Per i lavori all’estero gestione appalti più trasparente
Cooperazione
pPiù trasparenza per i lavori all’estero, finanziati dall’Italia in programmi di cooperazione internazionale. Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 9 gennaio 2017, n.16), ritenendo impugnabili per illegittimità ed eccesso di potere i provvedimenti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo (ministero degli Affari esteri).
Gli accordi internazionali che prevedono lavori finanziati dall’Italia come attività di cooperazione allo sviluppo, prevedono (come specificato dalle leggi 49/1987 e 125/2014) pareri sulla gestione dei lavori da parte del ministero. Nel caso specifico, si discuteva della progettazione e assistenza tecnica per un sistema di drenaggio delle piogge a Maputo, capitale del Mozambico. La gara era stata aggiudicata a ingegneri italiani, subendo poi varianti a seguito di valutazioni sull’utilità e realizzabilità tecnica del progetto. Il raggruppamento di progettisti che era risultato aggiudicatario, confidava in una conferma dell’incarico, ma il ministero italiano ha escluso che vi fossero gli estremi per proseguire nel precedente rapporto, perché l’opera era stata modificata.
Per interventi effettuati secondo la normativa dei Paesi extra Ue, sono applicabili il DPR 207/2010 e le norme sulla cooperazione internazionale (125/2014), oltre che le norme dello Stato beneficiario. Per le norme del Mozambico, l’incarico progettuale che non fosse risultato piu’ ne’ utile ne’ realizzabile, avrebbe potuto convertirsi in un’opera parzialmente diversa che, conservando l’aiuto economico italiano, avrebbe potuto essere realizzata con gli stessi progettisti.
Il ministero italiano si era tuttavia espresso diversamente per il rinnovo della gara, causando il ricorso dei progettisti stessi al giudice amministrativo. Discutendo quindi dell’aspettativa dei tecnici alla prosecuzione del rapporto, il Tar in primo grado ha ritenuto che l’attività di cooperazione allo sviluppo sia parte integrante della politica estera: in conseguenza, i pareri del ministero sull’esecuzione degli accordi tra Stati avrebbero la stessa natura “politica” della cooperazione internazionale, con impossibilità di rivolgersi alla magistratura.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale opinione, ritenendo che le procedure di appalto da eseguirsi all’estero, finanziate dall’Italia ed aggiudicate secondo norme locali, siano impugnabili negli aspetti operativi. Pareri e provvedimenti ministeriali italiani, pur confluendo in un accordo intergovernativo, non hanno infatti natura politica, e sono atti amministrativi privi di impatto diretto sulle relazioni internazionali. In altri termini, la gestione di appalti per la cooperazione sviluppo e le scelte circa le gare all’estero finanziate dallo Stato sono sindacabili in termini di legittimità, coerenza e imparzialità, così come ogni atto dell’amministrazione nazionale.
L’orientamento del ministero che richiedeva una nuova gara anche per lavori omogenei, e’ stato quindi ritenuto irragionevole dal Consiglio di Stato, come del resto aveva ritenuto anche l’autorità amministrativa del Mozambico, beneficiaria dell’aiuto, che aveva confermato fiducia ai tecnici italiani.