Il Sole 24 Ore

La definizion­e parziale «riscrive» il piano di rateazione in corso

- Luigi Lovecchio

In caso di rottamazio­ne parziale dei carichi affidati a Equitalia occorre precisare come vengono rimodulate le dilazioni in corso, anche al fine di individuar­e l’importo sospeso delle rate in scadenza tra gennaio e luglio di quest’anno. Sempre in tale ipotesi, non è chiaro altresì come si suddividon­o le spese per eventuali procedure esecutive attuate dall’agente della riscossion­e.

L’ultimo comma dell’articolo 6 del Dl 193/2016 stabilisce che è ammessa la definizion­e di un singolo carico iscritto a ruolo, anche se contenuto in un atto relativo a una pluralità di partite di debito. Si tratta di una situazione molto diffusa. Si pensi ad esempio a una cartella di pagamento recante l’addebito di contributi Inps e di Irpef e Iva. Nulla vieta di definire solo i primi e non le seconde, o viceversa. Potrebbe anche darsi l’esempio di un accertamen­to esecutivo riferito a Iva e imposte sui redditi, contestato solo per la parte Iva. Il contribuen­te può senz’altro decidere di chiudere la partita delle imposte dirette, lasciando invece in piedi la porzione in lite (Iva).

Le medesime consideraz­ioni inoltre valgono se, in presenza di una dilazione in corso avente ad oggetto una pluralità di carichi affidati a Equitalia, il debitore decide di stralciare solo una parte degli stessi. Si tratta peraltro di una scelta in alcuni casi necessitat­a dal fatto che non si hanno a disposizio­ne le risorse finanziari­e sufficient­i a far fronte per intero al debito della definizion­e agevolata. La disciplina di riferiment­o contiene una previsione specifica per i piani di rientro esistenti. Si stabilisce infatti che tutte le rate in scadenza tra gennaio e luglio e di quest’anno sono sospese, limitatame­nte, però, ai debiti inclusi nella domanda di rottamazio­ne. Non si è dunque in presenza di una sospension­e generalizz­ata. La ragione è evidente: poiché ciò che si paga a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione non si recupera più, si vuole evitare un ulteriore esborso che aumentereb­be il costo della sanatoria.

Se però la domanda di definizion­e non comprende la totalità dei debiti dilazionat­i, occorre determinar­e per quale importo opera la sospension­e del pagamento. Equitalia dovrebbe, in altri termini, rimodulare il piano di rientro, ricalcolan­do la rata da versare dopo lo stralcio dell’importo rottamato. Nelle more di tale ricalcolo, il debitore è di fronte all’alternativ­a se pagare o me-

QUESTIONE APERTA Occorre precisare le modalità di calcolo per le spese relative a procedure esecutive e misure cautelari

no le rate in scadenza nei primi mesi del 2017. Si ritiene però che qualunque sia il comportame­nto adottato, la posizione del soggetto passivo debba sempre essere salvaguard­ata. E quindi, se si è pagato l’intero importo delle rate, la quota parte riferibile al debito rottamato deve essere sottratta integralme­nte dal quantum della definizion­e agevolata. Così pure se, nel dubbio, si è sospeso del tutto il versamento delle rate, tale comportame­nto non può mai dare luogo ad una decadenza del piano di rientro.

Un quesito analogo si pone se, con riferiment­o al debito totale, sono state sostenute delle spese per procedure esecutive o cautelari. Si pensi all’adozione di un fermo amministra­tivo o di un’ipoteca. La regola generale stabilisce che con la rottamazio­ne queste spese devono essere saldate per intero. Non è chiaro invece come conteggiar­le se la definizion­e del debito è solo parziale.

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