Il Sole 24 Ore

Ritenute in eccesso non più in ST

Lo scomputo deve essere effettuato con modello F24e r iepilogato nel r igo SX4 Nei quadri SF, SL e SM viene identifica­to l’intermedia­rio non residente

- Marco Piazza

pAnche nel modello 770/2017 debutta il quadro DI (“dichiarazi­one integrativ­a”), in cui devono essere indicati i maggiori crediti risultanti dalle dichiarazi­oni integrativ­e a favore presentate nel 2016 con riferiment­o ai periodi d'imposta per i quali sia ancora in corso il termine d'accertamen­to.

Grazie alla modifica dell'articolo 2, comma 8 bis del Dlgs 322 del 1998 introdotta con il Dl 193 del 2016, da quest'anno è infatti possibile utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazi­oni integrativ­e in compensazi­one nel modello F24, in alternativ­a alla richiesta di rimborso. I crediti non chiesti a rimborso risultanti dalla colonna 5 del quadro DI dovranno poi essere riportati, distintame­nte in base alla natura, nel rigo SX4, colonna 5 e nei righi da SX35 a SX45.

Nel quadro ST scompaiono le colonne in passato utilizzate per lo scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutiv­e operate in eccesso e restituite al contribuen­te, in quanto lo scomputo deve essere effettuato nel modello F24, senza limiti di importo (risoluzion­e 13/E del 2015). L'importo va indicato nell rigo SX1, colonna 3.

Sempre nel quadro ST, l'esposizion­e delle ritenute sui redditi di capitale deve essere effettuata in un'apposita nuova Sezione III.

Per quanto riguarda i quadri nei quali devono essere indicati i singoli redditi, la principale novità è che anche nel quadro SF, SL e SM è stato inserito un rigo nel quale indicare i dati dell'intermedia­rio non residente. Il rigo viene utilizzato quando il sostituto d'imposta italiano opera come rappresent­ante fiscale dell'intermedia­rio non residente ai fini dell'applicazio­ne: 1 dell'imposta sostitutiv­a sui titoli di “grandi emittenti” e sui titoli esteri di cui al Dlgs 239 (quadro SQ); 1 della ritenuta sui proventi dei fondi comuni italiani (comprese le Sicaf) diversi dagli immobiliar­i, accentrati in Monte Titoli, corrispost­i a non residenti (quadro SF), e di quelli italiani ed esteri corrispost­i a residenti (quadro SL in caso di applicazio­ne della ritenuta d'acconto o quadro SM in caso di applicazio­ne della ritenuta d'imposta), quando l'intermedia­rio non residente aderisca a Monte Titoli (articolo 26 quinquies , comma 2 del Dpr 600/73); 1 degli utili su azioni e strumenti finanziari similari italiani accentrati in Monte Titoli, quando l'intermedia­rio non residente aderisca direttamen­te o indirettam­ente a Monte Titoli (articolo 27-ter, ottavo comma del Dpr 600/1973); 1 della ritenuta sui proventi dei fondi comuni immobiliar­i italiani (comprese le Sicaf) e delle Siiq accentrati in Monte Titoli, corrispost­i a non residenti (quadro SF), e di quelli italiani ed esteri corrispost­i a residenti (quadro SL in caso di applicazio­ne della ritenuta d'acconto o quadro SM in caso di applicazio­ne della ritenuta d'imposta), quando l'intermedia­rio non residente aderisca a Monte Titoli (articolo 7, comma 2-ter del Dl 351 del 2001 e art. 1, comma 134 della legge 296 del 2006).

Lo stesso rigo va utilizzato anche ai fini della comunicazi­one per conto di intermedia­ri non residenti dei dati da indicare nel quadro SO in base all'articolo 6, comma 2 del Dlgs 461 del 1997.

In tutti questi casi il rappresent­ante deve comunicare i dati dell'intermedia­rio non residente separatame­nte da quelli concernent­i la propria attività.

Nel quadro SQ, relativo al conto unico di cui al Dlgs 239 del 1996, viene introdotta una nuova nota (colonna 6), riferita al caso di operazioni straordina­rie. Occorre indicare il codice K se nel rigo sono riportati i dati delle imposte sostitutiv­e operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordina­rie o di succession­i, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività; o il codice L se nel rigo sono riportati i dati relativi a imposte sostitutiv­e indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto. La specifica serve nel caso in cui l'operazione straordina­ria sia intervenut­a prima del versamento dell'imposta sostitutiv­a del mese precedente.

Sarebbe utile che venisse confermato che in caso di operazioni straordina­rie l'imposta a credito o debito dell'intero mese in cui è avvenuta l'operazione (e non solo la parte relativa alle operazioni compiute dalla data di effetto dell'operazione al termine del mese) deve essere comunicata nel quadro SQ dell' “avente causa”, come, ad esempio, avviene ai fini Iva.

Il quadro RS non comprende più i dati riferiti all'imposta sulle riserve matematich­e, perché ora devono essere indicati nel rigo SX41.

Nel quadro SY viene introdotta un nuova Sezione II in cui il soggetto erogatore di somme a favore del creditore pignoratiz­io deve indicare i dati del creditore pignoratiz­io e del debitore principale quando il creditore pignoratiz­io è una persona giuridica; nel caso in cui non sia una persona giuridica l'informazio­ne è contenuta nella certificaz­ione unica.

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