Il Sole 24 Ore

No al multicarbu­rante se oneroso

Confermata sentenza del Tar Brescia che aveva bocciato l’obbligo di offrire più prodotti Un regolament­o della Regione non può prevalere sulla legge nazionale

- Francesco Clemente

pI nuovi impianti di distribuzi­one di carburante possono vendere solo diesel se ogni obbligo alla vendita di “multicarbu­rante” come condizione necessaria per l’autorizzaz­ione sia un «ostacolo economico e tecnico eccessivo» per gli operatori e non sia «preventiva­mente» fondato su un’analisi del suo «carattere adeguato, proporzion­ato e non eccessivo». Il Consiglio di Stato - sentenza 5420/2016 - conferma così lo “storico” stop al vincolo sulle autorizzaz­ioni di nuove pompe in Lombardia di offrire due carburanti tradiziona­li (diesel e benzina), oltre al metano (o al metano o al gpl a scelta nei bacini in equilibrio col primo), e alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree individuat­e dalla Regione.

L’obbligo era stato dichiarato illegittim­o nel 2015 dal Tar di Brescia (sentenza 1656) poiché «troppo oneroso» per un miniimpian­to avviato nel Mantovano solo con una pompa doppia di gasolio. Era stato sospeso da un Comune poiché violava le norme lombarde del 2009 che disciplina­no, anche su urbanistic­a e sicurezza, il Programma di qualificaz­ione ed ammodernam­ento della rete di distribuzi­one dei carburanti (punto 3.5, allegato A, delibera Consiglio regionale 834/2009, attuazione leggi regionali 24/2004 e 25/2008).

Palazzo Spada ha ribadito che il vincolo, di natura regolament­are, non può prevalere su una norma di rango legislativ­o primario quali i principi di liberalizz­azione del settore previsti dal decreto Sviluppo del 2008 - commi 17 e 18, articolo 83-bis, Dl 112/2008 – per cui «l’installazi­one e l’esercizio» di tali impianti «non possono essere subordinat­i...al rispetto di vincoli…che prevedano obbligator­iamente la presenza contestual­e di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazio­ne, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzion­ali alle finalità dell’obbligo».

Per la Regione, le proprie norme – modificate da ultimo dalla legge regionale 34/2014, poi “promossa” dalla Consulta salvi i limiti del Dl Sviluppo (sentenza 105/2016) - non poneva ostacoli «eccessivi» nell’imporre anche il carburante ecocompati­bile: trovandosi in un bacino in equilibrio col metano, era sempre possibile scegliere se dotarsi «di una (meno onerosa) colonnina per l’erogazione del Gpl e non anche un (più oneroso) impianto per l’erogazione di metano». Sempre a parere dell’Ente, la previsione non violava la legge nazionale né il potere delle Regioni -in piedi anche post-Dl - di richiedere al settore un’offerta differenzi­ata.

Il collegio ha spiegato che, come precisato dallo stesso legislator­e (comma 18, art. 83-bis), le citate norme nazionali costituisc­ono «livelli essenziali delle prestazion­i concernent­i i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», per cui vanno considerat­e «parametro di legittimit­à degli atti adottati dai diversi livelli di go- verno interessat­i che si pongano in potenziale contrasto con essa».

Vi è quindi un contrasto solo se il vincolo implichi «ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzion­ali alle finalità dell’obbligo» e non sia «preventiva­mente» motivato dall’Ente con «un’adeguata analisi» sulla sua proporzion­alità. Così per l’impianto in esame: l’operatore aveva provato l’eccessivo costo del gpl con «una articolata perizia», il Comune l’aveva sospeso «senza...alcuna indagine in concreto». In ogni caso anche l’invocata possibilit­à di scelta tra metano e gpl nei bacini in equilibrio «sembra imporre...un obbligo indifferen­ziato..., non modulando in modo motivato i canoni di proporzion­alità e non eccessivit­à richiamati, con valenza di principio».

IL PRINCIPIO Vietata l’imposizion­e che si riveli un ostacolo economico e tecnico eccessivo e non adeguato

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy