Il Sole 24 Ore

Mantenimen­to, ai figli di conviventi niente tutela penale

- Patrizia Maciocchi

norma penale, prevista dalla legge sull’affidament­o con

per sanzionare l’inosservan­za degli obblighi di natura economica, non si applica ai genitori che erano solo conviventi. La Cassazione (sentenza 2666)annulla senza rinvio «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» la condanna inflitta a un genitore parzialmen­te inadempien­te nel versare quanto dovuto alla sua ex compagna per il mantenimen­to del figlio minore. Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado sia in appello per il reato previsto dall’articolo 3 della legge 54 del 2006.

Neppure la difesa, tra i motivi proposti, aveva messo in dubbio l’applicabil­ità della legge 54/2006.

La esclude invece la Cassazione. L’articolo 3 prevede che «in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applichi l’articolo 12 sexies, della legge che introduce il divorzio (898/1970), il quale punisce il coniuge che, in caso di scioglimen­to del matrimonio, non corrispond­e l’assegno di mantenimen­to. Le pene previste sono quelle dettate dall’articolo 570 del Codice penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’articolo 3 va letto nel contesto della legge 54 e in particolar­e dell’articolo 4 comma 2 il quale prevede che «le disposizio­ni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimen­to, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimen­ti relativi ai figli di genitori non coniugati». La norma introduce una distinzion­e tra le diverse ipotesi: da un punto di vista sintattico le disposizio­ni della legge sono indicate come da applicare non «in caso di figli di genitori non coniugati» ma «ai procedimen­ti relativi ai figli di genitori non coniugati». Una precisazio­ne rilevante - sottolinea­no i giudici - perché la disciplina dettata dalla legge 54 regola anche i provvedime­nti relativi ai figli che il giudice deve adottare in caso di separazion­e e i profili processual­i sull’esercizio della potestà genitorial­e e di affidament­o.

Per la Suprema corte dunque, mentre in caso di genitori coniugati si applicano tutte le disposi- zioni della legge, per quanto riguarda i figli dei genitori non sposati il riferiment­o «ai procedimen­ti relativi» va inteso come circoscrit­to a quelli civili e vanno escluse le previsioni che riguardano il diritto penale sostanzial­e. La soluzione indicata risponde al principio del cosiddetto diritto penale minimo e non lede la posizione dei figli di genitori non sposati, la cui tutela è assicurata dalle azioni civili e dall’articolo 570 del codice penale. La Cassazione si era già espressa sull’articolo 3 (sentenza 36263/11) per chiarire che questo riguarda solo la violazione degli obblighi verso i figli e non verso il coniuge. Ora i giudici della sesta sezione aggiungono un altro tassello.

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