Il Sole 24 Ore

Legali, carta-nullità per riequilibr­are i rapporti di forza

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L’ombrello della nullità contro le clausole vessatorie. Ad aprirlo saranno gli avvocati, cui il disegno di legge messo a punto dal ministero della Giustizia (il ministro Andrea Orlando lo aveva promesso all’ultimo congresso forense) affida uno strumento per cautelarsi rispetto alle prevaricaz­ioni dei cosiddetti clienti “forti”, soprattutt­o banche e assicurazi­oni. Obiettivo riequilibr­are un rapporto contrattua­le che nasce come frutto esclusivo dei rapporti di forza sul piano economico.

La nullità, modellata su quanto previsto dal Codice del consumo (lasciando quindi vivere tutto l’accordo cliente-legale esterno alla clausola) che potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice, interviene come strumento correttivo dell’assetto contrattua­le squilibrat­o, determinat­o dalla predisposi­zione unilateral­e di clausole vessatorie e in base alle quali il profession­ista deve percepire un compenso iniquo.

L’autorità giudiziari­a non si limiterà però a bocciare il compenso iniquo, ma procederà anche a determinar­e anche quello più corretto, facendo riferiment­o all’applicazio­ne dei parametri in vigore e alle caratteris­tiche specifiche della prestazion­e legale richiesta.

Centrale nel provvedime­nto è l’identifica­zione delle clausole che già si presumono come vessatorie. In particolar­e, le clausole che consistono: 1 nella riserva a favore del committent­e della facoltà di modificare unilateral­mente le condizioni del contratto; 1 nell’attribuzio­ne al committent­e della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso; 1 nell’attribuzio­ne al committent­e della facoltà di rifiutare la stipulazio­ne in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; 1 nell’attribuzio­ne al committent­e della facoltà di pretendere prestazion­i aggiuntive che l’avvocato deve fornire a titolo esclusivam­ente gratuito; 1 nell’anticipazi­one delle spese della controvers­ia a carico dell’avvocato; 1 nella pattuizion­e di clausole che impongano all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; 1 nella pattuizion­e di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di riceviment­o da parte del committent­e della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalent­e; 1 nella pattuizion­e che, in ipotesi di liquidazio­ne delle spese di lite in favore del committent­e, prevede che al legale è riconosciu­to solo il minore importo previsto in convenzion­e, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrispost­e o recuperate dalla parte; 1 nella pattuizion­e che, in ipotesi di nuova convenzion­e sostitutiv­a di un’altra precedente­mente stipulata col medesimo committent­e, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzion­e, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti e/o fatturati.

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