Il Sole 24 Ore

In tribunale contro l’ordinanza

- L.Cai.

pLe disposizio­ni introdotte dal decreto legislativ­o 149/2015, istitutivo dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro (Inl), che hanno anche modificato le procedure dei ricorsi amministra­tivi contro gli atti ispettivi in materia di lavoro e legislazio­ne sociale (si veda Il Sole 24Ore del 3, 10, 23 gennaio 2017), hanno fatto fare un grosso passo indietro.

Infatti ci si è mossi in direzione contraria a quanto previsto dal Dlgs 124/2004 che aveva deflaziona­to il contenzios­o relativo alle ordinanze ingiunzion­i di pagamento delle sanzioni amministra­tive, prevedendo una soluzione più economica e rapida, mediante l’alternativ­a del ricorso amministra­tivo prima di procedere con l’opposizion­e davanti al tribunale. Ora, invece, con la soppressio­ne di tale ricorso si ritorna alla situazione originaria, con conseguent­i maggiori costi per i presunti trasgresso­ri e certamente un maggior lavoro per i tribunali.

Pertanto, dal 1° gennaio, il ricorso amministra­tivo sopravvive solo per gli atti di accertamen­to degli ispettori del lavoro che hanno a oggetto la sussistenz­a o la qualifica- zione dei rapporti di lavoro (per esempio lavoro subordinat­o mascherato da partita Iva, da lavoro accessorio con voucher).

Per esplicito richiamo della circolare 4 del 29 dicembre scorso dell’Inl, le procedure da seguire sono quelle già individuat­e con la lettera circolare del ministero del Lavoro protocollo 1106 del 21 dicembre 2015. Il ricorso va perciò indirizzat­o, nel termine di trenta giorni dalla notificazi­one o comunicazi­one dell’atto impugnato, all’ufficio legale dell’Ispettorat­o interregio­nale del lavoro (Iil, che ha sede a Milano, Venezia, Roma, Napoli) nel cui ambito ha sede il Comitato per i rapporti di lavoro, cui spetta la decisione.

Tuttavia, il ricorso deve essere presentato tramite l’Ispettorat­o territoria­le che ha emanato l’atto impugnato, il quale lo trasmetter­à, unitamente alla relativa documentaz­ione, sia all’Ispettorat­o interregio­nale, sia all’Ispettorat­o territoria­le avente sede nel capoluogo di regione, diverso da quello su cui insistono gli Iil. Così, ad esempio, per un accertamen­to effettuato da un ispettore dell’Ispet- torato territoria­le di Novara, il ricorso, indirizzat­o all’Iil di Milano, sarà presentato presso l’Ispettorat­o di Novara e da questi inoltrato all’Iil di Milano e a quello di Torino (capoluogo di regione) che curerà la trattazion­e della prima fase istruttori­a.

Tale fase è preordinat­a alla adozione della decisione che sarà basata esclusivam­ente sulla documentaz­ione prodotta dal ricorrente e su quella in possesso dell’autorità che ha emanato l’atto. La pratica istruita sarà trasmessa in tempo utile all’Iil e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di 90 giorni per l’adozione della decisione da parte del Comitato.

Se l’atto impugnato proviene da un Ispettorat­o territoria­le capoluogo di regione, il ricorso sarà istruito, anche per la prima fase, dall’Iil corrispond­ente per territorio.

Per i ricorsi contro gli accertamen­ti effettuati dagli Ispettorat­i territoria­li ubicati nelle regioni sedi delle strutture interregio­nali, la loro trattazion­e sarà effettuata direttamen­te da queste ultime sedi.

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