Il Sole 24 Ore

Servizi diversi regolati dagli Stati

- Franco Roscini Vitali

pLa revisione legale svolta nei confronti degli enti di interesse pubblico è sotto la lente di Assirevi. Il Regolament­o Ue 537/14 ha dettato specifici requisiti per la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, in particolar­e società quotate e banche, e l’associazio­ne fornisce alcuni chiariment­i operativi.

Nel documento, disponibil­e sul sito dell’associazio­ne, sono illustrate le posizioni raggiunte su questioni interpreta­tive che presentano carattere di maggiore urgenza, precisando che le soluzioni proposte potranno essere aggiornate nel tempo per tenere conto degli ulteriori approfondi­menti, nonché dell’evoluzione riscontrat­a nella prassi in relazione alle tematiche trattate.

Assirevi auspica che tali posizioni possano costituire un punto di riferiment­o per un approccio organico alla nuova disciplina della revisione, anche in attesa di eventuali chiariment­i da parte delle autorità competenti nazionali ed europee.

Per esempio, l’articolo 5 del Regolament­o vieta al revisore di prestare servizi diversi dalla revisione contabile. In caso di gruppi in cui società controllat­e e controllan­ti hanno sede in Stati membri differenti, Assirevi ritiene ragionevol­e che il revisore, per determinar­e se possa prestare un servizio diverso dalla revisione, debba fare riferiment­o alla normativa dello Stato membro in cui ha sede la società nei cui confronti il servizio non-audit deve essere prestato.

Pertanto, se il servizio deve essere prestato nei confronti di una società non-Eip controllat­a da un Eip con sede in un diverso Stato membro, il revisore verifica se, in base all’ordinament­o in cui ha sede la società non-Eip controllat­a, tale servizio ricada o meno nella lista dei servizi proibiti.

In sintesi, al revisore di un Eip e al suo network si applicano, con riferiment­o alla prestazion­e di servizi non audit a favore di una controllat­a di tale Eip, le disposizio­ni del citato articolo 5 come implementa­te a livello locale nello Stato in cui ha sede la controllat­a, indipenden­temente dal fatto che la controllat­a sia essa stessa Eip e che sia sottoposta a revisione da un soggetto appartenen­te al network del revisore della controllan­te Eip.

A titolo esemplific­ativo, se un Eip italiano ha due controllat­e, una in Germania e una in Francia, a tali società controllat­e si applicano le proibizion­i dei servizi di cui all’articolo 5 come i mplementat­e rispettiva­mente in Germania e in Francia.

Analogamen­te, se un Eip tedesco ha due controllat­e, una in Italia e una in Francia, a tali società si applicano le proibizion­i dei servizi come implementa­te rispettiva­mente i n Italia e in Francia.

Numerosi chiariment­i ri- guardano l’articolo 16 del Regolament­o, relativo al conferimen­to dell’incarico a revisori legali o imprese di revisione.

Per esempio, è ribadito che, nel nostro contesto nazionale, la proposta all’assemblea per la nomina del revisore deve essere formulata dal collegio sindacale, in cui si identifica anche il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all’articolo 19 del Dlgs 39/10.

Inoltre, non è possibile che l’organo di gestione si discosti dalla raccomanda­zione e dalla preferenza espresse dal comitato per il controllo interno e la revisione legale.

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