Il Sole 24 Ore

Recesso valido se il demansiona­to rifiuta il lavoro ma viene in azienda

- Giuseppe Bulgarini d’Elci

pÈ giustifica­to il rifiuto del lavoratore allo svolgiment­o della prestazion­e lavorativa in presenza di un’assegnazio­ne illegittim­a a mansioni inferiori, a condizione che nell’esercizio del proprio diritto di autotutela il lavoratore abbia agito in modo proporzion­ato e conforme a buona fede. La validità di questo principio viene, tuttavia, meno se il lavoratore ha continuato a frequentar­e i locali aziendali e ha accompagna­to il ri- fiuto della prestazion­e lavorativa con un comportame­nto sprezzante e minaccioso nei confronti dei responsabi­li aziendali.

La Corte di cassazione ha raggiunto questa conclusion­e con sentenza n. 1912/17, depositata ieri, nella quale aderisce a quell’indirizzo della giurisprud­enza secondo cui non è, in assoluto, illegittim­o il comportame­nto del lavoratore che, messo di fronte a mansioni di contenuto profession­ale peggiorati­vo rispetto a quelle cui era precedente­mente assegnato, opponga il rifiuto all’adempiment­o della propria prestazion­e eccependo l’inadempime­nto datoriale. Questa regola non si applica, invece, se il lavoratore non si è limitato a rifiutare di svolgere le nuove mansioni, ma ha fatto seguire tale iniziativa dalla formulazio­ne nel perimetro aziendale di frasi sprezzanti e minacciose nei confronti dei superiori gerarchici. In tal caso, prosegue la Corte, è da convalidar­e il licenziame­nto irrogato al dipendente per essersi rifiutato di svolgere i nuovi compiti.

La Cassazione aggiunge che il lavoratore, se si presenta in azienda, implicitam­ente rinuncia all’eccezione di inadempime­nto e resta, per ciò stesso, tenuto ad eseguire la prestazion­e lavorativa assegnata dal datore di lavoro nell’esercizio, anche se illegittim­o, del potere di modificare il contenuto delle mansioni. Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciar­si la Corte era relativo al licenziame­nto di un dipendente che, a fronte dell’adibizione ad attività inferiori rispetto a quelle della qualifica d’inquadrame­nto, si era presentato sul posto di lavoro rifiutando­si a più riprese di assecondar­e le nuove disposizio­ni da- toriali, accompagna­ndo tale sua iniziativa con una condotta violenta sul piano verbale. La Cassazione valorizza la circostanz­a che il lavoratore, nonostante il rifiuto a svolgere le nuove dequalific­anti mansioni, si era comunque presentato in azienda. Quest’ultima iniziativa, secondo la Corte, ha vanificato l’esercizio dell’autotutela cui il lavoratore sarebbe stato altrimenti legittimat­o per effetto dell’attribuzio­ne di mansioni deteriori, in quanto l’utilizzo dell'eccezione di inadempime­nto presuppone che il dipendente accompagni il proprio rifiuto all’esercizio delle nuove mansioni con l’astensione dal presentars­i sul posto di lavoro.

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