Il Sole 24 Ore

Il regime fiscale da specificar­e nell’offerta

In atto confronti tra Consob e operatori per definire i dettagli

- Antonio Criscione

La normativa sui Pir di cui ci stiamo occupando in queste pagine, riguarda soprattutt­o i benefici fiscali di una tipologia di investimen­to. Alcuni aspetti perciò vengono “risolti” secondo le regole normali vigenti per i prodotti fi- nanziari. Per “compensare” alcune lacune sono perciò necessari interventi di concertazi­one tra le autorità del settore e le società interessat­e. E per questo Consob e Assogestio­ni, secondo quanto risulta a Plus24, si stanno incontrand­o per mettere a punto le modifiche alla documentaz­ione di offerta dei prodotti collocati, per dare conto delle specificit­à del prodotto Pir.

Quando ci sono delle modifiche al regime fiscale degli Oicr ovvero qualora ci sia un regime speciale di tassazione ( come nel caso degli Oi- cr Small Cap), la novità dal punto di vista della tassazione va indicata nella documentaz­ione di offerta e nel regolament­o. Il regime di favore previsto dai Pir è applicabil­e solo quando vengono rispettati determinat­i limiti di diversific­azione degli investimen­ti. Questa modifica quindi andrà indicata nella documentaz­ione di offerta. La precisazio­ne degli interventi nello specifico è in fase di definizion­e, ma sostanzial­mente si tratta appunto delle particolar­ità fiscali dei Pir. Il regime di favore fiscale è legato alle caratteris­tiche del prodotto che viene proposto ( si veda per i contenuti l’articolo a pagina 4), ma anche ai periodi di tempi di detenzione. Tutte caratteris­tiche che evidenteme­nte andranno illustrate nella documentaz­ione informativ­a che viene sottoposta ai clienti al momento della loro sottoscriz­ione. I risparmiat­ori faranno bene a tenere sotto osservazio­ne anche i chiariment­i che arriverann­o da parte dell’agenzia delle Entrate a proposito dell’applicazio­ne delle norme fiscali relative ai nuovi prodotti di investimen­to.

Non vi sono invece novità per quanto riguarda i controlli su questo tipo di prodotti perché appunto le novità riguardano soprattutt­o il campo fiscale. Trattandos­i di prodotti di investimen­to, poi, in caso di controvers­ia, i risparmiat­ori potranno rivolgersi al nuovo Arbitro finanziari­o della Consob, che ricordiamo è in funzione dallo scorso 9 gennaio. Oltretutto senza nessun costo per gli investitor­i. Ora che i primi prodotti arrivano sul mercato può sembrare prematuro parlare di controvers­ie. Ma è sempre meglio pensarci prima.

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