Antiriciclaggio, al professionista l’adeguata verifica non solo del cliente ma anche del titolare effettivo
Il professionista sarà chiamato all’adeguata verifica non solo del cliente ma anche del titolare effettivo. È quanto prevede lo schema di Dlgs che interviene sulla disciplina antiriciclaggio e che attende di arrivare in Consiglio dei ministri dopo la fase di consultazione sul sito del Mef conclusasi lo scorso 20 dicembre. Vediamo nel dettaglio.
Con il nuovo testo sparisce la suddivisione degli obblighi basata sulla tipologia di destinatario; infatti nella normativa in vigore gli articoli 15, 16 e 17 prendono in esame gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria (articolo 15), dei professionisti e dei revisori contabili (articolo 16) e, infine, degli altri soggetti (articolo 17). Nel testo in bozza tale distinzione viene meno.
Occorre segnalare che il nuovo articolo 17, comma 2, fa riferimento ai casi in cui l’adeguata verifica vada sempre espletata: le ipotesi prese in esame sono le medesime di quelle attualmente vigenti ma con una non indifferente modifica; infatti il testo dei predetti articoli stabilisce che si procede all’adeguata verifica «quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile».