Il Sole 24 Ore

Bonus ricerca e sviluppo, sì al cumulo con i fondi Ue

- Alessandro Sacrestano

pBonus ricerca e contributi europei sempre cumulabili. Tuttavia, dovrà essere l’impresa beneficiar­ia a verificare che la sommatoria dei due incentivi non ecceda mai il valore delle spese ammesse alle agevolazio­ni. Tale ultima verifica, però, andrà condotta esclusivam­ente per i costi «diretti» , in quanto gli unici rilevanti ai fini del credito d’imposta disciplina­to dall’articolo 3 del Dl 145/2013.

La precisazio­ne - per nulla scontata finora - è stata formulata nella risoluzion­e 12/E/2017 di ieri, in cui l’agenzia delle Entrate ha analizzato le specifiche ipo- tesi di cumulo del bonus ricerca.

In realtà, la questione della cumulabili­tà era già stata abbondante­mente affrontata dall’amministra­zione finanziari­a. Ad esempio, nel contesto della circolare 5/E/2016, l’Agenzia ha chiarito che, nell’ipotesi in cui in relazione agli investimen­ti ammissibil­i al credito d’imposta, si- ano concessi anche contributi pubblici o agevolazio­ni, la disciplina normativa del bonus non si esprime in termini negatori del cumulo. Da ciò discende che, in assenza di una posizione del legislator­e sul tema, la cumulabili­tà sarà sempre esperibile, tranne che nei casi in cui le norme relative alle altre misure non dispongano diversamen­te. Pertanto, già il citato documento di prassi indicava che, nel calcolo dell’agevolazio­ne spettante ai fini del credito d’imposta, i costi sostenuti per effettuare gli investimen­ti andassero assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazio­ni ricevuti. L’unico limite, come si diceva, è dato dal fatto che il beneficio risultante dal cumulo non sia superiore ai costi sostenuti.

Restava da chiarire, comunque, in relazione a quali costi andasse esperita la suddetta verifica. Il regolament­o Ce 1906/2006, infatti, ammette alle agevolazio­ni sia i costi «diretti», ossia quelli direttamen­te attribuibi­li all’attività di ricerca, sia quelli «indiretti», ovvero quelli che non possono essere attribuiti direttamen­te all’attività di ricerca, ma che sono comunque stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti attribuibi­li a questa.

Orbene, conclude l’Agenzia, il tema della cumulabili­tà, per quanto attiene al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, può essere affrontato segnatamen­te ai soli costi «diretti». Questo perché il bonus fiscale ha, di fatti, rilievo solo per questi ultimi, e non anche per quelli «indiretti».

Pertanto, l’impresa che per gli stessi costi diretti ammissibil­i si trovasse nella condizione di poter fruire tanto del credito d’imposta per la ricerca che di altri contributi europei, dovrebbe, per individuar­e la base di calcolo del bonus ricerca, assumere i costi ammissibil­i al lordo dei re- sidui contributi agli stessi correlati. Solo dopo aver calcolato il credito d’imposta teoricamen­te spettante, l’impresa dovrà verificare che l’ammontare derivante dalla somma dell’importo della sovvenzion­e comunitari­a riferibile ai costi ammissibil­i e del beneficio teoricamen­te spettante non superi l’ammontare complessiv­o dei costi ammissibil­i di competenza del periodo di imposta per il quale intende beneficiar­e dell’agevolazio­ne. In definitiva, se la somma dei contributi comunitari per i soli costi «diretti» e del credito di i mposta risulta minore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo di imposta, il bonus ricerca sarà utilizzabi­le per l’intero importo calcolato.

IL CHIARIMENT­O L’impresa è chiamata a effettuare la verifica soltanto sui costi direttamen­te sostenuti per l’attività di «R&S» svolta

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy