Focus dell’ispettorato su previdenza e tutela assicurativa
Le indicazioni in vista del debutto dal 1° febbraio L’attività Inps e Inail prevale sulla ministeriale
pDal 1° febbraio decolla l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con un occhio rivolto in particolare alla vigilanza previdenziale e assicurativa. Questo è l’obiettivo che si intravede dalla lettura della circolare 2/2017 dell’Ispettorato che sembra voglia focalizzare gran parte dei controlli, grazie anche agli organi ispettivi dell’Inps e dell’Inail, secondo una programmazione che parte dai dati propri di questi due istituti.
Vigilanza previdenziale
Secondo la circolare dell’Ispettorato del lavoro, resta ferma la necessità di garantire che l’attività ispettiva sia svolta in relazione a obiettivi che l’Inps provvede a selezionare attraverso un’attività di intelligence – sia centrale che territoriale – che si avvale di numerose informazioni contenute nelle proprie banche dati, nonché sulla base di richieste di intervento attinenti specificamente alla materia previdenziale.
Pertanto, almeno finché l’Inl non otterrà l’accesso alla banca dati degli istituti, il direttore della competente sede dell’Inps provvederà alla assegnazione delle pratiche ispettive ai singoli funzionari. In questa prima fase ci dovrà inoltre essere l’affiancamento di un ispettore del lavoro a uno o più ispettori dell’Inps.
Vigilanza assicurativa
La gestione della vigilanza assicurativa è un poco più complessa per quanto riguarda la programmazione con gli ispettori dell’Inail. Infatti, in tal caso, la programmazione avviene su base regionale, perché è il dirigente dell’Ispettorato ubicato nel capoluogo di regione (e non a livello territoriale) a garantire la programmazione e lo svolgimento delle pratiche condivise con la lista dell’Inail e alla individuazione degli ispettori del lavoro da affiancare al personale dell’istituto. Inoltre, è fatta salva la possibilità, da parte dell’Inail, di dare corso autonomamente agli accertamenti riguardanti infortuni gravi o mortali, seppure dandone comunicazione alla corrispondente sede regionale dell’Ispettorato.
Coordinamento operativo
Sotto il profilo operativo le sedi degli Ispettorati dovranno dedicare una o più aree (il cui contingente di ciascuna sarà di almeno otto ispettori del lavoro) alla vigilanza previdenziale e assicurativa, avendo cura che un terzo degli ispettori in forza siano ad esse dedicati. A tali aree si relazionerà il personale ispettivo dell’Inps e dell’Inail per dare corso all’attività di vigilanza con le modalità già richiamate, fermo restando che per questi ultimi la sede di lavoro continua a essere quella delle rispettive strutture di appartenenza .
Vigilanza «tecnica»
Passa in secondo piano la vigilanza “tecnica”, quella cioè in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, seppure da tempo si lamenti una grave carenza di organici, indipendentemente dalle più limitate competenze di intervento (costruzioni edili stradali, ferroviarie stradali, radiazioni ionizzanti, esercizio impianti ferroviari, lavori in sotterraneo). Tuttavia viene previsto che essa nel frattempo possa essere fronteggiata anche mediante l’assegnazione di personale ispettivo di estrazione non tecnica, ovviamente previ appropriati cicli formativi.
Vigilanza «ordinaria»
Modalità, tempi e destinatari dei ricorsi contro accertamenti e ordinanze in materia di lavoro
Soggetto accertatore mittente
Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri territoriali Ispettorato nazionale del lavoro (ispettori, Inps, Inail) Ispettorato nazionale del lavoro (ispettori, Inps, Inail)
Atto
Accertamento in materia di lavoro, legislazione sociale e contributiva
Accertamento relativo alla sussistenza e alla qualificazione dei rapporti di lavoro
Ordinanza ingiunzione a seguito di sanzione amministrativ a non pagata in misura ridotta
Tempi e destinatario ricorso amministrativo
Va presentato al direttore della sede territoriale dell'Inl entro 30 giorni dalla notifica*
Va presentato al Comitato per i rapporti di lavoro delle sedi interregionali dell'Inl (ma tramite le sedi territoriali dell'Inl capoluogo di regione) entro 30 giorni dalla notifica**
Non ammesso
Tempi di decisione
Entro 60 giorni dalla ricezione. Decorso il termine il ricorso si intende respinto
Entro 90 giorni dalla ricezione. Decorso il termine il ricorso si intende respinto
Ulteriore ricorso in sede giurisdizionale
Al tribunale, sezione lavoro, entro 30 giorni dalla decisione o dal silenzio
Al tribunale, sezione lavoro, entro 30 giorni dalla decisione o dal silenzio Opposizione al tribunale civile entro 30 giorni dalla notifica