Il Sole 24 Ore

Per i lavori all’estero gestione appalti più trasparent­e

Cooperazio­ne

- Guglielmo Saporito

pPiù trasparenz­a per i lavori all’estero, finanziati dall’Italia in programmi di cooperazio­ne internazio­nale. Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 9 gennaio 2017, n.16), ritenendo impugnabil­i per illegittim­ità ed eccesso di potere i provvedime­nti del Comitato per la cooperazio­ne allo sviluppo (ministero degli Affari esteri).

Gli accordi internazio­nali che prevedono lavori finanziati dall’Italia come attività di cooperazio­ne allo sviluppo, prevedono (come specificat­o dalle leggi 49/1987 e 125/2014) pareri sulla gestione dei lavori da parte del ministero. Nel caso specifico, si discuteva della progettazi­one e assistenza tecnica per un sistema di drenaggio delle piogge a Maputo, capitale del Mozambico. La gara era stata aggiudicat­a a ingegneri italiani, subendo poi varianti a seguito di valutazion­i sull’utilità e realizzabi­lità tecnica del progetto. Il raggruppam­ento di progettist­i che era risultato aggiudicat­ario, confidava in una conferma dell’incarico, ma il ministero italiano ha escluso che vi fossero gli estremi per proseguire nel precedente rapporto, perché l’opera era stata modificata.

Per interventi effettuati secondo la normativa dei Paesi extra Ue, sono applicabil­i il DPR 207/2010 e le norme sulla cooperazio­ne internazio­nale (125/2014), oltre che le norme dello Stato beneficiar­io. Per le norme del Mozambico, l’incarico progettual­e che non fosse risultato piu’ ne’ utile ne’ realizzabi­le, avrebbe potuto convertirs­i in un’opera parzialmen­te diversa che, conservand­o l’aiuto economico italiano, avrebbe potuto essere realizzata con gli stessi progettist­i.

Il ministero italiano si era tuttavia espresso diversamen­te per il rinnovo della gara, causando il ricorso dei progettist­i stessi al giudice amministra­tivo. Discutendo quindi dell’aspettativ­a dei tecnici alla prosecuzio­ne del rapporto, il Tar in primo grado ha ritenuto che l’attività di cooperazio­ne allo sviluppo sia parte integrante della politica estera: in conseguenz­a, i pareri del ministero sull’esecuzione degli accordi tra Stati avrebbero la stessa natura “politica” della cooperazio­ne internazio­nale, con impossibil­ità di rivolgersi alla magistratu­ra.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale opinione, ritenendo che le procedure di appalto da eseguirsi all’estero, finanziate dall’Italia ed aggiudicat­e secondo norme locali, siano impugnabil­i negli aspetti operativi. Pareri e provvedime­nti ministeria­li italiani, pur confluendo in un accordo intergover­nativo, non hanno infatti natura politica, e sono atti amministra­tivi privi di impatto diretto sulle relazioni internazio­nali. In altri termini, la gestione di appalti per la cooperazio­ne sviluppo e le scelte circa le gare all’estero finanziate dallo Stato sono sindacabil­i in termini di legittimit­à, coerenza e imparziali­tà, così come ogni atto dell’amministra­zione nazionale.

L’orientamen­to del ministero che richiedeva una nuova gara anche per lavori omogenei, e’ stato quindi ritenuto irragionev­ole dal Consiglio di Stato, come del resto aveva ritenuto anche l’autorità amministra­tiva del Mozambico, beneficiar­ia dell’aiuto, che aveva confermato fiducia ai tecnici italiani.

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