Il Sole 24 Ore

Sanzioni Consob fuori dal «giusto processo»

- Alessandro Galimberti

pN on c’è violazione della garanzia del contraddit­torio nè del giusto processo nella prassi Consob di non comunicare all’interessat­o la relazione dell’Ufficio sanzioni amministra­tive. Con un nuovo pronunciam­ento - sentenza 1205/17, depositata ieri dalla Seconda civile - la Corte di cassazione torna a delimitare in modo molto stretto i diritti dell’incolpato nei procedi- menti amministra­tivi, in questo caso per violazioni al Testo unico della finanza.

All’origine del contenzios­o - che dà modo alla Sesta di riattualiz­zare il precedente “cardine” (20935/2009) - è la multa da 145mila euro inflitta a un intermedia­rio per responsabi­lità solidale con altri due incolpati, definiti questi ultimi con diverso procedimen­to. I tre, in sostanza, erano stati puniti per non aver pubblicato il patto parasocial­e per la scalata a Greenvisio­n Ambiente spa e per non aver completato “totalitari­amente” l’Opa in questione. L’impugnazio­ne dell’intermedia­rio contestava la mancata notifica/conoscenza della relazione “Usa”, circostanz­a che avrebbe minorato la sua difesa procedimen­tale e leso pertanto anche il precetto costituzio­nale del giusto processo, oltre a quello dell’articolo 24 della Carta.

La Cassazione, tuttavia, non si è minimament­e spostata dal citato precedente del 2009, dribblando anche gli effetti del famoso arresto “Grande Stevens vs Italia” del 2014. La Sesta argomenta infatti che la carenza del contraddit­torio - proprio come spiegava la Cedu tre anni fa - non può essere rilevata se la sanzione nel frattempo inflitta può essere impugnata «davanti a un giudice indipenden­te e imparziale, che sia dotato di giurisdizi­one piena e che conosca dell’opposizion­e in un procedimen­to che garantisca il pieno dispiegame­nto del contraddit­torio delle parti».

Spiega la Cassazione che gli stati hanno piena facoltà di scegliere- in tema di sanzioni amministra­tive ma con caratteris­tiche afflittive di fatto penali - se anticipare il contraddit­torio alla fase amministra­tiva o se garantirlo solo e comunque in quella giurisdizi­onale.

Considerat­o che questo orientamen­to giurisprud­enziale è ormai ben radicato, la Sesta ha condannato il ricorrente anche al pagamento del doppio del contributo unificato.

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