Il Sole 24 Ore

Dati Iva, determinan­te la fattura

Per individuar­e le informazio­ni da trasmetter­e - Esclusione possibile per i forfettari

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

pLa trasmissio­ne delle fatture all’agenzia delle Entrate su base opzionale ha sostanzial­mente le medesime modalità dell'invio obbligator­io (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri). E sulla base delle specifiche tecniche emanate il 13 gennaio scorso che, in base al comunicato stampa del 24 gennaio, sono utilizzabi­li anche dai soggetti incaricati alla trasmissio­ne telematica delle dichiarazi­oni (Caf e profession­isti abilitati), cominciamo ad avere maggiore contezza dell'adempiment­o dell'invio trimestral­e dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate.

Un primo aspetto che emerge è che i dati che devono essere trasmessi sono quelli che risultano dalle registrazi­oni (dati identifica­tivi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia dell'operazione); tuttavia, questi elementi diventano rilevanti in quanto sono contenuti nelle fatture, al di là della registrazi­one. Quindi l'effetto registrazi­one diventa pressoché ininfluent­e essendo rilevante, invece, il contenuto della fattura.

Infatti nella procedura “Fatture e Corrispett­ivi”, con un file verranno raccolte le fatture emesse nei confronti dello stesso cliente. Perciò i contribuen­ti possono scegliere se inviare un file contenente i dati relativi a ogni singola fattura emessa o ricevuta, se inviare un file contenente i dati relativi a più fatture emesse o ricevute, qualora facciano riferiment­o allo stesso cedente/prestatore e cessionari­o/committent­e o, in alternativ­a, un file in formato compresso contenente uno o più file dei tipi precedenti.

A maggior ragione, tenuto conto che si tratta di un invio delle fatture nella sostanza, diventa interessan­te l'ipotesi della opzione, entro il 31 marzo 2017, per l'invio volontario all'agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, al fine di ottenere vantaggi quali la semplifica­zione della procedura per l'erogazione dei rimborsi Iva e la riduzione di due anni del termine per l'accertamen­to (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) ai sensi dell'articolo 1 del Dl 127/2015.

Sebbene presenti dei vantaggi, la convenienz­a dell'opzione deve essere valutata bene in quanto i dati da trasmetter­e devono essere rappresent­ati in formato XML e ciò richiede un adeguament­o informatic­o importante; inoltre occorre trasmetter­e anche i corrispett­ivi da parte dei commercian­ti al minuto ed assimilati, adempiment­o che non figura fra gli obblighi ordinari di cui al Dl 193/2016.

Per le fatture registrate in forma riepilogat­iva ai sensi del Dpr 695/1996 (fatture di importo inferiore ad euro 300), teoricamen­te si potrebbe comunicare il riepilogo come avveniva per lo spesometro; infatti, nella compilazio­ne del modello di spesometro, era prevista una casella “Documento riepilogat­ivo” da barrare alternativ­amente all'indicazion­e del codice fiscale e della partita Iva della contropart­e.

Al contrario, per ciò che attiene alle fatture annotate nel registro dei corrispett­ivi dai com- mercianti al minuto e assimilati, l'obbligo è difficilme­nte evitabile in virtù del fatto che è focalizzat­o sul documento e non sulla sua registrazi­one.

Dovranno altresì provvedere alla comunicazi­one anche gli agricoltor­i in regime di esonero (volume d'affari non superiore a 7.000 euro), con esclusione di quelli operanti nei territori montani; tuttavia, l'obbligo non dovrebbe interessar­e le fatture di acquisto poiché la norma fa riferiment­o solo a quelle registrate e questi contribuen­ti ne sono esonerati.

Per quanto riguarda i dati delle fatture dei soggetti che si trovano nel regime dei minimi o dei forfetari si ricorda che l'agenzia delle Entrate aveva stabilito l'esonero dall'obbligo dello spesometro (circolari 24E/2011 e 10E/2016).

In ordine al tipo di documento (specifiche tecniche) e della tipologia dell'operazione (Dl 193) si auspica che venga considerat­a una fattispeci­e simile e quindi con l'indicazion­e del solo tipo di documento.

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