Il Sole 24 Ore

Retribuzio­ni convenzion­ali +0,9%

Aggiornati gli importi di riferiment­o per il 2017 per i lavoratori impiegati in Paesi extra-Ue non convenzion­ati con l’Italia I valori forfettari devono essere utilizzati tanto ai fini contributi­vi quanto per quelli fiscali

- Roberto Rocchi e Marco Strafile

Con il decreto 22 dicembre 2016 del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017, sono state fissate le retribuzio­ni convenzion­ali per i lavoratori operanti all’estero a valere per il 2017.

Il provvedime­nto fa registrare un incremento generalizz­ato dei valori di riferiment­o che si ferma allo 0,9%, lievemente inferiore rispetto all’aumento dell’1% regi- strato con il decreto dello scorso anno, mentre non si rilevano variazioni della struttura delle tabelle in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratifica­zione delle fasce di retribuzio­ne nazionale.

Il decreto in commento, che riguarda i datori di lavoro i quali impiegano personale fuori dal territorio nazionale, è previsto dalla legge n. 398/1987 volta a tutelare il lavoratori italiani operanti all’estero; circa l’ambito soggettivo di applicazio­ne si ricorda il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 con cui l’Inps ha chiarito come l’evoluzione normativa intervenut­a in materia di lavoro all’estero, abbia esteso le garanzie previste dalla predetta legge n. 398/1987 non solo ai dipendenti cittadini comunitari, ma anche a quelli extracomun­itari soggiornan­ti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.

Il decreto emanato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilisce ai fini contributi­vi dei valori forfettari imponibili, da utilizzare in caso di dipendenti che lavorano in Paesi esteri con cui l’Italia non ha stipulato una convenzion­e di sicurezza sociale o che ne hanno stipulata una “parziale”, che non copre, cioè tutti gli eventi assicurati dalla nostra normativa previdenzi­ale. Dal 2001, ai sensi dell’articolo 51, comma 8 bis, del Tuir, le retribuzio­ni convenzion­ali devono essere utilizzate anche ai fini fiscali per determinar­e il reddito di lavoro subordinat­o prestato all’estero in via continuati­va e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornan­o nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

L’estensione della valenza ai fini tributari delle retribuzio­ni convenzion­ali è alla base di alcuni dubbi interpreta­tivi che in virtù del principio di armonizzaz­ione delle basi imponibili fiscali e previdenzi­ali, il quale informa il reddito di lavoro dipendente, hanno portato una parte di operatori a ritenere tali valori come sempre utilizzabi­li ai fini contributi­vi, indipenden­temente dal fatto che il Paese di assegnazio­ne dei lavoratori fosse legato o meno con l’Italia da un accordo in materia di sicurezza sociale; una tesi a cui il ministero del Lavoro e l’Inps si sono sempre opposti e sulla quale proprio quest’anno la Corte di cassazione ha messo un primo punto fermo confermand­o, con la sentenza n. 17646 del 6 settembre 2016, il punto di vista ministeria­le.

Le retribuzio­ni convenzion­ali sono fissate per livelli di inquadrame­nto con riferiment­o e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppat­i per settori di attività omogenei.

Per alcune categorie di lavoratori a ciascun livello di inquadrame­nto corrispond­e una retribuzio­ne convenzion­ale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati - dei settori industria, autotraspo­rto e spedizione merci - quadri, dirigenti, giornalist­i) la stessa è collegata ad una determinat­a fascia retributiv­a.

In tal caso, prima di individuar­e l’imponibile convenzion­ale, occorre verificare in quale fascia retributiv­a si posiziona il lavoratore in relazione al proprio livello stipendial­e. Sul punto risulta utile segnalare come l’Inps, nelle circolari di commento ai decreti di fissazione delle retribuzio­ni convenzion­ali, rinvii al parere espresso dal ministero del Lavo- ro (circolare Inps circolare 21 marzo 1990, n. 72) secondo cui «… per retribuzio­ne nazionale deve intendersi il trattament­o mensile determinat­o dividendo per 12 il trattament­o da contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensiv­o degli emolumenti riconosciu­ti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero …».

L’articolo 3 del decreto i n commento prevede, infine, la frazionabi­lità giornalier­a degli imponibili forfettari, utilizzand­o il divisore convenzion­ale 26, in caso di assunzioni, risoluzion­i del rapporto di lavoro, trasferime­nti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese.

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