Applicazione entro i limiti delle direttive Ue
No a interpretazioni più severe
pQualunque applicazione della normativa dovrà rispettare il divieto di cosiddetto gold plating contenuto all’articolo 1 della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, ossia il divieto di introdurre o di mantenere livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle direttive comunitarie in materia.
Una ferma linea guida di cui le pubbliche amministrazioni devono tener conto nell’applicazione dell’articolo 20 del nuovo Codice alla luce di tutti i pareri sinora espressi in merito.
Le amministrazioni non potranno cioè imporre lo svolgimento di procedure di gara in modo acritico, a titolo esemplificativo, riscontrando semplicemente che l’impegno a realizzare infrastrutture pubbliche a spese dell’operatore acceda ad una convenzione urbanistica per l’attuazione di interventi privati, seppur connessi o comportanti variante urbanistica.
Sull’articolo 20 del nuovo Codice appalti, anche il Consiglio di Stato aveva evidenziato diversi punti critici (poi richiamati nel parere dell’Anac).
Nel parere sullo schema del Dlgs (n. 855/2016), il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato, in merito alla sottrazione dell’ipotesi di opera pubblica realizzata a cura e spese di un privato dall’ambito di applicazione del Codice stesso, aveva sottolineato come il legislatore avrebbe «quanto meno» dovuto salvaguardare l’applicazione delle disposizioni sui requisiti morali e di qualificazione richiesti per realizzare un’opera pubblica.
Oltre a tale indicazione, il Consiglio di Stato aveva rilevato che fattispecie di tal fatta (assunzione di opere pubbliche a cura e spese dei privati) non necessariamente sono connotate da liberalità o gratuità, essendovi ipotesi in cui l’accollo dell’opera pubblica costituisce la controprestazione del privato «a fronte dello scomputo di oneri economici di urbanizzazione e costruzione di opere private».
Il parere concludeva dunque nel ritenere che la norma fosse eccessivamente generica e che richiedesse maggior specificità quanto a finalità e modalità attuative.
In esito a tale parere, la norma è stata integrata con il richiamo alle disposizioni del Codice sui requisiti morali, ma non ha subito ulteriori specificazioni, se non quelle di carattere interpretativo da ultimo dettate con il parere di Anac.
Ebbene, a ben vedere, il testuale contenuto del parere del Consiglio di Stato, nell’affermare che l’assunzione di opere pubbliche a cura e spese dei privati non sia necessariamente connotata da liberalità, ha fatto riferimento a una ipotesi rispetto alla quale effettivamente non v’è dubbio circa la sussistenza di una controprestazione e dunque circa la necessità di affidamento dei lavori secondo procedure ad evidenza pubblica.
La norma in discussione, tuttavia, pare, pur in modo effettivamente non dettagliato, diretta a regolare fattispecie diverse, in cui gli accordi tra amministrazione e privato non prevedano lo scomputo del valore delle opere pubbliche dagli oneri di urbanizzazione dovuti per le costruzioni private.
In tale ottica, l’interpretazione da ultimo assunta da Anac fissa limiti più restrittivi di quelli dettati dal parere del nostro organo di consulenza giuridico-amministrativa.