Il Sole 24 Ore

I DATI DEGLI INQUILINI NEL REGISTRO DI ANAGRAFE

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In un condominio di 15 unità immobiliar­i, per il proprietar­io che concede in locazione un appartamen­to è sufficient­e comunicare all’amministra­tore i dati anagrafici dei conduttori completi di recapiti telefonici e data di inizio contratto/occupazion­e dell’immobile, oppure occorre fornire il contratto di locazione?

R.P. – TORINO

Nel registro di anagrafe devono essere riportate le generalità dei conduttori, comprensiv­e di codice fiscale, residenza o domicilio (articolo 1130, n. 6, del Codice civile). Ogni variazione dei dati – continua la stessa norma – dev’essere comunicata all’amministra­tore in forma scritta entro 60 giorni. È evidente, quindi, che non occorre inviare all’amministra­tore la copia di ogni contratto di locazione, ma bisogna solo fornirgli, in forma scritta, i dati da inserire nel registro di anagrafe.

l’importazio­ne temporanea con utilizzo del “carnet Ata” (Admission Temporaire – Temporary Admission), si svolge tramite un documento doganale internazio­nale, istituito dalla Convenzion­e di Bruxelles del 6 dicembre 1961 (ratificata in Italia con il Dpr n. 2070/ 1963), successiva­mente sostituita dalla Convenzion­e di Istanbul del 26 giugno 1990 ( ratificata in Italia con la legge n. 479/ 1995). L’utilizzo di questo documento doganale è valido per l’importazio­ne ( o esportazio­ne) temporanea di merci da o verso Paesi non facenti parte dell’Unione europea e aderenti alla convenzion­e Ata, la cui lista è consultabi­le all’indirizzo http:// www. unioncamer­e. net/ commercioE­stero/ ata/ paesi. htm. Nel caso di merci entranti, attraverso il “carnet Ata” si evitano di pagare i dazi e l’Iva in dogana, purché le merci stesse siano riesportat­e entro i termini indicati nel documento, che non possono in ogni caso eccedere quello di validità del carnet stesso ( pari a 12 mesi).

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