Il Sole 24 Ore

LA DISDETTA DELLA POLIZZA VA APPROVATA DAI CONDOMINI

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Il nostro amministra­tore condominia­le ha disdetto l’assicurazi­one “globale rischi” senza avvisarci, e senza la delibera dell’assemblea che lo autorizzav­a ad agire in tal senso: è corretto il suo operato? Possiamo chiedere al giudice la sua revoca? Ma soprattutt­o, il giudice ci darà ragione?

E.M. – BOLGARE

L’assicurazi­one globale fabbricati è stipulata con l’obiettivo di tutelare il condominio dalle responsabi­lità civili e di coprire i danni causati dall’edificio e sull’edificio, ovvero quei danni che possono verificars­i all’interno del condominio, sia quelli che il fabbricato può arrecare ad altre strutture. La polizza globale fabbricati, quindi, garantisce su tutte le parti dell’edificio, comprese quelle private. Questo vuol dire che solitament­e e, comunque, preferibil­mente copre: 1) i danni che potrebbero cagionare le parti comuni a terzi e agli stessi condomini; 2) i danni causati da proprietà esclusive dei condomini, quali le rotture dei tubi dell’abitazione privata. La stipula della polizza globale fabbricati deve essere deliberata dall’assemblea, con la maggioranz­a prevista dall’articolo 1136, comma secondo, Codice civile, ovvero con la metà della maggioranz­a degli intervenut­i, che devono rappresent­are almeno la metà del valore dell’edificio. Al riguardo, si ricordi che la Suprema Corte con la sentenza 8233/2007 ha statuito che “l’articolo 1130 Codice civile nell’attribuire all’amministra­tore l’esecuzione degli atti conservati­vi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso riferirsi ai soli atti materiali (riparazion­i di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportame­nti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguard­ia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazi­one, perché questo non ha gli scopi conservati­vi ai quali si riferisce la norma dell’articolo 1130 del Codice civile, ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietar­i dell’edificio danneggiat­o”. Di conseguenz­a, l’assunto logico che ne deriva è che per disdire la relativa polizza occorre una deliberazi­one as- sembleare che voti con lo stesso quorum necessario per la sua stipula. Inoltre, si precisa che, gli eventuali danni che dovessero accadere nel periodo in cui il condominio è sprovvisto di polizza dovranno essere risarciti personalme­nte dai condomini (i quali, a loro volta, qualora ve ne fossero i presuppost­i, potranno agire in rivalsa nei confronti dell’amministra­tore che ha disdetto arbitraria­mente la polizza assicurati­va). Da quanto appena ricordato, emerge che l’amministra­tore di condominio non poteva, senza una preventiva e valida delibera, disdire la polizza globale fabbricati. Si ricordi, inoltre, che il rapporto tra amministra­tore di condominio e i proprietar­i viene ricompreso nell’ambito del contratto di mandato. Questo comporta che l’amministra­tore è ( un) subordinat­o, cioè agisce su incarico dei proprietar­i e deve comportars­i secondo regole ben precise. Pertanto, da quanto appena esposto, ricordando che il novellato articolo 1129, comma 11, Codice civile prevede che “la revoca dell’amministra­tore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea”, e precisando che non è dato sapere la motivazion­e secondo la quale (nel caso di specie) l’amministra­tore ha disdetto la polizza, a parer di chi scrive è possibile chiedere la revoca giudiziale dell’amministra­tore di condominio ma, l’accoglimen­to della relativa domanda dipenderà da una serie di fattori giuridico/processual­i che solo il giudice potrà valutare al termine dell’intera attività processual­e espletata.

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