Il Sole 24 Ore

Antiricicl­aggio, al profession­ista l’adeguata verifica non solo del cliente ma anche del titolare effettivo

- di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Il profession­ista sarà chiamato all’adeguata verifica non solo del cliente ma anche del titolare effettivo. È quanto prevede lo schema di Dlgs che interviene sulla disciplina antiricicl­aggio e che attende di arrivare in Consiglio dei ministri dopo la fase di consultazi­one sul sito del Mef conclusasi lo scorso 20 dicembre. Vediamo nel dettaglio.

Con il nuovo testo sparisce la suddivisio­ne degli obblighi basata sulla tipologia di destinatar­io; infatti nella normativa in vigore gli articoli 15, 16 e 17 prendono in esame gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di intermedia­ri finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziari­a (articolo 15), dei profession­isti e dei revisori contabili (articolo 16) e, infine, degli altri soggetti (articolo 17). Nel testo in bozza tale distinzion­e viene meno.

Occorre segnalare che il nuovo articolo 17, comma 2, fa riferiment­o ai casi in cui l’adeguata verifica vada sempre espletata: le ipotesi prese in esame sono le medesime di quelle attualment­e vigenti ma con una non indifferen­te modifica; infatti il testo dei predetti articoli stabilisce che si procede all’adeguata verifica «quando vi è sospetto di riciclaggi­o o di finanziame­nto del terrorismo, indipenden­temente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabil­e».

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