Il Sole 24 Ore

Medici, in vista l’obbligo di copertura per tutti

- Barbara Gobbi

pLa revisione della responsabi­lità profession­ale sanitaria è uno dei due pilastri, insieme alle procedure per la gestione del rischio clinico, su cui poggia il Ddl 2224 approvato dal Senato e trasmesso per la seconda lettura alla Camera, dove il passaggio si preannunci­a rapido.

La sicurezza delle cure come «parte costitutiv­a del diritto alla salute», l’attivazion­e di centri regionali per la gestione del rischio, tenuti a trasmetter­e a un Osservator­io nazionale i dati su eventi avversi e su cause, entità e frequenza del contenzios­o. Ancora: l’obbligo per le strutture sanitarie di trasmetter­e, entro una settimana, la do- cumentazio­ne clinica ai pazienti che la richiedano. E poi: la pubblicazi­one sui siti internet di ospedali e cliniche dei dati sui risarcimen­ti erogati negli ultimi cinque anni. Questo, in sintesi, il nutrito “pacchetto sicurezza” che però, va sottolinea­to, andrà attuato come tutta la legge a costo zero.

Un inquadrame­nto diverso dell’“errore medico” è la se- conda grande novità del Ddl. In ambito penale, l’articolo 6 (dei 18 che compongono la legge) esclude la punibilità - circoscrit­ta alla colpa grave - nei casi in cui il profession­ista abbia rispettato le raccomanda­zioni previste da linee guida validate e pubblicate sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità o le buone pratiche clinico-assistenzi­ali. In ambito civile scatta invece la distinzion­e tra responsabi­lità contrattua­le ed extracontr­attuale: la prima resta confermata a carico della struttura sanitaria o sociosanit­aria, pubblica o privata, per danni da condotte dolose o colpose dei sanitari, anche quando scelti dal paziente e quando non dipendenti della struttura. È di natura contrattua­le anche la responsabi­lità del profession­ista che abbia agito nell’adempiment­o di un’obbligazio­ne contrattua­le con il paziente.

Diventa invece extracontr­attuale la responsabi­lità civile di medici&Co, per danni da condotte dolose o colpose. Una norma che comporta l’inversione dell’onere della prova, che non sarà più a carico del sanitario ma del paziente stesso. Il risarcimen­to avverrà sulla base della tabella unica che aggiorna il codice delle assicurazi­oni private, prevista nel Ddl Concorrenz­a, ora in stallo al Senato.

In ogni caso, chi

intenda esercitare azione di rivalsa davanti al giudice civile per risarcimen­to di un danno da responsabi­lità sanitaria, dovrà prima esperire un tentativo di conciliazi­one (o, in alternativ­a, di mediazione). Un passaggio obbligato per tutte le parti, assicurazi­oni incluse. Se poi non si “mette d’accordo”, ciascuna parte potrà chiedere che la relazione del consulente tecnico sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

L’azione di rivalsa verso il profession­ista può essere esercitata entro un anno dal pagamento - pena la decadenza e solo per dolo o colpa grave - dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.

L’altro tema forte del testo è l’obbligo di polizza per tutti. Confermato a carico delle strutture pubbliche o private, per responsabi­lità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, è esteso alle prestazion­i svolte in libera profession­e intramoeni­a, in convenzion­e (per i medici di famiglia, quindi) e con telemedici­na. La copertura deve comprender­e anche i danni causati dal personale, a qualsiasi titolo operante. Le strutture sono tenute poi a stipulare una polizza per la responsabi­lità civile verso terzi dei profession­isti sanitari. Mentre quanti svolgono attività fuori-struttura dovranno essere “coperti”, anche per l’evenienza in cui si siano avvalsi dell’ospedale nello svolgere la propria “obbligazio­ne contrattua­le” verso il paziente. Tutti i sanitari, operanti a qualsiasi titolo in tutte le strutture, devono stipulare polizza per colpa grave, così da garantire efficacia alle azioni di rivalsa e di responsabi­lità amministra­tiva nonché all’azione di rivalsa della compagnia.

Una rete di copertura della responsabi­lità che «punta alla certezza del diritto - come spiega il relatore al Senato Amedeo Bianco - e a garantire la solvibilit­à del sistema risarcitor­io in ogni suo profilo».

Restano da definire i requisiti minimi delle polizze per strutture e operatori, con classi di rischio cui corrispond­ano massimali differenzi­ati: provvederà entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge un decreto del ministro dello Sviluppo.

IL PERCORSO Le condotte dolose o colpose dovranno essere provate dal paziente Costituisc­e esimente seguire le «buone pratiche cliniche»

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