Promossa la cessione totale di quote
L’operazione non va riqualificata come vendita d’azienda e tassata con aliquota proporzionale
pLa cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualificata come cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro. Lo ha stabilito, con una dettagliata e argomentata pronuncia, la Ctr Sardegna, sezione di Sassari, con la sentenza 386/8/2016 (presidente Manca, relatore Fenu).
La vicenda riguardava una cessione totalitaria di quote societarie che l’ufficio aveva riqualificato, in base all’articolo 20 del Dpr 131/1986, come cessione d’azienda, ricorndando anche la natura antielusiva di questa norma.
La commissione tributaria regionale rileva i nnanzitutto che la cessione d’azienda è istituto distinto rispetto alla cessione di quote (anche totalitaria), con effetti giuridici, contabili, gestionali e fiscali diversi. Così che la scelta di una figura negoziale rispetto all’altra non può configurare alcun intento elusivo. Pertanto, l'ufficio non può in alcun modo tassare con l’imposta di registro proporzionale la cessione di quote sociali, anche se totalitaria.
In sostanza, la commissione regionale riconosce l’esistenza del legittimo risparmio d’imposta oggi espressamente disciplinato dall’articolo 10-bis della legge 212/2000 (la norma sull’abuso del diritto), principio che deve valere anche per l’imposta di registro.
In secondo luogo, la Ctr Sardegna delimita puntualmente il potere di riqualificazione dell’ufficio ai fini dell’imposta di registro. Si afferma, infatti, che questo potere attiene agli effetti giuridici degli atti posti alla registrazione e non alla natura economica sottostante degli stessi atti.
La norma (articolo 20 del Dpr 131/1986), peraltro, è chiara: stabilisce che «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione». Si tratta di una previsione che ha una sua precisa storia, che nasce, addirittura, con l’articolo 7 della legge 585/1862, norma che è stata sostanzialmente riconfermata con l’articolo 8 del regio decreto 3269/1923.
Queste disposizioni non specificavano se l’interpretazione degli atti dovesse avvenire sulla base degli effetti giuridici ovvero su quelli economici. Fautori della “teoria economica” furono alcuni illustri studiosi della Scuola di Pavia, che si ricollegavano, peraltro, alla prima norma antielusiva tedesca (1919). La dottrina maggioritaria riteneva, invece, che dovessero essere presi in considerazione i soli effetti giuridici dell’atto.
La validità della tesi “giuridica” venne confermata dal legislatore negli anni 70, attraverso la formulazione dell’articolo 19 del Dpr 634/ 1972, successivamente riprodotto nel testo dell’attuale articolo 20 del Dpr 131/ 1986, nel quale si fa chiaramente riferimento agli «effetti giuridici» nell’interpretazione degli atti sottoposti a registrazione.
In sostanza, la norma delimita ciò che l’ufficio può fare al mo- 7 L’abuso del diritto è un principio indeterminato. Si sa dove inizia, ma non dove finisce. L’abuso del diritto, quindi, può essere individuato solamente per esclusione. In pratica, si ha abuso del diritto in ambito tributario quando il vantaggio conseguito è indebito e non è riconducibile all’evasione. In sostanza, con l’abuso del diritto vengono poste in essere una o più operazioni perfettamente legittime sul piano giuridico dalle quali si ritrae un vantaggio fiscale illegittimo. mento della registrazione: può certamente individuare e tenere in considerazione, ai fini della liquidazione dell’imposta, la «intrinseca natura» dell’atto, anche facendo riferimento ad atti «collegati», e non fermarsi alla forma apparente del negozio.
Il potere di riqualificazione, però, non è illimitato: l’ufficio può ricostruire la natura giuridica dell’atto, ma non può dare rilievo alle vicende economiche sottese allo stesso o ad elementi extra testuali non desumibili dall’atto. Questo anche in considerazione del fatto che l’imposta di registro è un’imposta d’atto, che colpisce, appunto, l’atto e non il trasferimento.
I LIMITI ALLA VERIFICA È possibile indagare l’«intrinseca natura» dell’atto e di eventuali atti «collegati» ma non elementi extratestuali o vicende economiche