L’omessa denuncia non blocca il diritto alla detrazione Iva
pIl contribuente ha diritto al credito Iva se, pur omettendo la dichiarazione annuale, dimostra i requisiti sostanziali per la detrazione dell’imposta. A confermare l’orientamento è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1962 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate aveva notificato a una società una cartella di pagamento con la quale pretendeva il versamento Iva in conseguenza del disconoscimento del credito derivante dall’esercizio precedente. La contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione: pertanto l’ufficio aveva rideterminato il debito.
Il provvedimento era stato impugnato dinanzi alla commissione tributaria rilevando che erano stati già forniti all’ufficio i dati necessari per il riconoscimento del diritto.
Entrambi i gradi di giudizio avevano annullato la pretesa nel presupposto che l’Agenzia non aveva contestato la sussistenza del credito alla luce della documentazione prodotta. L’ufficio era ricorso per Cassazione lamentando la violazione della norma in materia di crediti Iva.
I giudici di legittimità, confermando la decisione di merito, hanno innanzitutto richiamato la recente pronuncia delle Sezioni unite n. 17757/2016. L’alto consesso ha infatti precisato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta se sono rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, il cui onere probatorio è a suo completo carico. È poi il giudice di merito a valutare, da tutti gli elementi prodotti, l’effettiva spettanza del diritto.
Nella specie, il collegio di appello si era uniformato a tali principi, ravvisando la sussistenza del credito in capo alla società. Peraltro, il credito Iva richiesto dalla contribuente non era stato contestato dall’Agenzia, la quale si era limitata a disconoscerne la spettanza per la mera omissione della dichiarazione.
La decisione fa certamente riflettere non fosse altro perché appare davvero incredibile che nonostante un orientamento consolidato ormai da tempo e una pronuncia a Sezioni unite sul punto, gli uffici perseguitino in simili contenziosi.
A ciò si aggiunga che con due circolari (n. 34/2012 e 21/2013) l’agenzia delle Entrate aveva invitato i propri uffici a verificare la sussistenza del diritto di credito a prescindere dall’eventuale omessa dichiarazione. In linea di massima, infatti, in presenza dei requisiti sostanziali, l’amministrazione dovrebbe riconoscere il diritto del contribuente già in sede di contraddittorio, senza costringerlo al giudizio.
Tuttavia, in tale contesto va segnalato che esistono ancora dei dubbi sul trattamento sanziona-
IL PRINCIPIO L’amministrazione deve riconoscere il beneficio al contribuente se sono presenti i requisiti sostanziali
torio. L’Agenzia, anche nell’ipotesi in cui riconosca la sussistenza del credito, è ferma nel ritenere applicabili le sanzioni nella misura del 30%, oltre agli interessi. Le Sezioni unite, sul punto non si sono pronunciate, limitandosi ad affermare che «resta in disparte la questione della quantificazione delle sanzioni per l’omessa dichiarazione che sono pur sempre dovute con i peculiari criteri di scomputo di cui all’articolo 5 Dlgs 471/97». Tale norma prevede che nel caso di omessa presentazione si applica la sanzione dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto, con un minimo di 250 euro e per determinare l’imposta dovuta vanno detratti i versamenti relativi al periodo, il credito dell’anno precedente e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni. Pare così che per simili violazioni, l’Agenzia dovrebbe applicare tale sanzione e non quella prevista per gli omessi versamenti, come accade attualmente.