Il Sole 24 Ore

Terza data per il mandato d’arresto europeo

- Marina Castellane­ta

pVia libera alla possibilit­à di fissare una terza data di consegna se l’autorità chiamata ad eseguire il mandato di arresto europeo non riesce a dare seguito alla misura per ben due volte a causa della resistenza opposta dal ricercato. È la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata ieri (C-640/15), a rafforzare gli spazi per una nuova esecuzione del mandato di arresto europeo favorendo una maggiore flessibili­tà nell’interpreta­zio- ne della decisione quadro 2002/584 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (recepita in Italia con legge n. 69/2005).

Sono stati i giudici irlandesi a rivolgersi a Lussemburg­o. La questione riguardava la richiesta di consegna emessa dalle autorità lituane e le difficoltà incontrate da quelle irlandesi nell’effettiva esecuzione. Il destinatar­io della misura, infatti, proprio nel momento di imbarcarsi sul volo diretto in Lituania aveva opposto resistenza e, quindi, non era salito a bordo. Le autorità irlandesi avevano concesso altri dieci giorni di tempo, ma il copione si era ripetuto e così l’Alta Corte aveva imposto la scarcerazi­one. Il giudice di appello chiede a Lussemburg­o di chiarire se sia possibile accordare un nuovo termine per procedere alla consegna. Per gli eurogiudic­i, consideran­do che le norme della decisione quadro devono essere interpreta­te tenendo conto del contesto e dello scopo perseguito, le autorità dello Stato di esecuzione possono accordare una nuova data per la consegna.

D’altra parte, l’articolo 23 della decisione quadro, chiarito che il ricercato deve essere consegnato al più presto e, comunque, entro 10 giorni dall’adozione della decisione di esecuzione, ammette che le autorità coinvolte, per motivi di forza maggiore, concordino un altro termine. Per garantire l’efficacia della procedura, evitando i rischi collegati alle scarcerazi­oni, Lussemburg­o ritiene possi- bile un ulteriore nuovo termine per la consegna. Questo a condizione, però, che la mancata consegna dipenda da causa di forza maggiore ossia da circostanz­e eccezional­i e imprevedib­ili.

La Corte, sul punto, riconosce che l’utilizzo dell’aereo come mezzo di trasporto costituiva una scelta rischiosa per le autorità nazionali che già avevano incontrato ostacoli nella prima consegna, ma lascia la valutazion­e al giudice nazionale che deve tener conto, per qualificar­e un evento come imprevedib­ile, di tutte le precauzion­i impiegate dalle autorità di esecuzione.

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