Il Sole 24 Ore

Arretrati Cig entro il 18 aprile

L’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione dell’importo addizional­e dovuto in caso di utilizzo della Cassa Il contributo deve essere regolarizz­ato attraverso il flusso Uniemens di marzo

- Barbara Massara

pIl rinnovato contributo addizional­e Cig, compresi gli arretrati, andrà pagato entro il 18 aprile. Questa una delle informazio­ni arrivate dall’Inps per gestire e versare mensilment­e il nuovo contributo dovuto in caso di utilizzo della cassa integrazio­ne, inclusa quella in deroga.

Con la circolare 9/2017 sono stati forniti chiariment­i e precisazio­ni su numerosi istituti della Cig riformati dal Dlgs 148/2015, ma soprattutt­o sono state illustrate le nuove regole del contributo addizional­e e le relative modalità operative di gestione, compresa la regolarizz­azione dei periodi pregressi.

Le nuove regole

In base alla disciplina contenuta nell’articolo 5 del Dlgs 148/2015, il contributo è calcolato sulla retribuzio­ne globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate (cosiddetta retribuzio­ne persa) e la misura del contributo varia in funzione della complessiv­a durata di utilizzo della Cig (nel periodo pari a un quinquenni­o mobile): 1 9% della retribuzio­ne persa per il periodo di sospension­e/riduzione nei limiti di utilizzo di 52 settimane di Cig; 1 12% della retribuzio­ne persa, oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane;

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15% oltre le 104 settimane.

La decorrenza

L’Inps chiarisce che le nuove regole si applicano alle domande presentate dal 24 settembre 2015, anche riferite a periodi di sospension­e e riduzione precedenti, mentre continua ad applicarsi la disciplina previgente nei seguenti casi (circolare del Lavoro 30/2015): 1 domande presentate entro il 23 settembre 2015 (anche per periodi di integrazio­ne successivi al 24 settembre 2015); 1 domande di proroga dei trattament­i per riorganizz­azione/ristruttur­azione e contratti di solidariet­à, se le domande originarie sono state presentate entro il 23 settembre 2015; 1 istanze per il secondo anno di programmi di cessazione biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015; 1 domande di Cigs presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015 a seguito di consultazi­one sindacali/verbali di accordo e conseguent­i sospension­i e riduzioni intervenut­e entro il 23 settembre 2015 (nota del Ministero numero 14948 del 21 dicembre 2015).

La misura

Con riferiment­o alla variabilit­à della misura, l’istituto di previdenza chiarisce, ai fini del com- puto delle settimane di utilizzo della Cig nel quinquenni­o mobile, che si consideran­o solo i trattament­i di integrazio­ne relativi alle istanze presentate dal 24 settembre 2015, salvo deroghe riconducib­ili al regime transitori­o della Cigs illustrato dal Lavoro nella nota 14948/2015.

Per quanto concerne il momento in cui scatta l’obbligo del pagamento del contributo, l’Inps precisa che questo decorre dal mese di paga successivo a quello di adozione del provvedime­nto di autorizzaz­ione da parte dell’istituto stesso.

Pertanto, se l’autorizzaz­ione pervenisse nel corso di maggio 2017, nel flusso uniemens di giugno 2017 dovrà essere per la prima volta esposto il contributo del mese, nonché gli arretrati relativi ai periodi pregressi (dal mese di inizio della sospension­e fino al mese dell’autorizzaz­ione).

Il calcolo

La parte più copiosa del provvedime­nto è dedicata alle modalità di calcolo del contributo, o meglio della base di calcolo dello stesso, rappresent­ata dalla retribuzio­ne persa, determinat­a consideran­do anche l’incidenza delle mensilità aggiuntive e indicata nel flusso uniemens nell’elemento “differenze di accredito”.

In particolar­e nell’allegato 1 della circolare, l’Inps si preoccu- pa di riportare tutti i diversi algoritmi di calcolo della retribuzio­ne persa/differenza di accredito, distinti in ragione delle diverse tipologie di lavoratori gestiti (full time, part time, mensilizza­ti o retribuiti con paga giornalier­a/oraria) nonché delle specifiche situazioni (assunti o cessati o con cambi di qualifica nel corso del mese).

In linea con quanto disposto dall’articolo 21, comma 5, del Dlgs 148/2015, viene precisato che nella retribuzio­ne persa non deve tenersi conto degli aumenti retributiv­i disposti con contratti collettivi aziende formalizza­ti nei 6 mesi antecedent­i la stipula del contratto di solidariet­à, e che pertanto di tali aumenti devi darsi evidenza nel flusso mensile nel nuovo elemento “AumRetCigs”.

La regolarizz­azione

Nella seconda parte del provvedime­nto sono illustrate le modalità di esposizion­e del contributo addizional­e nel flusso uniemens, nonché del conguaglio delle indennità, distinte anche in ragione del sistema gestionale di Cig utilizzato (aggregato o con ticket).

La regolarizz­azione dei periodi pregressi dovrà avvenire con il flusso uniemens di marzo 2017 e con relativo pagamento entro il 18 aprile (perché il 16 è Pasqua).

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