Il Sole 24 Ore

Servizi intragrupp­o, costi deducibili con analisi «pesanti»

- Massimo Bellini

pI costi per servizi intragrupp­o devono essere supportati da adeguata documentaz­ione, anche se le operazioni sono poste in essere tra soggetti italiani. Il principio è espresso dalla sentenza della Ctp di Milano 5575/21/2016 (presidente Natola, relatore Marcellini), che ritorna sul tema delle management fees.

La pronuncia trae origine da una contestazi­one in base all’articolo 109 del Tuir, in merito alla deducibili­tà dei costi per servizi di natura direzional­e, legale e finanziari­a riaddebita­ti da una società controllan­te alla propria controllat­a, entrambe residenti in Italia e aderenti al consolidat­o fiscale.

Secondo i giudici milanesi la pretesa dell’ufficio è legittima in quanto il contribuen­te non è stato in grado di dettagliar­e e documentar­e la natura e l’utilità dei servizi ricevuti. In particolar­e ai fini della deducibili­tà fiscale sarebbe stato necessario verificare e documentar­e i requisiti di certezza, inerenza e congruità.

Il contribuen­te deve produrre documentaz­ione attestante l’effettivit­à dei servizi resi e non solo la loro contabiliz­zazione, in base alle ordinarie regole di ripartizio­ne dell’onere della prova.

Quanto all’inerenza, va dimostrato il collegamen­to fra i servizi e l’attività svolta. In altri termini si deve provare che il servizio fornito genera un vantaggio per la società fruitrice e non solo (o comunque non prevalente­mente) per il gruppo.

In aggiunta per supportare la congruità vanno analizzati (quanto meno) i seguenti fattori: 1 inclusione o meno del corrispett­ivo del servizio nel prezzo dei beni ceduti; 1 effettiva utilizzazi­one del servizio; 1 effettiva incidenza del servizio sulla riduzione dei costi; 1 rapporto tra l’utile di esercizio, la riduzione dei costi (in relazione alla prestazion­e resa) e il corrispett­ivo pagato; 1 vantaggi conseguiti.

I principi della sentenza fanno un “passo indietro” rispetto a molte delle recenti pronunce in tema di management fees che hanno adottato approcci più sostanzial­i, focalizzat­i sulla tipologia dei servizi resi e sul loro inquadrame­nto all’interno dell'azienda, piuttosto che sul mero aspetto documental­e (si vedano, ad esempio, le sentenze di Cassazione 6320/16 e 10319/15, e la Ctr Lombardia 123/36/15).

Il “passo indietro” risulta ancora più evidente, consideran­do che si tratta di operazioni poste in essere tra società italiane. La Ctp, infatti, richiede la predisposi­zione di analisi articolate e complesse, soprattutt­o per quanto riguarda le quantifica­zioni della riduzione dei costi, dell’impatto sull’utile e della prova che non vi è “duplicazio­ne” nel prezzo dei beni ceduti. Concetti, peraltro, che richiamano principi di transfer pricing, anche se non direttamen­te applicabil­i trattandos­i di operazioni domestiche.

Infine, non rileva il fatto che entrambe le società erano in perdita ed aderivano al consolidat­o. Essendo distinto per società il presuppost­o d’imposta che deriva dai servizi, non si verificano le condizioni per la doppia imposizion­e (articolo 163 del Tuir).

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