Il Sole 24 Ore

Legge elettorale, la Consulta boccia il ballottagg­io ma salva il «premio»

«Sentenza applicabil­e subito» - È già scontro sulla data del voto

- Donatella Stasio ROMA

Via il ballottagg­io e via la possibilit­à per i capolista bloccati pluricandi­dati di scegliersi il collegio di elezione: si farà a sorteggio. La Cor- te costituzio­nale consegna al Parlamento una legge elettorale della Camera tendenzial­mente proporzion­ale, con premio di maggioran- za solo alla lista che superi il 40%. La sentenza di ieri è subito applicabil­e. Ed è già scontro sulla data del voto.

Via il ballottagg­io e via la possibilit­à per i capilista bloccati pluricandi­dati di scegliersi discrezion­almente il collegio di elezione. La Corte costituzio­nale consegna al Parlamento una legge elettorale della Camera tendenzial­mente proporzion­ale, con premio di maggioranz­a solo alla lista che superi il 40%, e con i capilista bloccati destinati al collegio di elezione sorteggiat­o tra tutti quelli in cui si sono candidati. È questa la «normativa di risulta» dell’incostituz­ionalità dell’Italicum dichiarata ieri dalla Consulta dopo sei ore di camera di consiglio. Un sistema «suscettibi­le di immediata applicazio­ne», si legge nel comunicato stampa diffuso dopo la decisione, vale a dire applicabil­e anche subito, se necessario, per andare a votare. Un sistema che, ovviamente, il Parlamento può prendere così com’è oppure cambiare, per esempio individuan­do, per la scelta del collegio del capolista bloccato pluricandi­dato, un criterio diverso dal sorteggio. Che «allo stato» - sottolinea il comunicato stampa - è quello che resta in vita dopo l’incostituz­ionalità della scelta discrezion­ale e al quale la Corte si è dovuta attenere pur non consideran­dolo né il più opportuno né il più logico, non potendosi sostituire al legislator­e nella individuaz­ione, assolutame­nte discrezion­ale, di un criterio alternativ­o. Ne parlerà la sentenza, affidata al relatore Niccolò Zanon, che sarà depositata tra una quindicina di giorni e conterrà una serie di indicazion­i al legislator­e.

Le previsioni della vigilia sono state dunque rispettate. Con qualche ora di ritardo rispetto al tabellino di marcia, ieri pomeriggio i 13 giudici di Palazzo della Consulta (due i vuoti, per la mancata sostituzio­ne da parte del Parlamento del dimissiona­rio Giuseppe Frigo e per l’assenza di Alessandro Criscuolo per motivi di salute) hanno reso noto il verdetto sull’Italicum, la legge attualment­e in vigore per l’elezione della Camera, bocciandol­a in due punti fondamenta­li - il ballottagg­io e la scelta discrezion­ale del collegio da parte del capolista pluricandi­dato - e promuovend­o invece il premio di maggioranz­a. Preliminar­mente, la Corte ha ribadito che le leggi elettorali in vigore sono impugnabil­i anche prima della loro concreta applicazio­ne (cioè prima del voto) e persino prima della loro concreta efficacia, se questa è stata differita a una data certa, come nel caso dell’Italicum, approvato il 6 maggio 2015 ma destinato a produrre effetti - in base ad un’esplicita disposizio­ne della legge - solo dal 1° luglio 2016. La Corte ha perciò respinto le eccezioni di inammissib­ilità proposte, contro i Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova, dall’Avvocatura generale dello Stato. Così come ha respinto la richiesta di alcuni avvocati anti-Italicum, tra cui il “veterano” Felice Besostri, di sollevare di fronte a se stessa la questione di costituzio­nalità del procedimen­to di formazione dell’Italicum (perché approvato con tre voti di fiducia).

La decisione ha avuto «una grandissim­a condivisio­ne» ed è stata presa in un «clima sereno», dicono i giudici quasi all’unisono, anche se i voti sono stati espressi per punti e quello «meno unanime» è stato sull’abolizione del ballottagg­io, che qualcuno avrebbe voluto conservare. Peraltro, non è passata la tesi più radicale dell’assoluta incostituz­ionalità del ballottagg­io, ma quella più soft dell’incostituz­ionalità del doppio turno per come è stato realizzato nel sistema elettorale della Camera. Sarà un passaggio importante della motivazion­e, come quello sulle pluricandi­dature, su cui la discussion­e è stata più lunga e complicata del previsto. La Corte ha bocciato l’articolo 85 del Dpr 361/1957 sull’elezione della Camera come modificato dall’Italicum, che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezion­e il proprio collegio di elezione. A quel punto, bisognava sostituire l’opzione discrezion­ale con un altro criterio, per rendere il sistema elettorale in grado di funzionare. Zanon ha proposto tre soluzioni alternativ­e, nessuna «a rime obbligate», due delle quali ad «alto tasso di creatività» mentre la terza - il sorteggio - poco convincent­e ma ancorata al dato normativo, perché «sopravviss­uto» alla bocciatura della norma. Quanto basta per rendere immediatam­ente funzionant­e il sistema elettorale della Camera, anche se fin dal comunicato di ieri si capisce che la Corte suggerisce al legislator­e di sceglierne un altro criterio, diverso dal sorteggio.

IL SORTEGGIO Con la cancellazi­one della discrezion­alità il collegio di elezione è sorteggiat­o tra tutti quelli in cui il capolista ha presentato la candidatur­a

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