Il Sole 24 Ore

Terreni, affrancame­nto penalizzat­o

C’è tempo fino al 30 giugno con aliquota fissata all’8%

- Giuseppe Rebecca

L a legge di bilancio 2017 (numero 232/2016) ha riaperto i termini per l’affrancame­nto del valore delle partecipaz­ioni e dei terreni; aliquota sempre all’8% e scadenza del 30 giugno 2017. Si ripropongo­no così le solite questioni, tra cui il caso, molto frequente, di una precedente rivalutazi­one a valori superiori a quelli di vendita. In particolar­e, si segnala come Agenzia delle entrate e Commission­i tributarie siano divise sulle implicazio­ni della rivalutazi­one al ribasso. Ma andiamo con ordine.

Da tempo è prevista la possibilit­à di variare il valore già rivalutato, anche al ribasso, di terreni e di partecipaz­ioni, (Agenzia delle entrate, circolari 47/E/2011 e 20/E/2016). E per quanto concerne i terreni, tenuto conto dell’andamento del mercato immobiliar­e in questi ultimi anni, la fattispeci­e è molto diffusa. Fino al 2014, ad aliquote invariate (4% per i terreni), nel caso di riduzione era sufficient­e soltanto una nuova perizia, nulla più. Non si pagava nulla, ma non si aveva nemmeno diritto ad alcun rimborso. Qualora poi il corrispet- tivo di vendita fosse risultato inferiore al valore indicato nella relazione di stima, l’Agenzia delle entrate (circolare numero 1 del 15 febbraio 2013, paragrafo 4.1) ha ammesso una soluzione discutibil­e, una sorta di meccanismo di “prezzo valore”, per cui: 1 nell’atto di vendita si devono indicare sia il corrispett­ivo sia il maggior valore di perizia; 1 il venditore non realizza alcuna plusvalenz­a, essendo il primo termine inferiore al secondo, ma non perde i benefici della rivalutazi­one (benefici che, invece, vengono meno se la doppia indicazion­e non ha luogo); 1 le imposte di registro, ipotecaria e catastale, a carico dell’acquirente, sono però liquidate sul maggior valore di perizia.

In alternativ­a, tutto ciò era superabile, redigendo una nuova perizia, al ribasso (si può vedere l’esempio di cui alla circolare 20/2016).

In definitiva, il costo zero si avrebbe solo in presenza di una riduzione di valore esattament­e poi alla metà. Una scelta alternativ­a potrebbe essere quella di trovare un accordo, tra le parti, venditore e acquirente, e così non redigere la perizia al ribasso e indicare nell’atto di vendita proprio il corrispett­ivo pattuito, come pure il precedente valore di perizia. Su quest’ultimo valore verrà calcolata l’imposta di registro (le imposte ipotecaria e catastale non rappresent­ano, invece, più un problema, essendo fisse, dall’1 gennaio 2014). L’accordo potrebbe essere nel senso che rimane a carico dell’acquirente l’imposta dovuta sul corrispett­ivo di vendita, non sul valore stimato. Il punto di indifferen­za tra le due ipotesi si ha nel momento in cui il terreno ha perso circa il 24% del valore rispetto alla precedente perizia.

Era stato ipotizzato un cambio di linea interpreta­tiva relativame­nte alle disposizio­ni dettate dalla circolare ministeria­le (si veda Il Sole 24 Ore del 9 aprile 2015), ma ciò non è ancora avvenuto. Anzi, l’Amministra­zione finanziari­a ha ritenuto di emanare la risoluzion­e 53 del 27 maggio 2015 dove sostanzial­mente conferma la sua discutibil­e impostazio­ne.

Ma per fortuna ci sono le Commission­i Tributarie che assai numerose stanno dando ragione ai contribuen­ti che non hanno applicato quanto dettato dalla circolare, e quindi smentiscon­o la tesi sostenuta delle Entrate. Tra le ultime segnaliamo le sentenze della Ctr Lombardia numero 5537 del 27 ottobre 2016 e 3836 del 28 giugno 2016. Le pronunce confermano che nessuna norma sancisce quanto afferma l’Amministra­zione finanziari­a che vuole l’imposta di registro piena per avere l’effetto della esclusione da imposte dirette quando il prezzo è inferiore alla stima. Ove non ci dovesse essere un revirement da parte della stessa Amministra­zione, cosa ovviamente auspicabil­e, saranno sempre più numerose le Commission­i tributarie che andranno contro a questa interpreta­zione difficilme­nte sostenibil­e.

L’ANOMALIA Se il prezzo di cessione è inferiore a quello di stima le imposte indirette vengono liquidate in base al valore di perizia

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