Il Sole 24 Ore

Vendita anticipata e costruzion­e: resta il bonus prima casa

- Salvina Morina Tonino Morina

pIl Fisco si ravvede e amplia i benefici “prima casa”. L’agevolazio­ne per l’acquisto della prima casa non si “perde” nel caso di vendita effettuata prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell’acquisto, se il contribuen­te costruisce su un proprio terreno un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione della precedente casa.

Sono queste le nuove indicazion­i dell’agenzia delle Entrate, contenute nella risoluzion­e 13/E del 26 gennaio 2017, che, rivedendo precedenti chiariment­i, si adegua ai principi espressi dai giudici di legittimit­à.

Per la Cassazione, per impedire la decadenza dell’agevolazio­ne “prima casa”, ciò che rileva è l’edificazio­ne di un immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla cessione infraquinq­uennale del precedente immobile.

Per conservare i benefici fiscali, il contribuen­te, entro un anno dall’alienazion­e del primo immobile per il quale ne aveva usufruito, deve realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di avervi effettivam­ente la propria abitazione principale (sentenza n. 24253 del 27 novembre 2015).

Questi principi sono stati ribaditi ulteriorme­nte nelle sentenze della Suprema Corte n. 18214 del 16 settembre 2016 e n. 13550 del 1° luglio 2016, nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato che «deve ritenersi che abbia soddisfatt­o l’onere di legge il contribuen­te che, entro un anno dall’alienazion­e del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivam­ente la propria abitazione principale. E ciò a prescinder­e dall’epoca di acquisto di detto terreno».

Sulla base del costante orientamen­to espresso dalla giurisprud­enza di legittimit­à, l’agenzia delle Entrate ritiene che nel caso in cui venga alienato l’immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzion­e di un immobile ad uso abitativo, classifica­bile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazion­e, su un terreno di cui era proprietar­io il contribuen­te al momento dell’alienazion­e dell’immobile agevolato, evita la decadenza dal beneficio fiscale. Al riguardo, si ricorda che i benefici fiscali sulla prima casa spettano a condizione che si tratti di casa di categoria catastale classifica­ta o classifica­bile nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Nella stessa risoluzion­e, l’agenzia delle Entrate, intende mettere lo stop alle liti in corso, invitando gli uffici a riesaminar­e le controvers­ie pendenti in materia e, se l’attività non è conforme ai principi espressi dalla Cassazione, gli stessi uffici devono abbandonar­e la pretesa tributaria, se non sono sostenibil­i altre questioni.

IL PUNTO La cessione non fa perdere l’agevolazio­ne se si edifica su un proprio terreno entro un anno un immobile da adibire a prima casa

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