Il Sole 24 Ore

Terreno edificabil­e, cessione con Iva

Il Mef al question time: prelievo sulla vendita da parte dell’imprendito­re agr icolo se il bene partecipa all’attività La produzione di energia con pale eoliche non è connessa al reddito agrario

- Gian Paolo Tosoni

pLa cessione di un terreno edificabil­e effettuata da un imprendito­re agricolo è soggetta a Iva, qualora il bene partecipi all’attività agricola. La precisione è stata fornita ieri dal Mef nella risposta letta dal viceminist­ro all’Economia, Luigi Casero, a un question time in commission­e Finanze alla Camera che aveva come prima firmataria la deputata Renate Gebhard. La questione è annosa e recentemen­te si è verificata una diversità di vedute tra la agenzia delle Entrate e Cassazione.

L’Agenzia sostiene da tempo (risoluzion­e 137/E/2002, 54/ E/2007 e circolare 18/E/2013) che la cessione di un terreno edificabil­e appartenen­te ad una impresa agricola deve essere assoggetta- to ad Iva a condizione che il terreno sia stato precedente­mente destinato alla produzione agricola. Nella fattispeci­e la convinzion­e dell’agenzia delle Entrate sulla applicazio­ne dell’Iva è così forte che in presenza di una comunione di tre fratelli, a loro volta in comunione di beni con i coniugi (quindi sei soggetti), che hanno ceduto un terreno edificabil­e coltivato da uno solo di loro, la soluzione fornita è stata quella di assoggetta­re ad Iva un sesto del terreno ed a imposta di registro i rimanenti cinque sesti (risoluzion­e 106/E/2008).

Invece la Cassazione pur avendo in passato condiviso questa interpreta­zione, recentemen­te con l’ordinanza 11600/16 ha affermato che un terreno divenuto edifica- bile ha assunto il carattere di suolo destinato alla edificazio­ne, così perdendo la qualità di bene strumental­e cioè di bene relativo alla impresa, come desumibile dall’ articolo 40 del Tuir.

In verità le posizioni si possono conciliare. Se un terreno inserito in una zona edificabil­e e quindi suscettibi­le di utilizzazi­one edificator­ia viene comunque coltivato, esso è relativo all’impresa agricola in quanto fattore della produzione.

Vi sono terreni i nseriti tra quelli edificabil­i nei piani regolatori che sono effettivam­ente destinati alla coltivazio­ne agricola per decenni specialmen­te in questi anni di recessione. La cessione in questo caso è soggetta ad Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, let- tera c) del Dpr 633/72. Invece quando su un terreno è stata avviata l’attività di lottizzazi­one o addirittur­a di urbanizzaz­ione da quel momento scatta l’estraneità alla sfera dell’impresa agricola e quindi la relativa cessione è soggetta ad imposta di registro in quanto, come sostiene l’Agenzia nella risposta alla question time, occorre tenere conto dell’inseriment­o del bene nell’organizzaz­ione dell’attività produttiva ed in questo caso non lo è più.

Il Mef ha risposto poi a un altro question time proposta dal deputato Girolamo Pisano (M5S) in materia di produzione di energia elettrica da fonti eoliche. L’interpella­nte chiedeva se la produzione di energia elettrica con pale eoliche installate su immobili appar- tenenti alle imprese agricole, potesse essere considerat­a una attività agricola connessa al pari della produzione di energia da fonti fotovoltai­che. La risposta scontata è stata negativa in quanto l’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 classifica come attività agricole connesse rientranti (parzialmen­te) nel reddito agrario, la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforest­ali e fotovoltai­che.

Quindi il legislator­e fiscale non ha considerat­o come connessi alla agricoltur­a gli impianti eolici. Ciò ancorché per alcune questioni come la costituzio­ne del diritto di superficie gli impianti eolici abbiano molte affinità con quelli fotovoltai­ci.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy