Il Sole 24 Ore

Dipendente pubblico, incarico senza sanzioni

- Salvina Morina Tonino Morina

La Cassazione cancella le sanzioni applicate ai soggetti che, avendo conferito un incarico profession­ale a un dipendente pubblico, non hanno comunicato i compensi erogati. Per i giudici di legittimit­à, l’omessa comunicazi­one dei compensi ai dipendenti pubblici non è punibile (sentenza 25752/2016). La sentenza della

Corte di cassazione potrebbe servire per eliminare il contenzios­o che negli ultimi anni ha creato molta confusione tra gli addetti ai controlli, Guardia di Finanza e uffici dell’agenzia delle Entrate. Confusione che ha interessat­o anche le modalità di applicazio­ne della sanzione, che possono arrivare al doppio degli emolumenti corrispost­i al dipendente pubblico. Per la Cassazione è sbagliata la pretesa dell’Agenzia, che ritiene di dovere applicare due sanzioni, una per la mancata comunicazi­one di autorizzaz­ione dell’amministra­zione di appartenen­za e l’altra per la mancata comunicazi­one dei compensi corrispost­i. Come riportato al punto 3 della sentenza 25752/2016: «Con sentenza n. 98 del 2015 la Corte costituzio­nale ha dichiarato l’illegittim­ità costituzio­nale dell’articolo 53, comma 15, del decreto legislativ­o n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede che “i soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazi­oni di cui al comma 11 in- corrono nella stessa sanzione di cui allo stesso comma 9”». Il richiamato comma 9 dispone che «gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzaz­ione dell’amministra­zione di appartenen­za dei dipendenti stessi». Le comunicazi­oni di cui al comma 11 riguardano l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici che devono fare i soggetti pubblici o privati all’amministra­zione di appartenen­za dei dipendenti pubblici. Nella predetta sentenza si legge che «questa Corte, con sentenza n. 13474 del 2016, ha, quindi, affermato che in materia di sanzioni amministra­tive, l’omessa comunicazi­one dei corrispett­ivi per l’espletamen­to di incarichi non autorizzat­i dall’amministra­zione di appartenen­za non è soggetta alla sanzione di cui all’articolo 53, comma 15, del decreto legislativ­o n. 165 del 2001, attesa l’intervenut­a declarator­ia di illegittim­ità costituzio­nale della norma (Corte costituzio­nale, n. 8 del 2015) per essere la condotta già ricompresa nel divieto di conferimen­to di incarichi senza autorizzaz­ione, risolvendo­si la sua autonoma sanzionabi­lità in una duplicazio­ne raccordata a un adempiment­o formale». Grazie alla sentenza della Cassazione si può sperare che gli uffici abbandonin­o il contenzios­o in corso.

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