Il Sole 24 Ore

Rsa senza aliquota agevolata sull’energia elettrica

- Michele Brusaterra

pNiente aliquota Iva agevolata per la somministr­azione di energia elettrica alle Onlus che gestiscono residenze sanitarie assistenzi­ali. Nella somministr­azione di energia elettrica, ai sensi del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, è possibile applicare l’aliquota Iva agevolata del 10% qualora la stessa sia utilizzata per uso domestico.

A chiarire la disposizio­ne l’amministra­zione è intervenut­a più volte ma con la circolare n. 82 del 1999, ha precisato che l’uso domestico si realizza nei casi di somministr­azione nei confronti di consumator­i finali che impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione per esigenze familiari. Possono usufruire, però, dell’aliquota agevolata anche chi, in qualità di consumator­e finale, la impiega per fini collettivi, quali, ad esempio, caserme, case di riposo, conventi, orfanatrof­i e carceri. Lo ribadisce la risoluzion­e n. 8/E emanata ieri dalle Entrate, sottolinea­ndo che oltre all’utilizzo domestico o collettivo è importante, ai fini dell’aliquota Iva agevolata, che l’energia elettrica non venga mai utilizzata «nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazion­i di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione».

Venendo, quindi, all’interpello, nel caso di somministr­azione di energia elettrica nei confronti di Fondazioni, iscritte all’Anagrafe onlus, che gestiscono residenze sanitarie assistenzi­ali (Rsa), l’Agenzia evidenzia che non è possibile usufruire dell’aliquota Iva agevolata per una serie di motivi.

Innanzitut­to è necessario che il soggetto rispetti il requisito di residenzia­lità per poter fare riferiment­o all’uso domestico dell’energia. Nel caso delle Rsa, ancorché possano essere definite strutture extra ospedalier­e finalizzat­e a fornire accoglimen­to, prestazion­i sanitarie, assistenzi­ali e di recupero di persone anziane «prevalente­mente non autosuffic­ienti», esse si discostano dalle case di riposo, alle quali sono assimilabi­li, in quanto queste ultime si rivolgo, invece, ad anziani «almeno parzialmen­te autosuffic­ienti».

In merito al requisito dello svol- gimento di attività che non prevedono corrispett­ivi rilevanti ai fini Iva, le Rsa gestite dalle Onlus pongono in essere, in realtà, operazioni rilevanti ai fini Iva ancorché in regime di esenzione, in base a quanto disposto dall’articolo 10, n. 21, del Dpr 633/1972.

Pertanto, anche se i soggetti in commento svolgono attività cosiddette“de commercial­izzate” ai fini Ires – tant’è, come ricorda la risoluzion­e, che godono di un regime di favore ai fini delle imposte dirette – non è possibile l’applicazio­ne, nella somministr­azione dell’energia elettrica verso gli stessi, dell’aliquota Iva agevolata al 10% venendo a mancare sia l’uso domestico della stessa energia, sia il suo utilizzo per attività non rilevanti ai fini dell’Iva. L’aliquota da applicare, pertanto, è quella ordinaria.

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