Il regime fiscale da specificare nell’offerta
In atto confronti tra Consob e operatori per definire i dettagli
La normativa sui Pir di cui ci stiamo occupando in queste pagine, riguarda soprattutto i benefici fiscali di una tipologia di investimento. Alcuni aspetti perciò vengono “risolti” secondo le regole normali vigenti per i prodotti fi- nanziari. Per “compensare” alcune lacune sono perciò necessari interventi di concertazione tra le autorità del settore e le società interessate. E per questo Consob e Assogestioni, secondo quanto risulta a Plus24, si stanno incontrando per mettere a punto le modifiche alla documentazione di offerta dei prodotti collocati, per dare conto delle specificità del prodotto Pir.
Quando ci sono delle modifiche al regime fiscale degli Oicr ovvero qualora ci sia un regime speciale di tassazione ( come nel caso degli Oi- cr Small Cap), la novità dal punto di vista della tassazione va indicata nella documentazione di offerta e nel regolamento. Il regime di favore previsto dai Pir è applicabile solo quando vengono rispettati determinati limiti di diversificazione degli investimenti. Questa modifica quindi andrà indicata nella documentazione di offerta. La precisazione degli interventi nello specifico è in fase di definizione, ma sostanzialmente si tratta appunto delle particolarità fiscali dei Pir. Il regime di favore fiscale è legato alle caratteristiche del prodotto che viene proposto ( si veda per i contenuti l’articolo a pagina 4), ma anche ai periodi di tempi di detenzione. Tutte caratteristiche che evidentemente andranno illustrate nella documentazione informativa che viene sottoposta ai clienti al momento della loro sottoscrizione. I risparmiatori faranno bene a tenere sotto osservazione anche i chiarimenti che arriveranno da parte dell’agenzia delle Entrate a proposito dell’applicazione delle norme fiscali relative ai nuovi prodotti di investimento.
Non vi sono invece novità per quanto riguarda i controlli su questo tipo di prodotti perché appunto le novità riguardano soprattutto il campo fiscale. Trattandosi di prodotti di investimento, poi, in caso di controversia, i risparmiatori potranno rivolgersi al nuovo Arbitro finanziario della Consob, che ricordiamo è in funzione dallo scorso 9 gennaio. Oltretutto senza nessun costo per gli investitori. Ora che i primi prodotti arrivano sul mercato può sembrare prematuro parlare di controversie. Ma è sempre meglio pensarci prima.