Il Sole 24 Ore

Sanzioni Consob fuori dal radar del giusto processo

Regole attenuate

- A. Gal.

pIl rispetto del giusto processo, i principi estesi del diritto alla difesa e della imparziali­tà del giudice non sono presuppost­i necessari del procedimen­to sanzionato­rio della Consob. Con un’ulteriore sentenza - di una teoria ormai seriale - la Seconda civile della Corte di cassazione ha respinto l’ennesimo ricorso sulle multe inflitte dall’autorità di vigilanza sulla Borsa (sentenza 1890/17, depositata ieri). Questa volta il contenzios­o riguardava il procedimen­to contro la Gartmore Investment Ltd e due persone fisiche, per un’ipotesi di utilizzo di informazio­ni privilegia­te finalizzat­e all’acquisto di azioni della Banca Italease per conto di un fondo comune di investimen­to - fatti relativi al 2007 e sanzionati (400mila euro totali) l’anno successivo da Consob.

Ancora una volta la Cassazione, che ha ormai consolidat­o sul tema un orientamen­to univoco, ha respinto le eccezioni sul termine di notifica del provvedime­nto - consideran­do il dies a quo per calcolare la decadenza legato, in sostanza, alla discrezion­alità dell’organo amministra­tivo - e validato anche tutto il versante procedimen­tale della Commission­e di controllo. A cominciare dalla difesa “sommaria” prevista dall’iter amministra­tivo (legge 689/1981), molto diversa dai presuppost­i del giusto processo e della difesa “estesa” garantita dalla Costituzio­ne e dalle norme e dalla giurisprud­enza comunitari­e - considerat­o che tali garanzie possono comunque trovare soddisfazi­one, come sempre avviene, nella fase del ricorso giurisdizi­onale davanti alla Corte d’Appello.

Quanto poi al termine di contestazi­one dell’illecito (90 giorni, 360 per i residenti all’estero)la Seconda ha ribadito che decorre dal giorno in cui la Consob è in grado di adottare le decisioni di sua competenza in composizio­ne collegiale, dopo l’esauriment­o dell’attività ispettiva e di quella istruttori­a «senza che si possa tenere conto di ingiustifi­cati ritardi, derivanti da disfunzion­i burocratic­he o artificios­e protrazion­i nello svolgiment­o dei compiti assegnati ai suoi organi».

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