Mantenimento, ai figli di conviventi niente tutela penale
norma penale, prevista dalla legge sull’affidamento con
per sanzionare l’inosservanza degli obblighi di natura economica, non si applica ai genitori che erano solo conviventi. La Cassazione (sentenza 2666)annulla senza rinvio «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» la condanna inflitta a un genitore parzialmente inadempiente nel versare quanto dovuto alla sua ex compagna per il mantenimento del figlio minore. Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado sia in appello per il reato previsto dall’articolo 3 della legge 54 del 2006.
Neppure la difesa, tra i motivi proposti, aveva messo in dubbio l’applicabilità della legge 54/2006.
La esclude invece la Cassazione. L’articolo 3 prevede che «in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applichi l’articolo 12 sexies, della legge che introduce il divorzio (898/1970), il quale punisce il coniuge che, in caso di scioglimento del matrimonio, non corrisponde l’assegno di mantenimento. Le pene previste sono quelle dettate dall’articolo 570 del Codice penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’articolo 3 va letto nel contesto della legge 54 e in particolare dell’articolo 4 comma 2 il quale prevede che «le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». La norma introduce una distinzione tra le diverse ipotesi: da un punto di vista sintattico le disposizioni della legge sono indicate come da applicare non «in caso di figli di genitori non coniugati» ma «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». Una precisazione rilevante - sottolineano i giudici - perché la disciplina dettata dalla legge 54 regola anche i provvedimenti relativi ai figli che il giudice deve adottare in caso di separazione e i profili processuali sull’esercizio della potestà genitoriale e di affidamento.
Per la Suprema corte dunque, mentre in caso di genitori coniugati si applicano tutte le disposi- zioni della legge, per quanto riguarda i figli dei genitori non sposati il riferimento «ai procedimenti relativi» va inteso come circoscritto a quelli civili e vanno escluse le previsioni che riguardano il diritto penale sostanziale. La soluzione indicata risponde al principio del cosiddetto diritto penale minimo e non lede la posizione dei figli di genitori non sposati, la cui tutela è assicurata dalle azioni civili e dall’articolo 570 del codice penale. La Cassazione si era già espressa sull’articolo 3 (sentenza 36263/11) per chiarire che questo riguarda solo la violazione degli obblighi verso i figli e non verso il coniuge. Ora i giudici della sesta sezione aggiungono un altro tassello.