Il Sole 24 Ore

La mediazione richiede la presenza della parte

Opposizion­i a decreti ingiuntivi, non basta mandare l’avvocato

- Marco Marinaro

pNella mediazione occorre la presenza personale della parte. È improcedib­ile l’opposizion­e al decreto ingiuntivo se il giudice dispone la mediazione e l’opponente resta assente al primo incontro, delegando l’avvocato al solo fine di rappresent­are ostacoli (non oggettivi) a proseguire. Ne consegue la conferma del decreto. Sono le conclusion­i di un’ampia sentenza del 20 gennaio del Tribunale di Pavia (estensore Marzocchi), in due giudizi riuniti sulle opposizion­i a due decreti ingiuntivi per un’articolata prestazion­e contrattua­le tra società ai quali erano contrappos­te speculari domande riconvenzi­onali.

Dopo l’istruttori­a testimonia­le e nonostante l’istanza dell’opponente di proseguire con una prova testimonia­le delegata e una Ctu, il giudice disponeva la mediazione rilevando che dai verbali di udienza emergevano proposte e controprop­oste e una disponibil­ità a negoziare da valorizzar­e in una procedura di mediazione, «ben più adatta della sede giudiziale alle richieste di rinvio per la pendenza di trattative».

Il Tribunale aderisce all’orientamen­to della Cassazione secondo cui onerato dell’avvio della me- diazione è l’opponente (sentenza 24629/2015), nonostante il motivato dissenso di molti Tribunali (per tutti, la sentenza di Firenze del 15 febbraio 2016, estensore Breggia). La sentenza di Pavia rileva che la mediazione pur avviata dalla parte opposta (non onerata ex lege e tantomeno ex officio iudicis) non si svolgeva regolarmen­te, in quanto la parte opponente non si presentava all’incontro, limitandos­i a delegare il suo difensore e a comunicare al mediatore i motivi della sua impossibil­ità a partecipar­e alla procedura. All’udienza di rinvio la parte opposta proponeva tempestiva­mente l’eccezione di impro- cedibilità, in esito alla quale la causa veniva decisa.

Proprio sull’analisi delle ragioni dell’assenza comunicate dall’opponente (una srl in liquidazio­ne) si incentra la motivazion­e della declarator­ia di improcedib­ilità: l’addotta mancanza di liquidità necessaria per gli oneri della mediazione non è credibile, perché il soggetto aveva sostenuto i costi per introdurre ben due giudizi di opposizion­e a decreto ingiuntivo e, per sua ammissione, il patrimonio attivo della società in liquidazio­ne era superiore al passivo. Non è credibile neanche la dichiarata disponibil­ità del legale rap- presentant­e dell’opponente a tentare di risolvere la vicenda, ma fuori dalla mediazione.

L’opponente ha così dimostrato di non considerar­e la mediazione «con sufficient­e impegno e serietà», ritenendol­a «un mero e inutilment­e costoso adempiment­o burocratic­o da assolvere con la semplice presenza avanti al mediatore del difensore...per un semplice incontro informativ­o». Un chiaro sintomo «del comportame­nto della parte che, sottovalut­ando la mediazione, abusa invece del processo». Mancata partecipaz­ione attiva equiparata dunque alla mancata partecipaz­ione quale inerzia qualificat­a e sanzionata dall’ordinament­o con la improcedib­ilità della domanda giudiziale. Nel caso in esame con la definitivi­tà dei decreti ingiuntivi opposti.

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