Il Sole 24 Ore

Il nodo garanzia e le alternativ­e

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pQuando sarà emanato il decreto previsto dall’articolo 50bis, comma 6, del decreto legge 331/93, che stabilirà quando e come prestare la garanzia per l’estrazione di beni di provenienz­a extra Ue, introdotti in deposito Iva a seguito d’immissione in libera pratica, sarà chiaro se ciò comporta un aggravio della procedura (si veda l’articolo pubblicato in alto).

Oggi è già previsto il rilascio di una garanzia per l’imposta non riscossa all’importazio­ne, insieme all’espletamen­to delle formalità per lo svincolo. Fra queste, c’è l’obbligo di comunicare al gestore del deposito (anche per la corretta tenuta della sua contabilit­à) i dati sulla liquidazio­ne dell’Iva e, quindi, la documentaz­ione dell’avvenuta registrazi­one dell’autofattur­a o della fattura di vendita quando l’estrazione è seguita dall’esportazio­ne o dalla cessione intracomun­itaria dei beni estratti dal deposito (nota Dogane 113881/2011). Inoltre, occorre una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio che attesti la conformità all’originale e l’effettiva registrazi­one dell’autofattur­a o della fattura (in caso di esportazio­ne o di cessione intracomun­itaria) nei libri contabili.

Occorre capire se, con il nuovo intervento legislativ­o, questi adempiment­i aumenteran­no. Se così fosse, potrebbe crescere l’nteresse per altri istituti che consentono di ridurre gli oneri.

In alternativ­a al deposito Iva è possibile, in base all’articolo 67, commi 2-bis e 2-ter, del Dpr 633/72, immettere in libera prati- ca beni provenient­i da fuori Ue sospendend­o il pagamento dell’Iva, quando i beni formano oggetto di un trasferime­nto in un altro Stato membro per una cessione intracomun­itaria, anche dopo l’esecuzione di manipolazi­oni autorizzat­e dalla dogana (fra l’altro per garantire o migliorare la conservazi­one o la presentazi­one delle merci). In questi casi, secondo la nota 3540/2014 delle Dogane, non è previsto il rilascio di alcuna garanzia al momento dell’immissione in libera pratica (si tratta di una posizione che andrebbe confermata) risultando questo sistema più convenient­e anche rispetto alle attuali regole per le analoghe operazioni in deposito Iva. Ma questa procedura si può attuare solo se il trasferime­nto dei beni in un altro Stato Ue consegue a una cessione intracomun­itaria e non, ad esempio, per un trasferime­nto a se stessi (per esigenze dell’impresa). Inoltre, la cessione deve essere eseguita nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Paese comunitari­o e non, ad esempio, di una “posizione Iva”.

Dato che la norma comunitari­a (articolo 143, direttiva 2006/112) appare meno restrittiv­a – chiede solo che la merce immessa in libera pratica in uno Stato sia trasferita a un altro Stato Ue – vi sarebbe spazio per un intervento correttivo, assai gradito in vista del possibile appesantim­ento di procedure alternativ­e e utile a non perdere competitiv­ità rispetto ad altri Paesi.

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