità penale per bancarotta per l’imprenditore che fa emergere le difficoltà aziendali.
Sono questi i contenuti principali degli emendamenti approvati ieri in commissione Giustizia alla Camera alla legge delega sulla riforma della Legge fallimentare. Interventi sui quali, soprattutto per la parte dedicata alle procedure di allerta, già trapela la forte insoddisfazione di Confindustria che potrebbe prendere le distanze da un provvedimento del quale sinora aveva in larga parte condiviso obiettivi e contenuti.
Nel dettaglio,si mette a carico degli organi di controllo societari e del revisore legale l’obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente non più l’organismo di composizione della crisi quanto piuttosto il presidente della sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale del luogo dove ha sede l’imprenditore.
Di più. Approvato il vincolo per creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l’agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, a rischio di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, il persistere di inadempimenti di importo rilevante.
Quanto all’estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della Srl, si introduce il vincolo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno di questi limiti: 1 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro; 1 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro; 1 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Nell’emendamento approvato ieri si prevede anche che se la Srl, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l’organo di controllo o il revisore, sarà il tribunale a provvedere alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese; infine si prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non viene superato uno dei limiti previsti.