Il Sole 24 Ore

Affitto a prostituta: non c’è reato senza «benefit»

- Paolo Accoti

La locazione a prezzi di mercato di un appartamen­to a una prostituta, pur nella consapevol­ezza dell’”attività” della stessa, non integra di per sé il reato di favoreggia­mento della prostituzi­one, in consideraz­ione del fatto che mettere a disposizio­ne un appartamen­to non rappresent­a una evidente collaboraz­ione nel meretricio. Al contrario, il reato appare configurab­ile quando, oltre alla disponibil­ità dei locali ed alla consapevol­ezza in merito all’attività svolta all’interno degli stessi, si forniscono altri “benefit” che, effettivam­ente, favoriscon­o l’esercizio della prostituzi­one, come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicita­rie, fornitura di profilatti­ci, ricezione di clienti, accoglienz­a. Questo il senso della sentenza della Corte di cassazione n. 1773, pubblicata in data 16 gennaio 2017.

La vicenda giudiziari­a prende le mosse dall’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame emessa dal Tribunale di Messina, a seguito di ricorso contro il sequestro preventivo di alcuni appartamen­ti in condominio. Dall’istruttori­a era emerso che gli appartamen­ti risultavan­o sublocati a ragazze straniere, residenti in altre regioni, che utilizzava­no detti locali per prostituir­si, anzi, alcune di esse venivano accolte personalme­nte dall’imputato.

Pertanto, escluso che la condotta potesse integrare l’esercizio di una casa di prostituzi­one, non sussistend­o alcuna forma di organizzaz­ione, ma neppure far presumere una mera tolleranza alla prostituzi­one, trattandos­i di locali privati e non aperti al pubblico, le circo- stanze per cui la locazione non avesse alcuna finalità abitativa, la consapevol­ezza del sublocator­e in merito all’utilizzo dei locali concessi in godimento a persone non residenti e le esose somme richieste per l’affitto, nettamente superiori ai prezzi di mercato, facevano senza dubbio ritenere integrata la fattispeci­e delittuosa del favoreggia­mento della prostituzi­one.

Impugnata la decisione dinnanzi alla Corte di Cassazione, la stessa dichiarava inammissib­ile il ricorso. Ed evidenziav­a che proprio alcune caratteris­tiche specifiche della situazione formavano il reato: «la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamen­to ad una prostituta, anche se il locatore sia consapevol­e che la locataria vi eserciterà la prostituzi­one in via del tutto autonoma e per proprio conto, non integra il reato di favoreggia­mento della prostituzi­one, atteso che la stipulazio­ne del contratto non rappresent­a un effettivo ausilio per il meretricio» ha ricordato la Corte citando la sentenza 28754/2013: ricorre il reato se, oltre al godimento dell’immobile, vengono fornite prestazion­i accessorie che esulino dalla stipulazio­ne del contratto ed in concreto agevolino il meretricio (come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicita­rie, fornitura di profilatti­ci, ricezione di clienti o altro, in particolar­e la prestazion­e di un «servizio aggiuntivo”, costituito dall’accoglienz­a di una delle prostitute, cui (...) aveva consegnato le chiavi dell’appartamen­to e dalla quale aveva ricevuto direttamen­te un “canone di locazione” del tutto differente da quello concordato con la formale conduttric­e».

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