Sentenze esecutive, decreto in dirittura d’arrivo
pÈ in corso di emanazione il decreto sulle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze immediatamente esecutive anche se non definitive. A comunicarlo è il ministero dell’Economia, rispondendo al question time in Commissione Finanze della Camera.
A norma dell’articolo 69 del Dlgs 546/92 (nella nuova versione introdotta dal Dlgs 156/2015) le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a 10mila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia. Per disciplinare la concessione di tali garanzie, era previsto un decreto del Mef.
Questa nuova norma è entrata in vigore dal 1° giugno 2016, tuttavia in base a una disposizione transitoria contenuta sempre nel decreto 156/2015, fino all’approvazione del decreto ministeriale, resta applicabile la previgente di- sposizione dell’articolo 69.
Il decreto aveva già passato il vaglio del Consiglio di Stato (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’8 dicembre 2016), e disciplina garanzia, durata e tempi di restituzione delle somme, nelle seguenti quattro situazioni: e pagamento da parte dell’ente impositore di somme superiori a 10 mila euro diverse dalle spese di lite, r sospensione dell’atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, t sospensioni aventi a oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all’importazione,
richieste di misure cautelari da
u parte dell’ente impositore (ipoteca e sequestro conservativo).
Il provvedimento, che è alla firma del ministro e che dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale tra una settimana o dieci giorni al massimo, si compone di tre articoli: l’articolo 1 individua il contenuto della garanzia ricalcando le previsioni in tema di garanzie sui rimborsi Iva e, al fine di regolare i rapporti tra i soggetti che prestano le garanzie e l’ente che deve riceverla, rinvia a un decreto del direttore generale delle finanze l’approvazione dei relativi modelli.
L’articolo 2 disciplina la durata della garanzia nelle diverse ipotesi. Se il giudice subordina il pagamento da parte dell’ente impositore di somme superiori a 10mila euro diverse dalle spese di lite, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo.
Nel caso di sospensione dell’atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, la garanzia, se richiesta dal giudice, è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è stata disposta. In ipotesi di esito favorevole al contribuente la garanzia cessa automaticamente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l’ente impositore potrà escutere la garanzia.
Se invece si tratta di sospensioni aventi a oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all’importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l’estinzione del processo.
L’articolo 3, i nfine, disciplina le modalità e i termini per l’escussione della garanzia distinguendo, anche in questo caso, le diverse ipotesi (restituzione somme, sospensiva, eccetera).
Da segnalare che il provvedimento non riguarda le spese di lite, le variazioni catastali, la restituzione di somme fino a 10mila ovvero superiori a tale importo ma senza richiesta di garanzia da parte del giudice. In queste ipotesi le sentenze pronunciate, dal 1° giugno scorso, siano già immediatamente esecutive, proprio perché non rientranti nelle disposizioni del provvedimento ministeriale.