Servizi, quadro da rivedere
pI l Regolamento Ue n. 1042/2013 individua anche i servizi immobiliari, considerati tali ai fini dell’ applicazione delle regole in materia di “territorialità”. Diversamente dalla definizione di immobile, si potrebbe pertanto concludere per la possibilità di considerare quanto previsto dalle nuove norme regolamentari come limitato alla sola rilevanza territoriale delle operazioni. Pur così ristretto il raggio d’azione delle nuove disposizioni, si ritiene che l’ amministrazione finanziaria debba intervenire tempestivamente al fine di correggere il tiro su precedenti prese di posizione, come nel caso dei servizi resi da professionisti o delle fiere.
Il nuovo articolo 31 bis del regolamento Ue n. 282/2011, inserito con effetto dal 2017 dal regolamento 1042/2013, individua i servizi relativi agli immobili, ossia quelli che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni, per i quali si applica il criterio dell’articolo 47 della direttiva 2006/112 secondo cui le prestazioni rilevano nel Paese in cui è sito l’immobile. Si potrebbe quindi argomentare che, mentre la nozione di immobile pare avere una portata generale, l’individuazione dei servizi immobiliari operi invece limitatamente all’applicazione delle regole sulla territorialità, senza un’automatica valenza su altre disposizioni, quali quella che prevede il reverse charge per taluni servizi relativi a edifici.
Tuttavia, anche una simile impostazione ha notevoli implicazioni. Si pensi all’inquadramento dei servizi legali correlati agli immobili. Il caso più semplice potrebbe essere quello dell’attività del notaio relativa alla predisposizione dell’atto di vendita di un immobile. In base all’articolo 31 bis, paragrafo 2, lettera q), la presta- zione rientra tra quelle relative ai beni immobili, diversamente da quanto sostenuto in passato dall’ amministrazione( così pare desumersi dalla circ ola ren .37/ E/2011). Inquadrare l’operazione tra quelle relative a immobili, anziché tra quelle “generiche”, potrebbe comportare la necessità d’identificarsi in un altro Paese Ue, anche verificando le disposizioni locali, cosa che mai sarebbe accaduta seguendo le indicazioni delle Entrate, anche nel caso di cliente non soggetto passivo Iva.
Per contro, resterebbero estranee ai servizi immobiliari le prestazioni del “fiscalista” che calcola l’Imu per un immobile in Italia di una società estera, in quanto la prestazione non è relativa al trasferimento di proprietà del bene, né alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti, anche reali, sul medesimo.
Le note esplicative della Commissione Ue del 26 ottobre 2015, an- corché non giuridicamente vincolanti, precisano che i servizi legali, nella loro più ampia accezione, sono quelli relativi all’alterazione giuridica del bene, e sono tali anche se l’operazione che ne è alla base non viene poi portata a compimento.
Molte delle conclusioni raggiunte in passato dalle Entrate dovranno pertanto essere riviste quanto prima visto che, oltretutto, le nuove disposizioni sono note da tempo e già applicabili.
Le citate note esplicative offrono spunti anche in relazione alle fiere: nel tentativo di armonizzarne il trattamento in tutta l’Ue, la messa a disposizione di stand accompagnata anche da un solo servizio “correlato”, come potrebbe essere il servizio di carico-scarico delle merci da esporre, non è da intendersi come un servizio relativo a immobili. Non è però chiaro se continui a essere un servizio immobiliare la messa a disposizione del solo spazio espositivo in presenza di servizi implicitamente inclusi (elettricità, wifi, ecc.).