Concorrenza, tutela in Tribunale
Dal 3 febbraio si ampliano gli strumenti a disposizione per contrastare le pratiche scorrette degli operatori I privati potranno rivolgersi ai giudici delle sezioni speciali per il risarcimento del danno
Consumatore al centro dell’attenzione del governo con l’entrata in vigore (il prossimo 3 febbraio) del decreto legislativo 3/2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 gennaio) riguardante il risarcimento danni per violazione del diritto della concorrenza.
Il Trattato dell’Unione europea condanna le pratiche concordate che limitano la concorrenza, nonché gli abusi di posizione dominante. Di tali problemi si sono occupate sinora le diverse autorità garanti (si veda la “parola chiave” qui sotto) e dal 2017, con una norma di chiusura, si occuperanno anche i giudici ordinari in sezioni speciali a Milano, Roma e Napoli. A tali giudici potranno rivolgersi i consumatori, cioè i privati, singolarmente o in azioni di classe.
I vari tipi di illeciti concorrenziali e gli abusi di posizione dominante non sono descritti nella norma del 2017, ma sono ricostruibili scorrendo le varie indagini e i provvedimenti sanzionatori emessi dalle Autorità garanti. È anche possibile che più Autorità si ritengano competenti a sanzionare lo stesso comportamento anticoncorrenziale di un’unica impresa, come di recente capitato a Wind. L’impresa è stata sanzionata per 200.000 euro per aver collocato sul mercato Sim telefoniche preimpostate a danno del consumatore, e su tale comportamento sia Agcm che Agcom hanno iniziato indagini e previsto sanzioni, con un conflitto che il Consiglio di Stato (167/2017) ha poi affidato alla Corte di giustizia europea.
Ai provvedimenti sanzionatori delle varie Autorità, espressione di “public enforcement” (sanzioni pubblicistiche, che vengono incamerate dallo Stato), si aggiungono ora quelli richiesti da privati (singoli o come classe), con azioni di “private enforcement” (rimedi privatistici, con risarcimenti ai privati). In questo modo i canali di tutela pubblicistico (di spettanza delle Autorità garanti ) e privati- stico, legato al diritto dei privati, interagiscono per dissuadere le imprese da comportamenti anticoncorrenziali. Non sono solo (come nei casi più recenti) i produttori di cemento, gli operatori telefonici, i gestori di distributori automatici o i produttori televisivi a dover temere questa nuova e più complessa situazione: potranno essere presi di mira anche le associazioni di settore (industria, commercio, servizi) e gli stessi ordini professionali.
Appena pochi giorni fa (11 gennaio) l’Antitrust ha aperto un’istruttoria sul Consiglio notarile di Milano perché, attraverso un controllo sull’attività dei professionisti, avrebbe individuato soglie massime di attività (numero di rogiti), limitando le capacità di ottimizzare i fattori del lavoro, la concorrenza tra professionisti e incidendo sui costi per i consumatori.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 3/2017 si delineano quindi inedite alleanze tra Autorità garanti e privati litiganti (che si sentano danneggiati), singoli o in formazioni collettive. Le autorità metteranno a disposizione i loro dati, frutto di specifica capacità di ispezione (che dispone anche della Guardia di finanza), mentre i singoli apporteranno il loro contributo di conoscenza delle difficoltà del mercato in caso di intesa anticoncorrenziale.
Inoltre, in presenza di pratiche escludenti, prezzi predatori, clausole fidelizzanti, dinieghi di accesso a infrastrutture essenziali (cioè degli abusi più frequenti), le Autorità possono irrogare sanzioni quantificate con scenari ipotetici o partendo da dati di bilancio, mentre i privati che riterranno di litigare potranno fornire propri dati ed elementi di prova (il tempo e le iniziative perse, i rifiuti subiti).
Nei tribunali di Milano, Roma e Napoli, il risarcimento potrà essere chiesto anche dagli “acquirenti indiretti”, cioè da chi non abbia avuto alcun rapporto commerciale con l’autore dell’infrazione, ma abbia comunque subito un “danno per traslazione”.
Solo le piccole e medie imprese (quali definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce) avranno un regime agevolato, perché (articolo 9 del Dlgs 3/2017) rispondono solo dei danni patiti dai loro acquirenti diretti e indiretti (e non dei danni subiti da altri danneggiati): ciò, tuttavia, sempre che la Pmi abbia una quota del mercato rilevante inferiore al 5% oppure quando il generale principio della responsabilità solidale (che colpisce allo stesso modo di tutti gli operatori che hanno operato in modo anticoncorrenziale) pregiudicherebbe la solidità economica della piccola impresa.
LE SEDI Le cause potranno essere presentate a Milano, Roma e Napoli, anche da chi non ha avuto rapporti commerciali diretti con l’accusato