Bonus ricerca e sviluppo, sì al cumulo con i fondi Ue
pBonus ricerca e contributi europei sempre cumulabili. Tuttavia, dovrà essere l’impresa beneficiaria a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazioni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivamente per i costi «diretti» , in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 3 del Dl 145/2013.
La precisazione - per nulla scontata finora - è stata formulata nella risoluzione 12/E/2017 di ieri, in cui l’agenzia delle Entrate ha analizzato le specifiche ipo- tesi di cumulo del bonus ricerca.
In realtà, la questione della cumulabilità era già stata abbondantemente affrontata dall’amministrazione finanziaria. Ad esempio, nel contesto della circolare 5/E/2016, l’Agenzia ha chiarito che, nell’ipotesi in cui in relazione agli investimenti ammissibili al credito d’imposta, si- ano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la disciplina normativa del bonus non si esprime in termini negatori del cumulo. Da ciò discende che, in assenza di una posizione del legislatore sul tema, la cumulabilità sarà sempre esperibile, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente. Pertanto, già il citato documento di prassi indicava che, nel calcolo dell’agevolazione spettante ai fini del credito d’imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimenti andassero assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. L’unico limite, come si diceva, è dato dal fatto che il beneficio risultante dal cumulo non sia superiore ai costi sostenuti.
Restava da chiarire, comunque, in relazione a quali costi andasse esperita la suddetta verifica. Il regolamento Ce 1906/2006, infatti, ammette alle agevolazioni sia i costi «diretti», ossia quelli direttamente attribuibili all’attività di ricerca, sia quelli «indiretti», ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamente all’attività di ricerca, ma che sono comunque stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti attribuibili a questa.
Orbene, conclude l’Agenzia, il tema della cumulabilità, per quanto attiene al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, può essere affrontato segnatamente ai soli costi «diretti». Questo perché il bonus fiscale ha, di fatti, rilievo solo per questi ultimi, e non anche per quelli «indiretti».
Pertanto, l’impresa che per gli stessi costi diretti ammissibili si trovasse nella condizione di poter fruire tanto del credito d’imposta per la ricerca che di altri contributi europei, dovrebbe, per individuare la base di calcolo del bonus ricerca, assumere i costi ammissibili al lordo dei re- sidui contributi agli stessi correlati. Solo dopo aver calcolato il credito d’imposta teoricamente spettante, l’impresa dovrà verificare che l’ammontare derivante dalla somma dell’importo della sovvenzione comunitaria riferibile ai costi ammissibili e del beneficio teoricamente spettante non superi l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiare dell’agevolazione. In definitiva, se la somma dei contributi comunitari per i soli costi «diretti» e del credito di i mposta risulta minore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo di imposta, il bonus ricerca sarà utilizzabile per l’intero importo calcolato.
IL CHIARIMENTO L’impresa è chiamata a effettuare la verifica soltanto sui costi direttamente sostenuti per l’attività di «R&S» svolta