Dipendente pubblico, incarico senza sanzioni
La Cassazione cancella le sanzioni applicate ai soggetti che, avendo conferito un incarico professionale a un dipendente pubblico, non hanno comunicato i compensi erogati. Per i giudici di legittimità, l’omessa comunicazione dei compensi ai dipendenti pubblici non è punibile (sentenza 25752/2016). La sentenza della
Corte di cassazione potrebbe servire per eliminare il contenzioso che negli ultimi anni ha creato molta confusione tra gli addetti ai controlli, Guardia di Finanza e uffici dell’agenzia delle Entrate. Confusione che ha interessato anche le modalità di applicazione della sanzione, che possono arrivare al doppio degli emolumenti corrisposti al dipendente pubblico. Per la Cassazione è sbagliata la pretesa dell’Agenzia, che ritiene di dovere applicare due sanzioni, una per la mancata comunicazione di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e l’altra per la mancata comunicazione dei compensi corrisposti. Come riportato al punto 3 della sentenza 25752/2016: «Con sentenza n. 98 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 53, comma 15, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede che “i soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 in- corrono nella stessa sanzione di cui allo stesso comma 9”». Il richiamato comma 9 dispone che «gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi». Le comunicazioni di cui al comma 11 riguardano l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici che devono fare i soggetti pubblici o privati all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici. Nella predetta sentenza si legge che «questa Corte, con sentenza n. 13474 del 2016, ha, quindi, affermato che in materia di sanzioni amministrative, l’omessa comunicazione dei corrispettivi per l’espletamento di incarichi non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza non è soggetta alla sanzione di cui all’articolo 53, comma 15, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attesa l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma (Corte costituzionale, n. 8 del 2015) per essere la condotta già ricompresa nel divieto di conferimento di incarichi senza autorizzazione, risolvendosi la sua autonoma sanzionabilità in una duplicazione raccordata a un adempimento formale». Grazie alla sentenza della Cassazione si può sperare che gli uffici abbandonino il contenzioso in corso.