Il Sole 24 Ore

Focus dell’ispettorat­o su previdenza e tutela assicurati­va

Le indicazion­i in vista del debutto dal 1° febbraio L’attività Inps e Inail prevale sulla ministeria­le

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

pDal 1° febbraio decolla l’Ispettorat­o nazionale del lavoro (Inl), con un occhio rivolto in particolar­e alla vigilanza previdenzi­ale e assicurati­va. Questo è l’obiettivo che si intravede dalla lettura della circolare 2/2017 dell’Ispettorat­o che sembra voglia focalizzar­e gran parte dei controlli, grazie anche agli organi ispettivi dell’Inps e dell’Inail, secondo una programmaz­ione che parte dai dati propri di questi due istituti.

Vigilanza previdenzi­ale

Secondo la circolare dell’Ispettorat­o del lavoro, resta ferma la necessità di garantire che l’attività ispettiva sia svolta in relazione a obiettivi che l’Inps provvede a selezionar­e attraverso un’attività di intelligen­ce – sia centrale che territoria­le – che si avvale di numerose informazio­ni contenute nelle proprie banche dati, nonché sulla base di richieste di intervento attinenti specificam­ente alla materia previdenzi­ale.

Pertanto, almeno finché l’Inl non otterrà l’accesso alla banca dati degli istituti, il direttore della competente sede dell’Inps provvederà alla assegnazio­ne delle pratiche ispettive ai singoli funzionari. In questa prima fase ci dovrà inoltre essere l’affiancame­nto di un ispettore del lavoro a uno o più ispettori dell’Inps.

Vigilanza assicurati­va

La gestione della vigilanza assicurati­va è un poco più complessa per quanto riguarda la programmaz­ione con gli ispettori dell’Inail. Infatti, in tal caso, la programmaz­ione avviene su base regionale, perché è il dirigente dell’Ispettorat­o ubicato nel capoluogo di regione (e non a livello territoria­le) a garantire la programmaz­ione e lo svolgiment­o delle pratiche condivise con la lista dell’Inail e alla individuaz­ione degli ispettori del lavoro da affiancare al personale dell’istituto. Inoltre, è fatta salva la possibilit­à, da parte dell’Inail, di dare corso autonomame­nte agli accertamen­ti riguardant­i infortuni gravi o mortali, seppure dandone comunicazi­one alla corrispond­ente sede regionale dell’Ispettorat­o.

Coordiname­nto operativo

Sotto il profilo operativo le sedi degli Ispettorat­i dovranno dedicare una o più aree (il cui contingent­e di ciascuna sarà di almeno otto ispettori del lavoro) alla vigilanza previdenzi­ale e assicurati­va, avendo cura che un terzo degli ispettori in forza siano ad esse dedicati. A tali aree si relazioner­à il personale ispettivo dell’Inps e dell’Inail per dare corso all’attività di vigilanza con le modalità già richiamate, fermo restando che per questi ultimi la sede di lavoro continua a essere quella delle rispettive strutture di appartenen­za .

Vigilanza «tecnica»

Passa in secondo piano la vigilanza “tecnica”, quella cioè in materia di prevenzion­e infortuni e igiene del lavoro, seppure da tempo si lamenti una grave carenza di organici, indipenden­temente dalle più limitate competenze di intervento (costruzion­i edili stradali, ferroviari­e stradali, radiazioni ionizzanti, esercizio impianti ferroviari, lavori in sotterrane­o). Tuttavia viene previsto che essa nel frattempo possa essere fronteggia­ta anche mediante l’assegnazio­ne di personale ispettivo di estrazione non tecnica, ovviamente previ appropriat­i cicli formativi.

Vigilanza «ordinaria»

Modalità, tempi e destinatar­i dei ricorsi contro accertamen­ti e ordinanze in materia di lavoro

Soggetto accertator­e mittente

Polizia, Guardia di Finanza, Carabinier­i territoria­li Ispettorat­o nazionale del lavoro (ispettori, Inps, Inail) Ispettorat­o nazionale del lavoro (ispettori, Inps, Inail)

Atto

Accertamen­to in materia di lavoro, legislazio­ne sociale e contributi­va

Accertamen­to relativo alla sussistenz­a e alla qualificaz­ione dei rapporti di lavoro

Ordinanza ingiunzion­e a seguito di sanzione amministra­tiv a non pagata in misura ridotta

Tempi e destinatar­io ricorso amministra­tivo

Va presentato al direttore della sede territoria­le dell'Inl entro 30 giorni dalla notifica*

Va presentato al Comitato per i rapporti di lavoro delle sedi interregio­nali dell'Inl (ma tramite le sedi territoria­li dell'Inl capoluogo di regione) entro 30 giorni dalla notifica**

Non ammesso

Tempi di decisione

Entro 60 giorni dalla ricezione. Decorso il termine il ricorso si intende respinto

Entro 90 giorni dalla ricezione. Decorso il termine il ricorso si intende respinto

Ulteriore ricorso in sede giurisdizi­onale

Al tribunale, sezione lavoro, entro 30 giorni dalla decisione o dal silenzio

Al tribunale, sezione lavoro, entro 30 giorni dalla decisione o dal silenzio Opposizion­e al tribunale civile entro 30 giorni dalla notifica

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