Rsa senza aliquota agevolata sull’energia elettrica
pNiente aliquota Iva agevolata per la somministrazione di energia elettrica alle Onlus che gestiscono residenze sanitarie assistenziali. Nella somministrazione di energia elettrica, ai sensi del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, è possibile applicare l’aliquota Iva agevolata del 10% qualora la stessa sia utilizzata per uso domestico.
A chiarire la disposizione l’amministrazione è intervenuta più volte ma con la circolare n. 82 del 1999, ha precisato che l’uso domestico si realizza nei casi di somministrazione nei confronti di consumatori finali che impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione per esigenze familiari. Possono usufruire, però, dell’aliquota agevolata anche chi, in qualità di consumatore finale, la impiega per fini collettivi, quali, ad esempio, caserme, case di riposo, conventi, orfanatrofi e carceri. Lo ribadisce la risoluzione n. 8/E emanata ieri dalle Entrate, sottolineando che oltre all’utilizzo domestico o collettivo è importante, ai fini dell’aliquota Iva agevolata, che l’energia elettrica non venga mai utilizzata «nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione».
Venendo, quindi, all’interpello, nel caso di somministrazione di energia elettrica nei confronti di Fondazioni, iscritte all’Anagrafe onlus, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (Rsa), l’Agenzia evidenzia che non è possibile usufruire dell’aliquota Iva agevolata per una serie di motivi.
Innanzitutto è necessario che il soggetto rispetti il requisito di residenzialità per poter fare riferimento all’uso domestico dell’energia. Nel caso delle Rsa, ancorché possano essere definite strutture extra ospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero di persone anziane «prevalentemente non autosufficienti», esse si discostano dalle case di riposo, alle quali sono assimilabili, in quanto queste ultime si rivolgo, invece, ad anziani «almeno parzialmente autosufficienti».
In merito al requisito dello svol- gimento di attività che non prevedono corrispettivi rilevanti ai fini Iva, le Rsa gestite dalle Onlus pongono in essere, in realtà, operazioni rilevanti ai fini Iva ancorché in regime di esenzione, in base a quanto disposto dall’articolo 10, n. 21, del Dpr 633/1972.
Pertanto, anche se i soggetti in commento svolgono attività cosiddette“de commercializzate” ai fini Ires – tant’è, come ricorda la risoluzione, che godono di un regime di favore ai fini delle imposte dirette – non è possibile l’applicazione, nella somministrazione dell’energia elettrica verso gli stessi, dell’aliquota Iva agevolata al 10% venendo a mancare sia l’uso domestico della stessa energia, sia il suo utilizzo per attività non rilevanti ai fini dell’Iva. L’aliquota da applicare, pertanto, è quella ordinaria.