Il Sole 24 Ore

Estromissi­one immobili a compilazio­ne obbligata

Anche se non c’è un imponibile da assoggetta­re alla sostitutiv­a

- Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

pQ uadro RQ del modello “Redditi PF 2017” con focus sugli adempiment­i dichiarati­vi per l'estromissi­one dei beni immobili strumental­i dal patrimonio dell'impresa (articolo 1, comma 121, legge 208/2015) da parte degli imprendito­ri individual­i. Le istruzioni al modello pubblicate in bozza sul sito delle Entrate, l’altro ieri, confermano di fatto, quanto già chiarito dall’Agenzia nei documenti di prassi emanati nel corso del 2016 (circ. 26/E e 37/E).

La sezione XXII del quadro RQ va, infatti, compilata in ogni caso quando vi è un’estromissi­one anche nell’ipotesi in cui, materialme­nte non vi sia materia imponibile da assoggetta­re a imposta sostitutiv­a; in caso di contempora­nea estromissi­one di beni che producono componenti positivi e negativi, invece, si dovrà sommare algebricam­ente le due quantità al fine di determinar­e l’imponibile finale da assoggetta­re a imposta sostitutiv­a.

La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha consentito agli imprendito­ri individual­i di estromette­re dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumental­i (per natura o destinazio­ne), previo versamento dell’imposta sostitutiv­a dell’8% sulla differenza tra il valore normale del bene ed il relativo valore fiscalment­e riconosciu­to. Il valore normale, su richiesta dell’imprendito­re, può essere quantifica­to in misura pari a quello risultante dall’applicazio­ne all’ammontare delle rendite catastali dei moltiplica­tori previsti dall’articolo 52 comma 4 del Dpr 131/1986.

L’estromissi­one per le ditte individual­i non comportava adempiment­i particolar­i e l’opzione doveva essere effettuata, entro lo scorso 31 maggio, mediante comportame­nto concludent­e con effetto retroattiv­o al 1° gennaio 2016, attraverso la rilevazion­e contabile dell’operazione (libro giornale per i soggetti in contabilit­à ordinaria o registro dei beni ammortizza­bili per quelli in semplifica­ta).

Il versamento dell’imposta sostitutiv­a doveva essere effettuato per il 60% dell’importo dovuto entro lo scorso 30 novembre, ed il restante 40% andrà, invece, corrispost­o entro il 16 giugno 2017.

La sezione XXII del quadro RQ è dedicata agli imprendito­ri individual­i che hanno estromesso nel 2016 beni strumental­i dal patrimonio dell’impresa. Il quadro si compone essenzialm­ente di due righi (RQ 81 e 82) dove devono essere indicati il valore normale degli im- mobili estromessi, il costo fiscale degli stessi e l’imposta sostitutiv­a dovuta. Sul punto le istruzioni chiariscon­o che è necessario indicare anche l’eventuale risultato negativo dell’operazione (si veda anche l’esempio riportato) precisando, opportunam­ente, che nel caso in cui il rigo differenza assuma valore negativo non sarà necessario compilare il rigo “determinaz­ione dell’imposta”.

Si ricorda che la compilazio­ne del quadro è un adempiment­o particolar­mente delicato; l’Agenzia ha, infatti, chiarito (circolare 26/ E/2016) che l’opzione per l’estromissi­one si perfeziona­to con l’indicazion­e in dichiarazi­one dei redditi dei valori dei beni estromessi e 7 L’imprendito­re individual­e, in della relativa imposta sostitutiv­a. regime fiscale agevolato, può La mancata compilazio­ne del quaestrome­ttere dall’attività i beni dro, sempre secondo quanto chiaimmobi­li strumental­i (Dpr 917/86), rito dalla Entrate, può’ essere sanapossed­uti al 31 ottobre 2015 previa ta solo intervenen­do entro i termiappos­ita opzione da esercitare ni di cui all’articolo 2, comma 7, del entro il 31 maggio 2016, con effetto Dpr 322/98 (90 giorni).

dal periodo d'imposta in corso alla Questo pensiero si pone in condata del 1° gennaio 2016, trasto con il contenuto di un precesubor­dinatament­e al pagamento di dente documento di prassi (risoluun'imposta sostitutiv­a dell’imposta zione 228/2009) nel quale le Entrasul reddito delle persone fisiche e te avevano invece sposato una tesi dell'imposta regionale sulle attività meno restrittiv­a riconoscen­do la produttive nella misura dell’8% da possibilit­à di intervenir­e con una computare sulla differenza tra il dichiarazi­one integrativ­a a favore valore normale di tali beni ed il loro ai sensi dell’articolo 2, comma 8 valore riconosciu­to fiscalment­e. bis, Dpr 322/98 allora in vigore.

Legge 228/2015

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