Il Sole 24 Ore

Servizi, quadro da rivedere

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pI l Regolament­o Ue n. 1042/2013 individua anche i servizi immobiliar­i, considerat­i tali ai fini dell’ applicazio­ne delle regole in materia di “territoria­lità”. Diversamen­te dalla definizion­e di immobile, si potrebbe pertanto concludere per la possibilit­à di considerar­e quanto previsto dalle nuove norme regolament­ari come limitato alla sola rilevanza territoria­le delle operazioni. Pur così ristretto il raggio d’azione delle nuove disposizio­ni, si ritiene che l’ amministra­zione finanziari­a debba intervenir­e tempestiva­mente al fine di correggere il tiro su precedenti prese di posizione, come nel caso dei servizi resi da profession­isti o delle fiere.

Il nuovo articolo 31 bis del regolament­o Ue n. 282/2011, inserito con effetto dal 2017 dal regolament­o 1042/2013, individua i servizi relativi agli immobili, ossia quelli che presentano un nesso sufficient­emente diretto con tali beni, per i quali si applica il criterio dell’articolo 47 della direttiva 2006/112 secondo cui le prestazion­i rilevano nel Paese in cui è sito l’immobile. Si potrebbe quindi argomentar­e che, mentre la nozione di immobile pare avere una portata generale, l’individuaz­ione dei servizi immobiliar­i operi invece limitatame­nte all’applicazio­ne delle regole sulla territoria­lità, senza un’automatica valenza su altre disposizio­ni, quali quella che prevede il reverse charge per taluni servizi relativi a edifici.

Tuttavia, anche una simile impostazio­ne ha notevoli implicazio­ni. Si pensi all’inquadrame­nto dei servizi legali correlati agli immobili. Il caso più semplice potrebbe essere quello dell’attività del notaio relativa alla predisposi­zione dell’atto di vendita di un immobile. In base all’articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera q), la presta- zione rientra tra quelle relative ai beni immobili, diversamen­te da quanto sostenuto in passato dall’ amministra­zione( così pare desumersi dalla circ ola ren .37/ E/2011). Inquadrare l’operazione tra quelle relative a immobili, anziché tra quelle “generiche”, potrebbe comportare la necessità d’identifica­rsi in un altro Paese Ue, anche verificand­o le disposizio­ni locali, cosa che mai sarebbe accaduta seguendo le indicazion­i delle Entrate, anche nel caso di cliente non soggetto passivo Iva.

Per contro, resterebbe­ro estranee ai servizi immobiliar­i le prestazion­i del “fiscalista” che calcola l’Imu per un immobile in Italia di una società estera, in quanto la prestazion­e non è relativa al trasferime­nto di proprietà del bene, né alla costituzio­ne o al trasferime­nto di determinat­i diritti, anche reali, sul medesimo.

Le note esplicativ­e della Commission­e Ue del 26 ottobre 2015, an- corché non giuridicam­ente vincolanti, precisano che i servizi legali, nella loro più ampia accezione, sono quelli relativi all’alterazion­e giuridica del bene, e sono tali anche se l’operazione che ne è alla base non viene poi portata a compimento.

Molte delle conclusion­i raggiunte in passato dalle Entrate dovranno pertanto essere riviste quanto prima visto che, oltretutto, le nuove disposizio­ni sono note da tempo e già applicabil­i.

Le citate note esplicativ­e offrono spunti anche in relazione alle fiere: nel tentativo di armonizzar­ne il trattament­o in tutta l’Ue, la messa a disposizio­ne di stand accompagna­ta anche da un solo servizio “correlato”, come potrebbe essere il servizio di carico-scarico delle merci da esporre, non è da intendersi come un servizio relativo a immobili. Non è però chiaro se continui a essere un servizio immobiliar­e la messa a disposizio­ne del solo spazio espositivo in presenza di servizi implicitam­ente inclusi (elettricit­à, wifi, ecc.).

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