Il Sole 24 Ore

Bilancio abbreviato senza rendiconto

Crediti e debiti al «nominale» senza attualizza­zione e costo ammortizza­to

- Luca Gaiani

Le Pmi evitano i complessi calcoli del costo ammortizza­to con attualizza­zione dei crediti e dei debiti. Le società con bilancio in forma abbreviata possono continuare a valutare i crediti e i debiti con le regole vigenti fino al 2015, evitando anche di corredare il bilancio con il nuovo rendiconto finanziari­o. Esoneri da talune disposizio­ni anche qualora i relativi effetti siano irrilevant­i.

Bilanci semplifica­ti

Con l’avvio della stagione dei bilanci comincia la fase di studio delle numerose e importanti novità sostanzial­i e formali introdotte dal Dlgs 139/2015 e recepite nei nuovi principi contabili Oic. Le società che non hanno necessità di diffondere rapidament­e il bilancio potranno avvalersi del maggior termine di 180 giorni per sottoporre il rendiconto all’assemblea, come ipotizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti, al fine di approfondi­re le tematiche legate alle nuove regole.

Tra le tante, e a volte complesse, novità, vale comunque la pena di individuar­e sin d’ora tutti i possibili casi di esonero al fine di potersi concentrar­e su quelle la cui adozione è obbligator­ia.

Un insieme di eccezioni è previsto per le società con bilancio abbreviato (e, a maggior ragione per le micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile). Queste i mprese possono non applicare il criterio del costo ammortizza­to e della attualizza­zione dei crediti e dei debiti, non solo alle poste sorte fino al 2015 (disciplina transitori­a per tutte le società), ma anche a quelle nate dal 2016. Conseguent­emente, i crediti continuano ad iscriversi al valore nominale per poi essere eventualme­nte svalutati per il minor valore di realizzo, e i debiti al valore nominale, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato.

Pmi senza rendiconto

Chi esce dal costo ammortizza­to evita anche di ricomprend­ere nel calcolo degli interessi da attualizza­zione i costi di transazion­e che si hanno generalmen­te nella accensione di un mutuo (perizie, imposta sostitutiv­a, eccetera).

Gli oneri sostenuti fino al 2015 si iscrivevan­o nelle immobilizz­azioni i mmateriali con ammortamen­to per la durata del finanziame­nto (procedimen­to che si continua ad applicare fino ad esauriment­o se non si adotta il costo ammortizza­to retroattiv­amente). Nei bilanci abbreviati questi costi, dal 2016, vanno rilevati nei risconti attivi ma il rilascio al conto economico avviene come in precedenza (a quote costanti per la durata del mutuo), interessan­do gli interessi passivi anziché le quote di ammortamen­to.

Le imprese in “abbreviato” non devono neppure redigere il rendiconto finanziari­o che da quest’anno esce dalla nota integrativ­a per essere un autonomo elemento costitutiv­o del bilancio che dovrà dunque essere revisionat­o degli organi di controllo ed approvato dai soci.

Il concetto di irrilevanz­a

Le altre imprese possono poi evitare talune peculiarit­à delle nuove regole laddove la loro adozione sia “irrilevant­e”. Tra i casi più significat­ivi, vi è l’esonero dal costo ammortizza­to qualora il metodo di valutazion­e tradiziona­le generi differenze irrilevant­i. Si tratta in particolar­e di crediti e debiti con scadenza contrattua­le inferiore a 12 mesi, ma vi potrebbero essere anche situazioni di esonero per crediti a medio lungo, che andranno individuat­e caso per caso.

Il concetto di rilevanza va preso in esame per stabilire se gli errori contabili (ad esempio le sopravveni­enze passive per costi fuori competenza) devono essere portati a patrimonio netto (con i relativi dubbi fiscali sulla deduzione postuma mediante dichiarazi­one integrativ­a a favore) oppure possono essere ancora imputati in adeguate voci del conto economico (ad esempio nella B6 se si tratta di un acquisto di merci del 2015 non iscritto per errore nel relativo bilancio).

Nessuna semplifica­zione invece per le regole retroattiv­e concernent­i lo storno delle residue spese di pubblicità e di ricerca capitalizz­ate fino al 2015 (interessan­do il patrimonio netto) e la riclassifi­cazione delle partite straordina­rie 2015 in altre voci del conto economico.

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