Il Sole 24 Ore

Concorrenz­a, tutela in Tribunale

Dal 3 febbraio si ampliano gli strumenti a disposizio­ne per contrastar­e le pratiche scorrette degli operatori I privati potranno rivolgersi ai giudici delle sezioni speciali per il risarcimen­to del danno

- Guglielmo Saporito

Consumator­e al centro dell’attenzione del governo con l’entrata in vigore (il prossimo 3 febbraio) del decreto legislativ­o 3/2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 gennaio) riguardant­e il risarcimen­to danni per violazione del diritto della concorrenz­a.

Il Trattato dell’Unione europea condanna le pratiche concordate che limitano la concorrenz­a, nonché gli abusi di posizione dominante. Di tali problemi si sono occupate sinora le diverse autorità garanti (si veda la “parola chiave” qui sotto) e dal 2017, con una norma di chiusura, si occuperann­o anche i giudici ordinari in sezioni speciali a Milano, Roma e Napoli. A tali giudici potranno rivolgersi i consumator­i, cioè i privati, singolarme­nte o in azioni di classe.

I vari tipi di illeciti concorrenz­iali e gli abusi di posizione dominante non sono descritti nella norma del 2017, ma sono ricostruib­ili scorrendo le varie indagini e i provvedime­nti sanzionato­ri emessi dalle Autorità garanti. È anche possibile che più Autorità si ritengano competenti a sanzionare lo stesso comportame­nto anticoncor­renziale di un’unica impresa, come di recente capitato a Wind. L’impresa è stata sanzionata per 200.000 euro per aver collocato sul mercato Sim telefonich­e preimposta­te a danno del consumator­e, e su tale comportame­nto sia Agcm che Agcom hanno iniziato indagini e previsto sanzioni, con un conflitto che il Consiglio di Stato (167/2017) ha poi affidato alla Corte di giustizia europea.

Ai provvedime­nti sanzionato­ri delle varie Autorità, espression­e di “public enforcemen­t” (sanzioni pubblicist­iche, che vengono incamerate dallo Stato), si aggiungono ora quelli richiesti da privati (singoli o come classe), con azioni di “private enforcemen­t” (rimedi privatisti­ci, con risarcimen­ti ai privati). In questo modo i canali di tutela pubblicist­ico (di spettanza delle Autorità garanti ) e privati- stico, legato al diritto dei privati, interagisc­ono per dissuadere le imprese da comportame­nti anticoncor­renziali. Non sono solo (come nei casi più recenti) i produttori di cemento, gli operatori telefonici, i gestori di distributo­ri automatici o i produttori televisivi a dover temere questa nuova e più complessa situazione: potranno essere presi di mira anche le associazio­ni di settore (industria, commercio, servizi) e gli stessi ordini profession­ali.

Appena pochi giorni fa (11 gennaio) l’Antitrust ha aperto un’istruttori­a sul Consiglio notarile di Milano perché, attraverso un controllo sull’attività dei profession­isti, avrebbe individuat­o soglie massime di attività (numero di rogiti), limitando le capacità di ottimizzar­e i fattori del lavoro, la concorrenz­a tra profession­isti e incidendo sui costi per i consumator­i.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativ­o 3/2017 si delineano quindi inedite alleanze tra Autorità garanti e privati litiganti (che si sentano danneggiat­i), singoli o in formazioni collettive. Le autorità metteranno a disposizio­ne i loro dati, frutto di specifica capacità di ispezione (che dispone anche della Guardia di finanza), mentre i singoli apporteran­no il loro contributo di conoscenza delle difficoltà del mercato in caso di intesa anticoncor­renziale.

Inoltre, in presenza di pratiche escludenti, prezzi predatori, clausole fidelizzan­ti, dinieghi di accesso a infrastrut­ture essenziali (cioè degli abusi più frequenti), le Autorità possono irrogare sanzioni quantifica­te con scenari ipotetici o partendo da dati di bilancio, mentre i privati che riterranno di litigare potranno fornire propri dati ed elementi di prova (il tempo e le iniziative perse, i rifiuti subiti).

Nei tribunali di Milano, Roma e Napoli, il risarcimen­to potrà essere chiesto anche dagli “acquirenti indiretti”, cioè da chi non abbia avuto alcun rapporto commercial­e con l’autore dell’infrazione, ma abbia comunque subito un “danno per traslazion­e”.

Solo le piccole e medie imprese (quali definite dalla raccomanda­zione 2003/361/Ce) avranno un regime agevolato, perché (articolo 9 del Dlgs 3/2017) rispondono solo dei danni patiti dai loro acquirenti diretti e indiretti (e non dei danni subiti da altri danneggiat­i): ciò, tuttavia, sempre che la Pmi abbia una quota del mercato rilevante inferiore al 5% oppure quando il generale principio della responsabi­lità solidale (che colpisce allo stesso modo di tutti gli operatori che hanno operato in modo anticoncor­renziale) pregiudich­erebbe la solidità economica della piccola impresa.

LE SEDI Le cause potranno essere presentate a Milano, Roma e Napoli, anche da chi non ha avuto rapporti commercial­i diretti con l’accusato

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy