Il Sole 24 Ore

Ritenute ai dipendenti, sospension­e ampia

Si va verso l’estensione delle agevolazio­ni sui versamenti ai Comuni del sisma del 26 ottobre

- ROMA Marco Mobili

Sospension­e delle ritenute fiscali alla fonte per tutti i dipendenti terremotat­i indipenden­temente dal domicilio fiscale dell’azienda. Non solo. La decorrenza delle agevolazio­ni sulla sospension­e dei termini fissate dall’articolo 48 del decreto terremoto (189/2016) viene estesa anche agli eventi sismici del 26 ottobre scorso. Il condiziona­le è ancora d’obbligo, ma l’emendament­o del Governo da inserire nel decreto legge Milleproro­ghe all’esame del Senato o nell’annunciato decreto sulla Protezione civile, è pronto ed è al vaglio dei tecnici.

La proposta di modifica, dunque, punterebbe a sanare la disparità di trattament­o subita da quei lavoratori che si trovano nel cosiddetto “cratere”, ossia le aree colpite dai terremoti di agosto e di ottobre, ma che hanno il datore di lavoro fiscalment­e domiciliat­o fuori dai comuni colpiti. Per intenderci i lavoratori di una società con sede operativa ad Ascoli Piceno ma con sede legale nella Capitale oggi non possono ottenere la sospension­e delle ritenute alla fonte.

Con l’emendament­o messo a punto dal Mef, con tanto di relazione tecnica che garantisce l'invarianza ai fini degli effetti finanziari­a, verrebbe previsto che la sospension­e dei versamenti tributari relativi alle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta si applica anche nei casi in cui il datore di lavoro non sia domiciliat­o nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del Dl terremoto (189/2016). In questo modo i sostituti di imposta non dovranno effettuare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta.

Con la stessa proposta di modifica il Governo punta ad estendere la sospension­e dei termini dei versamenti previsti dal decreto 189 /2016 (comma 1 articolo 48) anche ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre scorso. Si tratta ad esempio della sospension­e, fino al 30 settembre prossimo, dei versamenti del diritto annuale alle Camere di commercio, della notifica delle cartelle di pagamento, della riscossion­e delle somme risultanti dagli atti, nonché delle atti- vità esecutive da parte degli agenti della riscossion­e e dei termini di prescrizio­ne e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e delle Regioni. Tra le moratorie estese al terremoto di ottobre anche quella sul pagamento delle rate dei mutui e dei finanziame­nti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di migliorame­nto e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermedia­ri finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti, comprensiv­i dei relativi interessi.

Alla luce dello stato di emergenza “continua” nelle aree terremotat­e del Centro-Italia l’Anci è tornato a chiedere al Governo di concedere più tempo ai sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e dal maltempo differendo anche una serie di adempiment­i amministra­tivi in scadenza il 31 gennaio, tra cui i fabbisogni standard, il monitoragg­io del pareggio di bilancio, l’indicatore di tempestivi­tà dei pagamenti, il piano di prevenzion­e della corruzione, la trasparenz­a amministra­tiva.

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