Terreno edificabile, cessione con Iva
Il Mef al question time: prelievo sulla vendita da parte dell’imprenditore agr icolo se il bene partecipa all’attività La produzione di energia con pale eoliche non è connessa al reddito agrario
pLa cessione di un terreno edificabile effettuata da un imprenditore agricolo è soggetta a Iva, qualora il bene partecipi all’attività agricola. La precisione è stata fornita ieri dal Mef nella risposta letta dal viceministro all’Economia, Luigi Casero, a un question time in commissione Finanze alla Camera che aveva come prima firmataria la deputata Renate Gebhard. La questione è annosa e recentemente si è verificata una diversità di vedute tra la agenzia delle Entrate e Cassazione.
L’Agenzia sostiene da tempo (risoluzione 137/E/2002, 54/ E/2007 e circolare 18/E/2013) che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola deve essere assoggetta- to ad Iva a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola. Nella fattispecie la convinzione dell’agenzia delle Entrate sulla applicazione dell’Iva è così forte che in presenza di una comunione di tre fratelli, a loro volta in comunione di beni con i coniugi (quindi sei soggetti), che hanno ceduto un terreno edificabile coltivato da uno solo di loro, la soluzione fornita è stata quella di assoggettare ad Iva un sesto del terreno ed a imposta di registro i rimanenti cinque sesti (risoluzione 106/E/2008).
Invece la Cassazione pur avendo in passato condiviso questa interpretazione, recentemente con l’ordinanza 11600/16 ha affermato che un terreno divenuto edifica- bile ha assunto il carattere di suolo destinato alla edificazione, così perdendo la qualità di bene strumentale cioè di bene relativo alla impresa, come desumibile dall’ articolo 40 del Tuir.
In verità le posizioni si possono conciliare. Se un terreno inserito in una zona edificabile e quindi suscettibile di utilizzazione edificatoria viene comunque coltivato, esso è relativo all’impresa agricola in quanto fattore della produzione.
Vi sono terreni i nseriti tra quelli edificabili nei piani regolatori che sono effettivamente destinati alla coltivazione agricola per decenni specialmente in questi anni di recessione. La cessione in questo caso è soggetta ad Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, let- tera c) del Dpr 633/72. Invece quando su un terreno è stata avviata l’attività di lottizzazione o addirittura di urbanizzazione da quel momento scatta l’estraneità alla sfera dell’impresa agricola e quindi la relativa cessione è soggetta ad imposta di registro in quanto, come sostiene l’Agenzia nella risposta alla question time, occorre tenere conto dell’inserimento del bene nell’organizzazione dell’attività produttiva ed in questo caso non lo è più.
Il Mef ha risposto poi a un altro question time proposta dal deputato Girolamo Pisano (M5S) in materia di produzione di energia elettrica da fonti eoliche. L’interpellante chiedeva se la produzione di energia elettrica con pale eoliche installate su immobili appar- tenenti alle imprese agricole, potesse essere considerata una attività agricola connessa al pari della produzione di energia da fonti fotovoltaiche. La risposta scontata è stata negativa in quanto l’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 classifica come attività agricole connesse rientranti (parzialmente) nel reddito agrario, la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche.
Quindi il legislatore fiscale non ha considerato come connessi alla agricoltura gli impianti eolici. Ciò ancorché per alcune questioni come la costituzione del diritto di superficie gli impianti eolici abbiano molte affinità con quelli fotovoltaici.