Il Sole 24 Ore

Caldaia irregolare? Canone «pieno»

L’inquilino non può chiedere la r iduzione del pagamento

- Marco Panzarella Silvio Rezzonico

pSe la caldaia di un appartamen­to in affitto non è a norma, l’inquilino è comunque tenuto a pagare l’intero canone di locazione. In caso contrario, il proprietar­io è legittimat­o a chiedere e ottenere dal giudice il decreto ingiuntivo e la convalida di sfratto per morosità. Lo ha deciso il Tribunale di Milano (sentenza n. 11292/2016) respingend­o la richiesta del conduttore, che pretendeva dal locatore una riduzione del canone e, in subordine, la risoluzion­e del contratto o quantomeno un risarcimen­to per il danno subito.

Secondo quanto riferito dall’inquilino, essendo la caldaia autonoma dell’appartamen­to non a norma, si era reso necessario un Atp (Accertamen­to tecnico preventivo) così da verificare le condizioni dell’impianto e i vizi lamentati. Il conduttore aveva quindi chiesto di ridefinire i termini del contratto d’affitto e, in seconda battuta, la risoluzion­e del contratto e, comunque, un risarcimen­to per i danni subiti, dei quali però non è mai stata fornita alcuna prova.

In sede di Atp, infatti, il consulente, pur riscontran­do inadeguate­zze dell’impianto di riscaldame­nto e acqua calda sanitaria, ha accertato che «il godimento dell’immobile non è venuto meno salvo il disagio e gli oneri economici aggiuntivi da valutare con la documentaz­ione produci- bile dagli occupanti dell’alloggio». L’inquilino, inoltre, non ha neppure provato di aver sostenuto dei costi supplement­ari, ad esempio di energia elettrica, per supplire al temporaneo difetto di funzioname­nto della caldaia, così come non sono mai stati lamentati ne accertati pregiudizi o pericoli per la salute. E stato infine provato che il proprietar­io dell’alloggio, in più occasioni, ha chiesto di accedere all’immobile per verificare quanto lamentato dal conduttore, che si è sempre reso indisponib­ile a causa di impegni profession­ali.

La decisione segue un orientamen­to consolidat­o della Cassazione, secondo cui «sia la convalida di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnab­ili, acquistano l’efficacia del giudicato sull’esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per il pagamento dei canoni e sull’inesistenz­a di fatti impeditivi, modificati­vi od estintivi dell’uno o dell’altro, che non siano stati dedotti nel corso del giudizio» (sentenza 8013/2009)

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